05/07/2022 - Fondo IMPRESE CREATIVE - Domande a partire dal 5 Luglio 2022 (Bando chiuso il 6 Luglio 2022)

INDICE

  1. Domande a partire dal 5 Luglio 2022
  2. Link Utili
  3. Rassegna Stampa
  4. Decreto 19 Novembre 2021

IL BANDO E' STATO CHIUSO IL 6 LUGLIO 2022 PER ESAURIMENTO DEI FONDI

Comunicato del mise

Sostegno a programmi di investimento e nuova imprenditorialità

Avviso

A seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili con avviso del 5 luglio 2022 (link al documento) è disposta a partire dal 6 luglio 2022 la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande relative alle agevolazioni di cui al CAPO II del decreto interministeriale 19 novembre 2021, destinate alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese creative.

 

Avviso

Il decreto direttoriale 30 maggio 2022, disciplina termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazioni a valere sul Fondo per le piccole e medie imprese creative.
La compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative previsti dal Capo II del decreto 19 novembre 2021, e a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori previsti dal Capo III del decreto 19 novembre 2021.
Le domande compilate potranno essere inviate rispettivamente a partire dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori.

 

 


DOMANDE A PARTIRE DAL 5 LUGLIO 2022, POSSONO ESSERE COMPILATE A PARTIRE DAL 20 GIUGNO 2022

Avviso (Comunicato del MISE)

Il decreto direttoriale 30 maggio 2022, disciplina termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazioni a valere sul Fondo per le piccole e medie imprese creative.
La compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative previsti dal Capo II del decreto 19 novembre 2021, e a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori previsti dal Capo III del decreto 19 novembre 2021.
Le domande compilate potranno essere inviate rispettivamente a partire dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori.

Comunicato Invitalia del 7/6/2022

Al via a giugno il Fondo imprese creative

Al via a giugno il Fondo imprese creative, l’incentivo nazionale che finanzia i progetti nel settore culturale e creativo proposti da micro, piccole e medie imprese, nuove o già avviate.

Il Fondo è promosso dal Ministero dello Sviluppo economico, insieme al Ministero della Cultura. La gestione è affidata a Invitalia.

La dotazione finanziaria è di 26,8 milioni di euro.

La misura favorisce gli investimenti fino a 500.000 euro in attività culturali e artistiche, anche relativi al settore audiovisivo (tv, cinema e contenuti multimediali), al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, al software e ai videogiochi, nonché all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei e all’artigianato artistico.

Il Fondo, attraverso finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto, punta a valorizzare nuova imprenditorialità in settori in cui il Made in Italy eccelle per idee e creatività. Sono finanziabili anche interventi che prevedono la collaborazione delle Pmi creative con le imprese di altri settori produttivi, nonché con le università e gli enti di ricerca.

Presentazione delle domande

La domanda può essere compilata e presentata in base al seguente calendario:

Dal 13 giugno 2022 ore 10
Accreditamento delle imprese non residenti nel territorio italiano. Per le imprese italiane non è necessario l'accreditamento.

Dal 20 giugno 2022 ore 10
Compilazione online delle domande.

Dal 5 luglio 2022 ore 10
Invio online delle domande.

Invitalia mette a disposizione anche un servizio di accompagnamento per la corretta presentazione delle richieste di finanziamento.

Il 14 giugno alle ore 11.00 segui il webinar di presentazione sul canale Youtube di Invitalia

Tutti i dettagli su Fondo imprese creative

 


LINK UTILI

Link Invitalia con tutta la normativa

Ministero dello sviluppo economico

 


RASSEGNA STAMPA 

Al via le agevolazioni a valere sul Fondo Pmi creative (www.ecnews.it - 14/6/2022)

Fondo PMI creative: in Gazzetta i requisiti per le agevolazioni (Fonte: www.pmi.it - 4.2.2022)

Fondo imprese creative: nuovi contributi per il 2021 e 2022 (Fisco e Tasse 30/11/2021)

https://first.art-er.it/

https://www.pmi.it


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 novembre 2021  

Disciplina del fondo per le piccole e medie imprese creative.
(22A00615)

(GU n.27 del 2-2-2022)
 
Capo I
Disposizioni generali


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Visto l'art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che, al comma 109,
istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, il «Fondo per le piccole e medie imprese creative», con
una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022;

Vista la disciplina delle modalita' di azione del predetto Fondo,
dettata dai successivi commi da 110 a 112, del medesimo art. 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare:
a) il comma 110, ai sensi del quale le risorse del Fondo sono
utilizzate per: a) promuovere nuova imprenditorialita' e lo sviluppo
di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo
perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni; b) promuovere
la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese
di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali,
nonche' con le universita' e gli enti di ricerca, anche attraverso
l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da
destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero
per favorire processi di innovazione; c) sostenere la crescita delle
imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti
finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up
innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'art. 4 del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza
con gli indirizzi strategici nazionali; d) consolidare e favorire lo
sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso
attivita' di analisi, studio, promozione e valorizzazione;
b) il comma 111, che prevede che, nell'ambito degli interventi di
cui al comma 110, lettere a), c) e d), al fine di massimizzarne
l'efficacia e l'aderenza alle caratteristiche dei territori, e'
promossa la collaborazione con le regioni, anche prevedendo forme di
cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia;
c) il comma 112, che detta la definizione di «settore creativo»,
ai fini dei commi da 109 a 111;

