(2906) Ampia tutela contro gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta (Eutekne.info 7/7/2012)

Ampia tutela contro gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta

Inammissibile l’incondizionata applicazione della norma prevista per l’indebita compensazione di crediti inesistenti

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 / Sabato 07 luglio 2012
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Un tema particolarmente attuale concerne la tutela del contribuente avverso gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta, utilizzati per il disconoscimento dei crediti contemplati da varie disposizioni legislative (si pensi a quello per l’incremento occupazionale o al bonus “ricerca e sviluppo”).

In questa sede, vogliamo concentrare l’attenzione su due aspetti: l’ampiezza della tutela nel ricorso e la procedura utilizzata dagli Uffici.
Negli avvisi di recupero notificati dagli Uffici viene spesso evidenziato che l’atto è impugnabile per “vizi propri”.
Tale indicazione non è espressione di nessuna limitazione nell’oggetto della tutela: il ricorso potrà essere basato, appunto, su ogni “vizio proprio” dell’atto, quindi si spazia dal vizio procedurale a quello sul merito, ove il contribuente ben può dimostrare il motivo per cui sono spettanti i requisiti per fruire del credito d’imposta.

A quanto pare, il motivo per cui tale locuzione viene inserita nelle “Avvertenze” è sconosciuto, siccome è palese, stante il chiaro disposto di cui all’art. 19 del DLgs. 546/92, che ogni atto impositivo può essere impugnato solo per “vizi propri”.
Quanto esposto è confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate, che, con la nota 9 dicembre 2004 n. 2004/210071, ha specificato che la puntualizzazione altro non fa che ricalcare il contenuto dell’art. 19 del DLgs. 546/92.
La naturale conseguenza di ciò è rinvenibile nel fatto che, se l’atto di recupero non viene contestato, la successiva cartella potrà essere impugnata solo per vizi propri, non potendo eccepire vizi di legittimità o di merito dell’atto di recupero, divenuto nel frattempo definitivo (la stessa cosa che avviene nei rapporti tra avviso di accertamento e cartella di pagamento).

L’ulteriore questione desta più attenzione: gli Uffici, secondo una prassi riscontrata varie volte, di fatto applicano sempre la speciale nonché gravosa procedura di cui all’art. 27 del DL 185/2008, prevista per i crediti inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione.

Non è pregiudizievole la ricorribilità solo per “vizi propri”

Ciò causa il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento, l’iscrizione immediata e integrale delle somme nei ruoli straordinari e l’inammissibilità della definizione agevolata.
Ritenere operante tale norma anche nei casi in cui, per le più varie ragioni, il Fisco sia dell’avviso che il credito d’imposta non spetti (ad esempio, in quanto difettano le condizioni richieste dalla Legge) non corrisponde al paradigma normativo, che non è strumentale a sostituire in toto la pregressa normativa procedurale sui crediti d’imposta, ma a disciplinare, e soprattutto a contrastare, condotte particolarmente pericolose per l’Erario, rinvenibili non tanto nella fruizione indebita di crediti d’imposta magari per divergenze interpretative della legge istitutiva, ma nella pura e semplice “invenzione” di crediti d’imposta nel Modello F24.

L’inapplicabilità dell’art. 27 sopra richiamato comporta, da un lato, l’illegittimità dell’accertamento notificato oltre il consueto termine quadriennale, dall’altro, la nullità del ruolo per mancata osservanza della normativa in tema di riscossione frazionata.
In sostanza, tale conclusione è stata fatta propria da C.T. Prov. Bari 4 agosto 2010 n. 140 (si veda “Stretta sul raddoppio dei termini per i crediti indebitamente compensati” del 22 ottobre 2010).