Credito d'imposta investimenti

  • 4481 - Agenzia delle entrata - Circolare n.14 del 17.5.2022 - Commento alle novità fiscali della legge di bilancio 2022 - Credito d'imposta beni strumentali

    Circolare n. 14 del 17/05/2022

    Commento alle novità fiscali – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (legge di bilancio 2022) – Crediti d’imposta - pdf


    Rassegna stampa 


    OGGETTO:
    Commento alle novità fiscali – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (legge di bilancio 2022) – Crediti d’imposta

    1. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44)

    Il comma 44 della legge di bilancio 2022 proroga e rimodula la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, limitatamente ai beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”.

    Preliminarmente, al fine di un inquadramento generale della disposizione in trattazione, si ritiene utile ricordare che l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale, a sua volta, aveva già sostituito le precedenti agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi, fruite sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile, note come “super” e “iper” ammortamento.

    In sintesi, in base alla normativa recata dalla citata legge di bilancio 2021, alle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0” (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, di seguito: “beni materiali e immateriali 4.0”), è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi 1056, 1057 e 1058 dell’articolo 1 della predetta legge di bilancio 2021.

    Per gli investimenti effettuati nel medesimo arco temporale e aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (i.e., diversi dai “beni materiali e immateriali 4.0”), il credito d’imposta compete alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 1054 e 1055 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2021.

    I principali chiarimenti interpretativi in merito al regime agevolativo de quo sono stati forniti con la circolare del 23 luglio 2021, n. 9/E, cui si rinvia per ogni opportuno approfondimento e per quanto non diversamente previsto dalle nuove disposizioni qui in esame.

    Ciò premesso, la lettera a) del comma 44 della legge di bilancio 2022 dispone, con riferimento al comma 1051 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, la soppressione delle parole «e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» e la sostituzione delle parole «commi da 1052 a 1058» con le parole «commi da 1052 a 1058-ter».

    La soppressione delle parole sopra riportate determina l’eliminazione del termine finale di effettuazione degli investimenti che danno luogo al riconoscimento del credito d’imposta, alle condizioni e nelle misure stabilite nei successivi commi, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. La modifica in questione è finalizzata a coordinare il testo delle norme agevolative alla rimodulazione temporale disposta dalle successive lettere da b) a d) del comma 44 in esame.

    La sostituzione, al comma 1051, delle parole «commi da 1052 a 1058» con le parole «commi da 1052 a 1058-ter» è, invece, funzionale all’aggiornamento dei riferimenti
    normativi in cui la disciplina agevolativa in argomento si estrinseca alla luce delle modifiche stabilite dalla legge di bilancio 2022.

    La successiva lettera b) del comma 44 prevede l’introduzione, dopo il comma 1057 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, del comma 1057-bis, che, con riferimento ai beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla l. n. 232 del 2016 (cc.dd. beni materiali 4.0), reca la disciplina valevole per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

    Più precisamente, alle imprese che effettuano investimenti nei predetti beni materiali 4.0, nell’arco temporale e alle condizioni previsti dalla norma, «il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro» Nota 1.

    IL PLAFOND E' ANNUALE E NON E' QUINDI RIFERITO  ALL'INTERO ARCO TEMPORALE DELLA PROROGA

    Ciò posto, si rileva che la formulazione letterale del comma 1057-bis – che in un’unica disposizione disciplina gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026) – potrebbe indurre a ritenere che il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili, fissato dalla norma in 20 milioni di euro, sia da riferire a tale intero arco temporale.

    Nota 1 Resta dunque fermo il regime previsto per i predetti investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), in quanto il comma 1057 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 non viene modificato. Pertanto, il credito d'imposta è riconosciuto:
    - nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    - nella misura del 20 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    - nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
    Si segnala che l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha inserito, infine, nel comma 1057-bis la seguente previsione: «Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro».

    Tuttavia, evidenti ragioni di interpretazione logico-sistematica lasciano intendere che si tratti di una diversa formula redazionale che non dovrebbe incidere sul diritto all’agevolazione qualora si calcolasse il plafond come riferito a investimenti effettuati su base annuale.

    Depone in tal senso la relazione tecnica alla legge di bilancio 2022, nella quale gli effetti della proroga triennale e della rimodulazione del credito di imposta relativo agli investimenti de quibus sono stati illustrati in un’apposita tabella, indicando il limite massimo di 20 milioni di euro distintamente per ciascun anno interessato dalla proroga (i.e., 2023, 2024 e 2025).

    In tal senso si ritiene, quindi, che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.

    Tale conclusione, oltre a risultare in linea con la modifica normativa avente ad oggetto i beni immateriali di cui all’allegato B della l. n. 232 del 2016, di cui si dirà nel prosieguo, appare ancora più corretta se si considera che non vi sarebbe motivo di discriminare gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A rispetto agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali immateriali ricompresi nell’allegato B, entrambi funzionali al processo di trasformazione e di digitalizzazione delle imprese in chiave “Industria 4.0”.