Visto il comma 113 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni
per l'attuazione dei commi da 109 a 112;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della
Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2
luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione al citato
art. 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «legge»: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020;
b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
c) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. (SOGGETTO GESTORE INVITALIA)
d) «Fondo»: il Fondo a sostegno delle piccole e medie imprese
creative, istituito nello stato di previsione del Ministero dall'art.
1, comma 109, della legge;
e) «settore creativo»: il settore che comprende le attivita'
dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla
diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono
espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in
particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle
biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo,
compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al
software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e
immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura,
alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti
visive, alla comunicazione e alla pubblicita';
f) «impresa creativa»: l'impresa operante nel settore creativo la
cui attivita', come risultante dal registro delle imprese, e'
individuata da uno dei codici ATECO elencati all'allegato 1;
g) «progetti integrati»: due o piu' programmi di investimento,
ciascuno presentato singolarmente dalle imprese proponenti ma in modo
coordinato con gli altri programmi facenti parte del progetto, per i
quali sia individuata una prospettiva di collaborazione, derivante da
una finalita' di sviluppo comune, complementare o altrimenti
connessa, in grado di generare vantaggi competitivi per le imprese
proponenti in relazione all'attivita' oggetto dell'iniziativa;
h) «start-up innovative»: le imprese di cui all'art. 25, comma 2,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nella
sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma
8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;
i) «PMI innovative»: le imprese, di piccola e media dimensione,
di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,
iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui
all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 3/2015;
j) «investitori terzi»: gli investitori qualificati, come
individuati dall'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ovvero i business
angels, indipendenti rispetto alla compagine dell'impresa oggetto di
investimento;
k) «business angels»: investitori informali privati che
supportano la nascita e il primo stadio di sviluppo dei progetti
imprenditoriali apportando sia capitale, sia capacita' gestionali. Ai
fini di cui al presente decreto, tali soggetti devono essere dotati
di competenze strategiche e gestionali e know-how maturati per un
periodo non inferiore a due anni in imprese private;
l) «equity»: il conferimento di capitale in un'impresa, quale
corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche
attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e
strumenti rappresentativi di capitale (warrant);
m) «quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra
equity e debito e ha un rischio piu' elevato del debito di primo
rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario
(common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa
principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria
e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli
investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito,
non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni
casi convertibile in equity o come capitale privilegiato (preferred
equity) e possono altresi' assumere la forma di convertible note;
l) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai
regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n.
2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato;
m) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis»; 

Art. 2

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto definisce le disposizioni per l'attuazione
dell'art. 1, commi da 109 a 112, della legge, individuando, tra
l'altro, la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra le
tipologie di interventi previsti dalla legge, i codici ATECO che
classificano le attivita' delle imprese del settore creativo, le
modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni, le
iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nonche' le
ulteriori condizioni e forme di intervento del Fondo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina:


a) al capo II, gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il
consolidamento delle imprese creative, finalizzati alla promozione
di:
i. programmi di investimento realizzati da singole imprese creative;
ii. programmi di investimento realizzati da imprese creative
con una prospettiva di collaborazione rispetto ad altre imprese
creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo;
iii. investimenti nel capitale di rischio delle imprese
creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start-up
innovative e PMI innovative;

b) al capo III, gli interventi per la promozione della
collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri
settori, sostenendo l'acquisizione di servizi specialistici;
c) al capo IV, le modalita' di attuazione delle agevolazioni di
cui ai capi II e III;
d) al capo V, le ulteriori misure di sostegno al sistema
imprenditoriale del settore creativo.

Art. 3

Sinergia del Fondo con le politiche nazionali, regionali e
dell'Unione europea

1. L'azione del Fondo e' improntata a favorire la convergenza delle
iniziative adottate nell'ambito delle politiche nazionali, regionali
e dell'Unione europea che possono contribuire allo sviluppo del
settore creativo, anche riferite a singoli segmenti o attori del
settore medesimo.
2. Ai sensi del comma 1 e dell'art. 1, comma 111, della legge,
nell'ambito degli interventi di cui al presente decreto, la
collaborazione con le regioni puo' essere volta ad attivare
iniziative di sostegno mirato per particolari ambiti di attivita' o
territori, prevedendo forme di cofinanziamento o altre forme di
cooperazione.

Art. 4

Ripartizione della dotazione finanziaria


(FONDI STANZIATI: € 20mln PER CIASUNO DEGLI ANNI 2021 e 2022)
1. La dotazione finanziaria prevista dall'art. 1, comma 109, della
legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
in via di prima applicazione, e' cosi' ripartita:

(RIPARTIZIONE FRA I TRE INTERVENTI)
a) per gli interventi di cui al capo II: 28.000.000,00 euro; (Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative)
b) per gli interventi di cui al capo III: 10.000.000,00 euro; (Voucher per l'acquisizione di servizi specialistici erogati da imprese creative)
c) per le azioni di cui al capo V: 2.000.000,00 euro. (Ulteriori misure di sostegno al sistema imprenditoriale del settore creativo)

2. La dotazione di cui al comma 1 e le successive eventuali
assegnazioni al Fondo possono essere ripartite secondo una diversa
proporzione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non
prima di dodici mesi dall'avvio dell'operativita' del Fondo, in
relazione ai fabbisogni emergenti in sede di attuazione degli
interventi, anche tenuto conto delle collaborazioni instaurate ai
sensi dell'art. 3 e delle risultanze delle attivita' di valutazione e
analisi previste dal capo V. Con la medesima modalita' possono essere
definite condizioni particolari di utilizzo delle risorse, o per il
sostegno di particolari ambiti ai sensi dell'art. 3, in presenza
dell'eventuale cofinanziamento degli interventi del Fondo a valere su
risorse dei fondi strutturali e di investimento europei o della
pianificazione nazionale delle risorse destinate alla ripresa e
resilienza.

Art. 5

Soggetto gestore (INVITALIA)

1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli
interventi di cui al presente decreto, il Ministero si avvale
dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a. - Invitalia ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. Gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998,
sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4,
entro il limite massimo del 4% (quattro per cento) delle medesime
risorse.

3. Con apposita convenzione tra il Ministero e il soggetto gestore,
sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attivita' previste
dal presente decreto, nonche' le modalita' per il trasferimento delle
risorse finanziarie al soggetto gestore.

Art. 6

Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile  (AIUTO DI STATO O DE MINIMIS)


1. Le agevolazioni di cui ai capi II e III sono concesse ai sensi   (AIUTO DI STATO)
dell'art. 22 del regolamento GBER, qualora le imprese richiedenti
soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo. In
particolare, la concessione e' disposta ai sensi dell'art. 22 del
regolamento GBER in caso di imprese:
a) non quotate;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione
contenuta nell'allegato I al regolamento GBER;
c) costituite e iscritte al registro delle imprese da non piu' di
cinque anni alla data di presentazione della domanda;
d) che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti dal medesimo
art. 22 del regolamento GBER, ivi incluse le condizioni di non aver
rilevato l'attivita' di un'altra impresa; di non avere ancora
distribuito utili; di non essere costituite a seguito di fusione.

2. Per le imprese che non soddisfano le condizioni di cui al comma (O DE MINIMIS)
1, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento de minimis.

Art. 7

Cumulo delle agevolazioni (REGOLE DI CUMULO)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere
cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti
previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di
riferimento.

Capo II
Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative

Art. 8

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni per la realizzazione dei
programmi di investimento previsti dall'art. 9 del presente capo:
a) le imprese creative;
b) le imprese non costituenti imprese creative operanti in (POSSONO PARTECIPARE ANCHE LE IMPRESE NON CREATIVE MA A PARTICOLARI CONDIZIONI)
qualunque settore, fatte salve le limitazioni previste dalla
disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile di cui
all'art. 6, partecipanti a progetti integrati con imprese creative,
nella misura in cui consentito dall'art. 9, comma 3.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese creative di
cui al comma 1, devono:
a) essere classificabili come di micro, piccola e media (AMMESSE SOLO LE PMI)
dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al
regolamento GBER;
b) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro
delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o
operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le
norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di
residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i
predetti soggetti la disponibilita' di almeno una sede sul territorio
italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima
erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio;
c) svolgere almeno una delle attivita' economiche di cu (I CODICI ATECO AMMESSI SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO 1)
all'allegato n. 1 al presente decreto, risultante dal registro delle
imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o
operativa nel territorio italiano devono svolgere almeno una
corrispondente attivita', secondo le classificazioni dello Stato di
residenza; in tal caso, lo svolgimento di attivita' previste
nell'allegato 1 deve, comunque, risultare dal registro delle imprese
entro i termini di cui alla lettera b);
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure
concorsuali;
e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di
revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.
g) non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 6.

3. Le imprese diverse dalle imprese creative, partecipanti a
progetti integrati di cui al comma 1, lettera b), devono essere in
possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 2, ad eccezione del
requisito di cui alla lettera c) del medesimo comma 2.

4. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve
essere dimostrato alla data di presentazione della domanda, fatto
salvo quanto previsto al comma 5.

(POSSONO RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI ANCHE LE PERSONE FISICHE CHE INTENDONO COSTITUIRE UNA IMPRESA CREATIVA)

5. Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente capo le
persone fisiche che intendono costituire una impresa creativa,
purche' esse, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione
alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore ai sensi dell'art. 16,
comma 5, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare
l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti
richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi dei commi 1,
lettera a) e 2 subordinato alla predetta costituzione. Nel caso in
cui i predetti soggetti non dimostrino l'avvenuta costituzione nei
termini sopra indicati, la domanda di agevolazione e' considerata
decaduta.

6. Le imprese creative gia' destinatarie di un provvedimento di
concessione delle agevolazioni per i programmi di investimento
previsti dall'art. 9, che si qualificano come start-up innovative o
come PMI innovative, possono beneficiare, altresi', delle particolari
condizioni disciplinate dall'art. 11, a fronte degli investimenti nel
relativo capitale di rischio ivi previsti e ferma restando la
necessita' del possesso, alla data di richiesta del predetto
beneficio, dei requisiti di cui al comma 2.

(IMPRESE ESCLUSE)

7. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al
presente capo le imprese:
a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati
condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore
economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o
concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di
presentazione della domanda;
b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come
causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni pubbliche o
comunque a cio' ostative.

Art. 9

Iniziative e spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 10 i
programmi di investimento volti alla creazione, allo sviluppo e al
consolidamento delle imprese creative.

2. I programmi di investimento di cui al comma 1, devono:

(INVESTIMENTO MASSIMO € 500mila)
a) prevedere spese ammissibili, ivi compresi quelle afferenti al
capitale circolante di cui al comma 4, di importo non superiore a
500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, al netto di IVA; 

(IL PROGRAMMA DEVE ESSERE REALIZZATO ENTRO 24 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE)

b) avere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti
dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui
all'art. 17;

(PROGRAMMI AMMESSI PER IMPRESE COSITUITE DA MENO DI CINQUE ANNI)

(PROGRAMMI AMMESSEI PER IMPRESE COSTITUITE DA PIU' DI CINQUE ANNI)

c) riguardare, per le imprese costituite da non piu' di cinque
anni al momento della presentazione della domanda di agevolazione di
cui all'art. 16, l'avvio o lo sviluppo dell'impresa creativa ovvero,
per le imprese costituite da piu' di cinque anni al momento della
presentazione della predetta domanda, l'ampliamento o la
diversificazione della propria offerta di prodotti e servizi e del
proprio mercato di riferimento o l'introduzione di innovazioni ed
efficientamento del processo produttivo.

(PROGETTI INTEGRATI CON IMPRESE NON CREATIVE)

3. I programmi di investimento, aventi le caratteristiche di cui al
comma 2, possono essere presentati anche nell'ambito di progetti
integrati, qualora l'integrazione consenta alle imprese proponenti di
realizzare effettivi vantaggi competitivi in relazione all'attivita'
oggetto dell'iniziativa. Il progetto integrato puo' includere
programmi presentati da imprese non costituenti imprese creative, ai
sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), a condizione che esso sia
realizzato nell'ambito del settore creativo e con un ruolo non
preponderante delle imprese diverse dalle imprese creative, tenuto
conto del numero dei partecipanti, dei costi di ciascun programma e
delle caratteristiche dell'integrazione progettuale.

4. Le spese ammissibili, sostenute e pagate direttamente
dall'impresa beneficiaria, riguardano:

(SPESE AMMESSE)
a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a
impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purche' (I BENI DEVONO ESSERE NUOVI DI FABBRICA)
coerenti e funzionali all'attivita' d'impresa, a servizio esclusivo
dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed
identificabili singolarmente;
b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attivita' oggetto
dell'iniziativa agevolata, incluso l'acquisto di brevetti o
acquisizione di relative licenze d'uso;
c) opere murarie nel limite del 10% (dieci per cento) del (PER LE OPERE MURARIE C'E IL LIMITE DEL 10%)
programma complessivamente considerato ammissibile;
d) esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% (cinquanta (AMMESSO IL CAPITALE CIRCOLANTE NEL LIMITE DEL 50%)
percento) delle spese e dei costi di cui alle lettere a), b) e c).

5. Le esigenze di capitale circolante di cui al comma 4, lettera
d), devono essere coerenti con l'iniziativa valutata dal soggetto
gestore e le relative agevolazioni concesse possono essere utilizzate
ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

(CAPITALE CIRCOLANTE: SPESE AMMESSE)
a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
b) servizi di carattere ordinario, diversi da quelli compresi
nelle spese di cui al comma 4, lettera c), strettamente necessari
allo svolgimento delle attivita' dell'impresa;
c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni (IL LEASING RIENTRA NEL CAPITALE CIRCOLANTE)
di leasing, housing/hosting;
d) utenze;
e) perizie tecniche, spese assicurative connesse al progetto,
fidejussioni bancarie connesse al progetto;
f) costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato che
non benefici di alcun'altra agevolazione, anche indiretta, o a
percezione successiva, impiegato nel programma di investimento.

(CONDIZIONI AMMISSIBILITA' PER LE SPESE)

6. Ai fini dell'ammissibilita', le spese devono essere
contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di
riferimento. I beni e i servizi oggetto dell'agevolazione devono
essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell'attivita' d'impresa ed essere acquistati a condizioni di
mercato, nel rispetto delle indicazioni fornite dal provvedimento di
cui all'art. 15, comma 2. Le spese devono essere pagate tramite uno o (MODALITA' DI PAGAMENTO)
piu' conti corrente ordinari intestati all'impresa beneficiaria,
dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del
programma di spesa, con le modalita' indicate nel medesimo
provvedimento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese
riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari (NON SONO AMMESSI GLI INVESTIMENTI DI MERA SOSTITUZIONE)
e attrezzature e le spese relative a imposte e tasse.

(AMMESSE SOLO LE SPESE FATTURATE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, o dopo la costituzione dell'impresa per le domande presente da persone fisiche)

7. Sono, in ogni caso, ammissibili le sole spese che, in base alla
data delle relative fatture o di altro documento giustificativo,
risultino sostenute successivamente alla data di presentazione della
domanda di agevolazione di cui all'art. 16 ovvero, nel caso di
persone fisiche, alla data di costituzione dell'impresa ai sensi
dell'art. 8, comma 5.

8. Nel caso di utilizzo di risorse dei fondi strutturali e di
investimento europei o della pianificazione nazionale delle risorse
destinate alla ripresa e resilienza, ai sensi degli articoli 3 e 4,
il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2, puo' stabilire
particolari condizioni alle spese previste dal presente articolo.

Art. 10

Agevolazioni concedibili

(AGEVOLAZIONE: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 40% + FINANZIAMENTO A TASSO ZERO DEL 40%)

1. Le agevolazioni per la realizzazione dei programmi di
investimento di cui al presente Capo sono concesse, ai sensi e nei
limiti della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile
prevista dall'art. 6, fino a una percentuale massima di copertura
delle spese ammissibili pari all'80 per cento, articolata come segue:
a) una quota massima pari al 40 per cento delle spese ammissibili
nella forma del contributo a fondo perduto;
b) una quota massima pari al 40 per cento delle spese ammissibili
nella forma del finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero e
della durata massima di dieci anni.


2. Qualora l'importo complessivo dell'agevolazione ecceda gli
importi massimi di aiuto concedibili ai sensi della normativa in
materia di aiuti di Stato applicabile prevista dall'art. 6, l'importo
del contributo a fondo perduto e' ridotto al fine di garantirne il
rispetto.

(CARATTESTICHE DEL FINANZIAMENTO A TASSO ZERO)
3. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 e' restituito
dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di
ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31
maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle
precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a
saldo delle agevolazioni concesse. I finanziamenti non sono assistiti
da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla
ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da
privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.


4. Disposizioni particolari possono essere previste con il
provvedimento di cui all'art. 15, comma 2, in caso di eventuali
cofinanziamenti disposti ai sensi degli articoli 3 e 4, in
conformita' con le condizioni stabilite per il cofinanziamento
medesimo.

Art. 11

Investimenti nel capitale di rischio di start-up innovative e PMI
innovative

(ULTERIORE CONTRIBUTO PER LE START-UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE)

(POSSONO CONVERTIRE UNA PARTE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO IN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO)

1. Le imprese creative beneficiarie delle agevolazioni previste
dall'art. 10, che si qualificano come start-up innovative o come PMI
innovative, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio
aventi le caratteristiche di cui al presente articolo, possono
richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato
concesso ai sensi del medesimo art. 10 in contributo a fondo perduto,
nella misura e alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 e fatti salvi
i limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato
applicabile ai sensi dell'art. 6.

(CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO NEL CAPITALE DI RISCHIO)

2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'investimento nel capitale
di rischio, attuato da investitori terzi, deve assumere la forma di
investimento in equity, con le seguenti caratteristiche:
a) essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento
in denaro;
b) essere perfezionato entro cinque anni dalla data di
concessione delle agevolazioni di cui all'art. 10. Ai fini del
presente articolo, l'investimento nel capitale di rischio si intende
perfezionato con il versamento all'impresa beneficiaria delle risorse
destinate all'investimento stesso;
c) essere di importo non inferiore a 20.000,00 euro;
d) non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale
della start-up innovativa o della PMI innovativa, anche per effetto
della conversione di strumenti finanziari di quasi-equity
eventualmente sottoscritti;
e) essere detenuto per un periodo non inferiore a tre anni.


3. La richiesta di conversione delle agevolazioni puo' essere
presentata dalle imprese di cui al comma 1 successivamente alla
concessione delle agevolazioni per investimenti e riferirsi a una
operazione di investimento nel capitale di rischio, avente le
caratteristiche di cui al comma 2, che l'impresa abbia perfezionato o
intenda perfezionare successivamente alla data del provvedimento di
concessione delle agevolazioni per gli investimenti di cui all'art.
10 e, comunque, entro il termine di cui al comma 2, lettera b). Le
richieste presentate a fronte di operazioni gia' perfezionate devono
intervenire entro sei mesi dal perfezionamento; nel caso di richieste
presentate a fronte di operazioni non ancora perfezionate il
perfezionamento deve avvenire entro sei mesi dal provvedimento di
accoglimento della richiesta di conversione. In tale ultimo caso,
l'efficacia del predetto provvedimento resta comunque condizionata
all'avvenuto perfezionamento entro il predetto termine.

(AGEVOLAZIONE SPETTANTE)

5. Il finanziamento agevolato e' convertibile in contributo a fondo
perduto per un importo pari al 50% delle somme apportate dagli
investitori terzi e, comunque, fino alla misura massima del 50% del
finanziamento concesso. La restante quota di finanziamento agevolato
e' rimborsata dall'impresa beneficiaria secondo le modalita' indicate
ai commi 1 e 3 dell'art. 10.

6. L'importo della quota di contributo a fondo perduto convertita
ai sensi del presente articolo deve essere appostato in apposita
riserva indisponibile. Tale riserva, per i primi cinque anni, potra'
essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite e/o per
aumenti di capitale. Decorso il termine dei cinque anni, la riserva
diventa disponibile ed eventualmente distribuibile ai soci.

7. Ulteriori specificazioni ai fini della richiesta di conversione
delle agevolazioni i sensi del presente articolo e in merito alle
modalita' di comunicazione da parte del Soggetto gestore
dell'ammissione al beneficio in questione sono fornite con il
provvedimento di cui all'art. 15, comma 2.

Capo III
Voucher per l'acquisizione di servizi specialistici erogati da
imprese creative

Art. 12

Soggetti beneficiari 

(IMPRESE OPERANTI IN QUALSIATI SETTORE CHE ACQUISISCONO SERVIZI EROGATI DA IMPRESE CREATIVE)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo
le imprese operanti in qualunque settore, fatte salve le esclusioni
derivanti dalla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile di
cui all'art. 6, che intendono acquisire un supporto specialistico nel
settore creativo.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al
comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono comprovare
il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 2, ad eccezione
dei requisiti di cui alla lettera c), del medesimo comma.

(IMPRESE ESCLUSE)

3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al
presente capo le imprese:
a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati
condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore
economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o
concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di
presentazione della domanda;
b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come
causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni pubbliche o
comunque a cio' ostative.

Art. 13

Iniziative e spese ammissibili

(INIZIATIVE AMMESSE)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente capo le
iniziative proposte dai soggetti di cui all'art. 12 finalizzate
all'introduzione nell'impresa di innovazioni di prodotto, servizio e
di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli
assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale,
attraverso l'acquisizione di servizi specialistici nel settore
creativo.


2. I servizi specialistici di cui al comma 1 devono:

(I SERVIZI POSSONO ESSERE EROGATI ANCHE DA UNIVERSITA' O ENTI DI RICERCA)
a) essere erogati da imprese creative di micro, piccola e media
dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al
regolamento GBER, ovvero da universita' o enti di ricerca;

(AMMESSI SOLO I CONTRATTI SOTTOSCRITTI DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

b) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la
presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 16 ed
entro tre mesi dalla data del provvedimento di concessione delle
agevolazioni;

c) avere ad oggetto i seguenti ambiti strategici:

(AMBITI  STRATEGICI OGGETTO DELLA DOMANDA)
i. azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand;
ii. design e design industriale;
iii. incremento del valore identitario del company profile;
iv. innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione,
fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore
artigianale, artistico e creativo.


3. Il contenuto e le finalita' delle prestazioni specialistiche
come indicate al presente articolo, nonche' le modalita'
organizzative adottate per il loro concreto svolgimento nel corso del
rapporto, devono risultare dal contratto stipulato per l'acquisizione
del servizio di cui al comma 2, lettera b).


4. Gli ambiti strategici di cui al comma 2, lettera c) saranno
oggetto di ulteriori specificazioni nel provvedimento di cui all'art.
15, comma 2.

Art. 14

Agevolazioni concedibili

(CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DELL'80%, AGEVOLAZIONE MASSIMA € 10.000,00)

1. Le agevolazioni di cui al presente capo assumono la forma del
contributo a fondo perduto, fino a copertura del 80% delle spese per
l'acquisizione dei servizi specialistici nel settore creativo di cui
all'art. 13 e, comunque, per un importo massimo pari a 10.000,00
(diecimila/00) euro, fatto salvo il rispetto della disciplina in
materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell'art. 6.

Capo IV
Modalita' attuative degli interventi di agevolazione

Art. 15

Procedura di accesso

(E' PREVISTO IL CLICK DAY)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla
base di una procedura valutativa con procedimento a sportello,
secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123
del 1998.

(PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE OCCORRE ATTENDERE I PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO)
2. La definizione dei termini e delle modalita' per la
presentazione delle domande di agevolazione a valere sulle diverse
linee di azione del Fondo disciplinate dai capi II e III e' disposta
con uno o piu' provvedimenti del Ministero, riferiti all'insieme
degli interventi agevolativi o a singole linee di azione, ovvero a
tematiche che identificano, eventualmente prevedendo il concorso
finanziario delle regioni, specifici ambiti settoriali, di filiera o
tecnologici. Nell'ambito della predetta disciplina sono, altresi',
fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli
interventi, nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto.


3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123
del 1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente
nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero, sulla base
dei dati trasmessi dal soggetto gestore, comunica tempestivamente,
con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili.


4. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale
accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le
agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare
delle predette spese.


5. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori
risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al
presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini
per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le
medesime modalita' di cui al comma 3.


6. Ciascuna impresa puo' presentare, nell'ambito del presente
decreto, una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell'arco di
dodici mesi, fatta salva la possibilita' di presentazione di una
nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell'istanza in
esito alla relativa istruttoria. La richiesta di applicazione delle
condizioni di cui all'art. 11 non si considera un'autonoma domanda e
non soggiace alle limitazioni previste dal presente comma.

Art. 16

Istruttoria delle domande

1. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di
agevolazione e della relativa documentazione allegata nel rispetto
dell'ordine cronologico di presentazione, completando l'istruttoria,
per ciascuna domanda, entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della stessa. Qualora nel corso di svolgimento di tale
attivita' risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o
documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero
precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia'
prodotta, il soggetto gestore puo' richiederli al soggetto proponente
mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro
presentazione. In tali circostanze, i termini previsti per lo
svolgimento delle attivita' istruttorie sono sospesi fino al
ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.

2. L'attivita' istruttoria e' articolata nelle seguenti fasi:
a) verifica della completezza della documentazione presentata e
dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilita';
b) valutazione di merito della domanda sulla base degli elementi
di cui al comma 4.

3. Nell'ambito dell'attivita' di cui al comma 2, lettera a), il
soggetto gestore verifica il rispetto delle modalita' e dei termini
di presentazione delle domande, riscontra la completezza di tutti i
documenti presentati e procede a verificare i requisiti soggettivi di
ammissibilita' di cui agli articoli 8, e 12 e, eventualmente, di cui
all'art. 11. In tale sede, il soggetto gestore verifica, altresi', la
disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi
dell'art. 6. La positiva conclusione delle attivita' di cui al comma
2, lettera a), e' condizione indispensabile per proseguire con le
valutazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 2. In caso di
conclusione negativa delle suddette attivita', il soggetto gestore
procede a darne comunicazione al soggetto proponente ai sensi
dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche e integrazioni.

4. Nell'ambito dell'attivita' di cui al comma 2, lettera b), la
valutazione del soggetto gestore e' operata in funzione delle
specifiche caratteristiche degli interventi previsti,
rispettivamente, al capo II e al capo III. Ai predetti fini:

(CAPO II - VALUTAZIONE DEI PROGETTI)
a) per le domande di accesso alle agevolazioni previste dal capo
II a fronte di programmi di investimento, il soggetto gestore procede
a un colloquio con i soggetti proponenti volto all'approfondimento
delle informazioni esposte nella domanda di agevolazione e opera la
valutazione di merito sulla base dei seguenti criteri, secondo i
parametri per ciascuno di essi specificati dal provvedimento di cui
all'art. 15, comma 2, e applicando i relativi punteggi e le soglie
ivi previste:
i. caratteristiche del soggetto proponente, inclusa
l'adeguatezza e coerenza delle competenze possedute al suo interno
rispetto alla specifica attivita' prevista dal progetto
imprenditoriale anche con riguardo a titoli e certificazioni
possedute;
ii. coerenza dell'iniziativa proposta con le finalita'
dichiarate e con la disciplina contenuta nel presente decreto;
iii. fattibilita' tecnica e qualita' dell'iniziativa proposta,
incluso, nei progetti integrati, il carattere strategico
dell'integrazione progettuale;
iv. sostenibilita' economica del progetto imprenditoriale, con
particolare riferimento all'equilibrio economico-finanziario, nonche'
alla pertinenza e coerenza del programma di spesa;

b) per le richieste volte ad ottenere la conversione di una quota
del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto ai sensi
dell'art. 11, il soggetto gestore verifica la conformita'
dell'investimento nel capitale di rischio alle condizioni di cui
all'art. 11 medesimo.

(CAPO III - LA VALUTAZIONE E' MOLTO PIU' VELOCE)

c) per le domande di accesso alle agevolazioni in forma di
voucher di cui al capo III, il soggetto gestore valuta le
caratteristiche soggettive del fruitore e del fornitore del servizio
specialistico, nonche' l'oggetto del servizio medesimo, al fine di
verificare la sussistenza delle condizioni di agevolabilita' previste
dall'art. 13 e le agevolazioni concedibili ai sensi dell'art. 14.

5. A conclusione dell'attivita' istruttoria operata ai sensi
dell'art. 2, lettera b), il soggetto gestore provvede a comunicare le
risultanze istruttorie al soggetto proponente, invitando lo stesso,
in caso di esito positivo, a presentare la documentazione utile alla
definizione del provvedimento di concessione di cui all'art. 17,
qualora non gia' prodotta in precedenza. La predetta documentazione
deve pervenire al soggetto gestore nei termini definiti con il
provvedimento di cui all'art. 15, comma 2 e costituisce condizione
per l'adozione del provvedimento di concessione. In caso di
conclusione negativa delle attivita' istruttorie, il soggetto gestore
procede ai sensi del comma 3, ultimo periodo.

6. Con riferimento ai programmi presentati ai sensi del capo II,
limitatamente alle persone fisiche che hanno presentato domanda per
l'avvio di una nuova impresa creativa, il soggetto gestore provvede,
altresi', a richiedere la documentazione utile alla verifica dei
requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 8. Tale documentazione,
corredata dall'eventuale ulteriore documentazione utile alla
definizione del provvedimento di concessione, deve pervenire al
soggetto gestore entro i termini definiti con il provvedimento di cui
all'art. 15, comma 2 e costituisce condizione per l'adozione del
provvedimento di concessione.

7. Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 11, le start-up
innovative e le PMI innovative sono tenute ad inviare, secondo le
modalita' indicate dal provvedimento di cui al comma all'art. 15,
comma 2, la documentazione comprovante l'intervenuto perfezionamento
dell'investimento nel capitale di rischio, ove non gia' disponibile
alla data di presentazione della richiesta di conversione.

8. Verificata la documentazione pervenuta in riscontro alle
comunicazioni formulate in esito alle attivita' istruttoria, il
soggetto gestore provvede ad adottare il provvedimento di
concessione.

Art. 17

Concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse dal soggetto gestore sulla base di
un provvedimento di concessione, che individua il progetto
imprenditoriale ammesso e l'ammontare delle agevolazioni, regola i
tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa e per
l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi dell'impresa
beneficiaria e i motivi di revoca.


2. L'impresa beneficiaria, nel termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione
trasmessa dal soggetto gestore, restituisce, pena la decadenza, il
provvedimento di concessione controfirmato digitalmente. In caso di
mancata restituzione nei termini previsti, il soggetto gestore
comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle
agevolazioni.

Art. 18

Erogazione delle agevolazioni

1. Per gli interventi agevolati ai sensi del capo II, fatta salva
la possibilita' di anticipazione di cui al comma 2, l'erogazione
delle agevolazioni avviene in non piu' di quattro stati di
avanzamento lavori (SAL), su richiesta dell'impresa, formulata
secondo le modalita' e utilizzando gli schemi definiti con il
provvedimento di cui all'art. 15, comma 2, e corredata della
documentazione giustificativa delle spese, anche costituita da titoli
di spesa non quietanzati, nei limiti previsti dal predetto
provvedimento.

2. E' fatta salva la possibilita' per l'impresa beneficiaria di
richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo  (ANTICIPAZIONE)
di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma di spesa,
di importo non superiore al 40% (quaranta per cento) dell'importo
complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di
fideiussione o polizza fideiussoria in favore del soggetto gestore,
con le modalita' e le condizioni indicate nel provvedimento di cui
all'art. 15, comma 2.

3. In sede di ogni richiesta di erogazione ai sensi del comma 1,
l'impresa beneficiaria richiede la proporzionale erogazione delle
agevolazioni commisurate al capitale circolante di cui all'art. 9,
comma 4, lettera d), riconosciuto come ammissibile nell'ambito del
provvedimento di concessione di cui all'art. 17.

4. Il soggetto gestore, prima dell'erogazione del saldo delle
agevolazioni concesse ai sensi del capo II, effettua controlli,
eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad
accertare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento e
che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente
operativa. Nel caso in cui riscontri la mancata operativita'
dell'impresa, il soggetto gestore puo' disporre la sospensione
dell'erogazione per un periodo massimo di sei mesi. Ove, a seguito di
successive verifiche, l'impresa beneficiaria risulti ancora non
operativa, e' disposta la revoca totale delle agevolazioni.
5. Per gli interventi agevolati ai sensi del capo III, l'erogazione
e' disposta in un'unica soluzione, su richiesta dell'impresa
beneficiaria corredata di titoli di spesa quietanzati e secondo le
modalita' indicate dal provvedimento di cui all'art. 15, comma 2.
6. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative a modalita',
tempi e condizioni per le erogazioni delle agevolazioni sono fornite
dal Ministero con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2. Con
il medesimo provvedimento sono altresi' definite le modalita' di
verifica dell'utilizzo, da parte dell'impresa beneficiaria,
dell'importo delle agevolazioni erogate ai sensi del comma 3.

Art. 19

Monitoraggio, controlli e ispezioni. Ulteriori obblighi a carico
dell'impresa beneficiaria

1. In ogni fase del procedimento, il soggetto gestore puo'
effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine
di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle
agevolazioni nonche' lo stato di attuazione degli interventi
finanziati.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti
giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a
disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalita'
di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del
procedimento, l'impresa beneficiaria consente e favorisce lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche
mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento
dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

3. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al
soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle
iniziative, secondo quanto precisato con il provvedimento di cui
all'art. 15, comma 2.

4. Le imprese beneficiarie sono tenute ad adempiere agli obblighi
di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente
bando, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 125 e seguenti,
della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e
integrazioni.

5. Nel caso di utilizzo di risorse dei fondi strutturali e di
investimento europei o della pianificazione nazionale delle risorse
destinate alla ripresa e resilienza ai sensi degli articoli 3 e 4, le
imprese beneficiarie sono tenute ad adempiere a tutti gli obblighi e
consentire lo svolgimento di tutte le attivita' in materia di
monitoraggio, controllo e pubblicita' previsti dalla normativa
europea di riferimento, secondo le indicazioni fornite con il
provvedimento di cui all'art. 15, comma 2.

Art. 20

Variazioni

1. Eventuali variazioni riguardanti le imprese beneficiarie,
relative a operazioni societarie straordinarie o a variazioni della
compagine sociale, nonche' quelle afferenti al programma di
investimento ovvero al progetto integrato di cui all'art. 9, comma 3,
oggetto delle agevolazioni devono essere preventivamente comunicate
dall'impresa beneficiaria con adeguata motivazione al soggetto
gestore ed essere dal medesimo autorizzate con le modalita' stabilite
con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2.

2. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il
soggetto gestore, con apposita istruttoria, verifica la permanenza
dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' dell'iniziativa
agevolata. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito
negativo, il soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni.

3. L'erogazione delle agevolazioni e' sospesa fino a quando le
proposte di variazione di cui al comma 1 non siano state approvate
dal soggetto gestore.

Art. 21

Revoche

1. Con riferimento alle agevolazioni previste dal capo II, il
soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale qualora:
a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o piu'
requisiti dell'impresa beneficiaria, ovvero la documentazione
prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla
stessa impresa beneficiaria e non sanabili;
b) il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento,
abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti
dati non rispondenti a verita';
c) sia accertata una causa ostativa ai sensi della normativa
antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modificazioni e integrazioni;
d) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli del soggetto
gestore sulla realizzazione del programma di spesa ovvero non adempia
agli obblighi di monitoraggio di cui al medesimo art. 19;
e) si verifichino variazioni ai sensi dell'art. 20, che il
soggetto gestore valuti non compatibili con il mantenimento delle
agevolazioni;
f) l'impresa beneficiaria non porti a conclusione il programma di
spesa ammesso alle agevolazioni, entro i termini prescritti, salvo i
casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da
fatti o atti non imputabili all'impresa;
g) l'impresa beneficiaria perda le caratteristiche di impresa
creativa prima che siano decorsi tre anni dal completamento del
programma di spesa, fatte salve le ipotesi di variazioni autorizzate
ai sensi dell'art. 20;

(IL VINCOLO SUI BENI E SULL'ATTIVITA' E' DI TRE ANNI)
h) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini
ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o
immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi tre
anni dal completamento del programma di spesa;
i) l'impresa beneficiaria cessi volontariamente, alieni o conceda
in locazione o trasferisca l'attivita', prima che siano trascorsi tre
anni dal completamento del programma di spesa;
l) si verifichi il fallimento, la messa in liquidazione o la
sottoposizione a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie
dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi tre anni dal
completamento del programma di spesa;
m) l'impresa beneficiaria non restituisca per oltre un anno una
rata del finanziamento concesso;
n) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal
provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni e agli
obblighi previsti a carico dell'impresa beneficiaria ai sensi del
presente decreto, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali,
anche appartenenti all'ordinamento europeo.

2. La revoca disposta ai sensi del comma 1 comporta, altresi', la
revoca degli eventuali benefici di cui all'art. 11. I medesimi
benefici sono, altresi', revocati qualora sia accertato il mancato
rispetto dei termini e delle condizioni previste dal medesimo art.
11.

3. Per le agevolazioni concesse ai sensi del capo III, il soggetto
gestore dispone la revoca totale o parziale nei casi previsti dalle
lettere a), b), c), d), e) e n) del comma 1, nonche' qualora si
verifichi una circostanza impeditiva della corretta o utile
prestazione del servizio, per fatti imputabili all'impresa
beneficiaria.

4. La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per
l'impresa beneficiaria di restituire al soggetto gestore l'intero
ammontare delle agevolazioni erogate in ogni forma: contributo a
fondo perduto, finanziamento agevolato e servizi di assistenza
tecnico-gestionale. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia gia'
avviato il piano di rimborso del finanziamento agevolato, e' dovuta
la restituzione del debito residuo, al netto delle eventuali rate
gia' rimborsate. Con il provvedimento di revoca totale delle
agevolazioni l'impresa beneficiaria perde inoltre il diritto a
ricevere eventuali quote di finanziamento non ancora erogate.

5. In caso di revoca parziale, il soggetto gestore procede alla
rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i
maggiori importi di cui l'impresa beneficiaria abbia eventualmente
goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero
sono recuperati.

6. Qualora la revoca, in presenza delle circostanze di cui al
secondo periodo del comma 2, sia riferita esclusivamente ai benefici
di cui all'art. 11, la revoca comporta la riconduzione alla forma del
finanziamento agevolato della quota di contributo a fondo perduto
ottenuta a fronte dell'operazione di investimento nel capitale di
rischio dell'impresa creativa.

7. La revoca, totale o parziale, e' disposta dal soggetto gestore
che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al
recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse
pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di
erogazione.

8. Il soggetto gestore provvede al recupero anche mediante il
ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del
decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive
modificazioni, applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Capo V
Ulteriori misure di sostegno al sistema imprenditoriale del settore
creativo

Art. 22

Attivita' di analisi, studio, promozione e valorizzazione del sistema
imprenditoriale del settore creativo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 110, lettera d), della legge, il
Fondo sostiene attivita' di analisi, studio, promozione e
valorizzazione del sistema imprenditoriale del settore creativo,
incluse quelle funzionali alla presentazione delle domande di
agevolazioni, alla valutazione dell'impatto degli interventi e
all'approfondimento delle dinamiche del settore creativo.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono definite e attuate dal Soggetto
gestore sulla base di un piano di attivita' condiviso con il
Ministero e possono prevedere forme di collaborazione con gli enti di
cui all'art. 3. Per le attivita' di studio, analisi e valutazione il
soggetto gestore puo' avvalersi di esperti o di strutture
specializzate.

3. Sulla base anche delle risultanze delle attivita' compiute ai
sensi del comma 2, il soggetto gestore provvede a monitorare
l'impatto degli interventi agevolativi di cui al presente decreto e
la rispondenza degli stessi alle dinamiche del settore creativo anche
nella prospettiva di un'eventuale rimodulazione delle linee di azione
del Fondo, ai sensi dell'art. 4.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 novembre 2021

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti
Il Ministro della cultura
Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismo, n. 54

 

(CODICI ATECO AMMESSI)

Allegato 1

(Art. 1, comma 1 e Art. 8, comma 2)

Elenco delle attivita' ammissibili (classificazione ATECO 2007)

Codice Ateco 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili;
Codice Ateco 13.20.00 Tessitura;
Codice Ateco 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia;
Codice Ateco 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da
tavola e per l'arredamento;
Codice Ateco13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili
nca;
Codice Ateco 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette;
Codice Ateco 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
Codice Ateco 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di
articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);
Codice Ateco 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e
passamanerie di fibre tessili;
Codice Ateco 13.99.10 Fabbricazione di ricami;
Codice Ateco 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;
Codice Ateco 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e
similpelle;
Codice Ateco 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di
abbigliamento esterno;
Codice Ateco 14.19.10 Confezioni varie e accessori per
l'abbigliamento;
Codice Ateco 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio,
borse e simili, pelletteria e selleria;
Codice Ateco 16.10.00 Taglio e piallatura del legno;
Codice Ateco 16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero,
paglia e materiali da intreccio;
Codice Ateco 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in
legno (esclusi i mobili);
Codice Ateco 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della
lavorazione del sughero;
Codice Ateco 16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e
materiali da intreccio;
Codice Ateco 16.29.40 Laboratori di corniciai;
Codice Ateco 17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e
cartone;
Codice Ateco 18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa;
Codice Ateco 18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai
media;
Codice Ateco 18.14 Legatoria e servizi connessi;
Codice Ateco 18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati;
Codice Ateco 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio
artistico;
Codice Ateco 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per
usi domestici e ornamentali;
Codice Ateco 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in
ceramica;
Codice Ateco 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre
pietre affini, lavori in mosaico;
Codice Ateco 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame
ed altri metalli;
Codice Ateco 26.52 Fabbricazione orologi;
Codice Ateco 31.09.05 Finitura mobili;
Codice Ateco 32.1 Fabbricazione d gioielleria, bigiotteria e
articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose;
Codice Ateco 32.2 Fabbricazione di strumenti musicali;
Codice Ateco 32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli;
Codice Ateco 58.11Edizione di libri;
Codice Ateco 58.14 Edizione di riviste e periodici;
Codice Ateco 58.19.00 Altre attivita' editoriali;
Codice Ateco 58.21 Edizione di giochi per computer;
Codice Ateco 59 Attivita' di produzione cinematografica, di video
e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;
Codice Ateco 60.10.00 Trasmissioni radiofoniche;
Codice Ateco 60.20.0 Programmazione e trasmissioni televisive;
Codice Ateco 62.01 Produzione di software non connesso
all'edizione;
Codice Ateco 63.12 Portali web;
Codice Ateco 70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione;
Codice Ateco 71.1 Attivita' degli studi di architettura,
ingegneria ed altri studi tecnici,
Codice Ateco 73.11 Agenzie pubblicitarie;
Codice Ateco 74.1 Attivita' di design specializzate;
Codice Ateco 74.20.1 Attivita' di riprese fotografiche;
Codice Ateco 74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la
stampa;
Codice Ateco 90 Attivita' creative, artistiche e di
intrattenimento, con esclusione del Codice 90.03.01 Attivita' dei
giornalisti indipendenti;
Codice Ateco 91.0 Attivita' di biblioteche, archivi, musei ed
altre attivita' culturali;
Codice Ateco 95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di
arredamento; laboratori di tappezzeria;
Codice Ateco 95.25 - Riparazione orologi.