    SONO SEMPRE AGEVOLABILI LE SPESE PER SERVIZI SOSTENUTE IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DEI BENI IMMATERIALI 4.0 MEDIANTE SOLUZIONI DI CLOUD COMPUTING, PER LA QUOTA  IMPUTABILE PER COMPETENZA

    Con riferimento agli investimenti aventi ad oggetto i beni compresi nell’allegato B annesso alla l. n. 232 del 2016 (cc.dd. beni immateriali 4.0), la lettera c) del comma 44 della legge di bilancio 2022 prevede la sostituzione del comma 1058 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 nei termini di seguito riportati: «Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza».

    La disposizione conferma le percentuali agevolative nonché il limite massimo dei costi ammissibili precedentemente disposti (nota2) e integra la norma con la proroga dell’agevolazione, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale.

    Sempre in tema di investimenti in beni immateriali 4.0, la lettera d) del comma 44 inserisce i nuovi commi 1058-bis e 1058-ter, secondo cui, rispettivamente:
    - per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
    - per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

    Entrambe le norme considerano agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei predetti beni immateriali 4.0 mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

    Da ultimo, a fini di coordinamento con le modifiche apportate dalle menzionate lettere b), c) e d), le successive lettere e), f) e g) del comma 44 in esame novellano, rispettivamente, i commi 1059, 1062 e 1063 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, al fine di inserirvi il riferimento alle nuove disposizioni.

    Nota 2 Resta anche fermo che sono agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

    Al riguardo, si ricorda che il comma 1059 sancisce le modalità di fruizione del credito d’imposta, il comma 1062 dispone, ai fini dei successivi controlli, gli adempimenti e gli oneri documentali a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola e il comma 1063 chiarisce che il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta spetta al Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni e attivare le relative procedure contabili.


    RASSEGNA STAMPA

     https://www.ecnews.it - 19.5.2022


    FISCOOGGI  17.5.2022

    Tax credit, l’Agenzia chiarisce
    le novità della legge di bilancio 2022

    Nuovi limiti di spesa e nuovi termini, ulteriori proroghe, conferme e ritocchi alle modalità applicative dei crediti d’imposta alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 234/2021

    tax credit

    Con la circolare n. 14 del 17 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) in materia di agevolazioni fiscali riconosciute in forma di crediti d’imposta. Il focus riguarda, tra gli altri, il bonus investimenti in beni strumentali nuovi, i tax credit “ricerca e sviluppo” e “povertà educativa” e il bonus “librerie”.

    Investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44)
    La disposizione proroga e rimodula tempistiche, misure e limiti del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”. L’agevolazione, introdotta dalla legge di bilancio 2021, viene prorogata al 31 dicembre 2022 (o fino al 30 giugno 2023 nel caso di “prenotazione” dell’investimento, cioè con ordine accettato dal venditore e dell’acconto entro il dicembre 2022).
    Al riguardo l’Agenzia chiarisce che:

    • per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (o fino al 30 giugno 2026 nel caso di prenotazione dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2025), il credito d’imposta è pari al 20% del costo fino a 2,5 milioni di euro, al 10% se l’investimento supera i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, al 5% se l’investimento è superiore a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro. La circolare precisa che per quanto concerna la soglia massima fissata a 20 milioni di euro costi ammissibili, il riferimento va fatto agli investimenti effettuati su base annuale e non durante l’intero arco temporale interessato dalla proroga.
    • per gli investimenti in beni immateriali 4.0, invece, effettuati a dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (o al 30 giugno 2024 nel caso di prenotazione dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2023) viene confermata la misura del credito d’imposta già vigente.
  • 4482 - Credito d'imposta beni strumentali: la dicitura deve essere riportata anche sui documenti di trasporto, nessun obbligo per collaudo ed interconnessione. E' possibile regolarizzare. (Agenzia delle Entrate - Risposta nr. 270 del 18.5.2022)

     Risposta n. 270 del 18/05/2022

    Articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre 2020 - Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi - pdf


    Rassegna stampa - www.fiscooggi.it 18.5.2022

     


    Risposta n. 270/2022

    OGGETTO: Articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre 2020. Credito
    d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi

    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    In via preliminare si evidenzia che, a prescindere dal parere di seguito riportato,
    non sono in alcun modo oggetto del presente interpello i requisiti necessari per
    accedere al credito d'imposta in argomento, nelle diverse versioni pro tempore vigenti,
    rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte
    dell'amministrazione finanziaria. Al riguardo, si precisa che la risposta al presente
    interpello non comporta in nessun caso l'implicito riconoscimento della spettanza del
    credito d'imposta e, in particolare, dell'ammissibilità al beneficio dell'investimento nel
    bene al quale fa riferimento l'istanza.

    Si rammenta che con la circolare n. 9/E del 2016 è stato ribadito che, assumendo
    a riferimento la relazione illustrativa al decreto delegato n. 156 del 2015, è stata
    illustrata la generale volontà del legislatore di escludere dall'area dell'interpello
    "qualificatorio" tutte quelle ipotesi che, coerentemente alla loro natura, alle finalità
    dell'istituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, sono caratterizzate
    dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre
    amministrazioni, enti o soggetti diversi dall'Agenzia delle Entrate che presuppongono
    specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale (cd. accertamenti di tipo
    tecnico cfr. ipotesi sub b), paragrafo 1.1).

    Per quanto d'interesse, si segnala che la riconducibilità del bene menzionato in
    istanza tra quelli ammissibili all'agevolazione di cui si tratta, nelle diverse versioni pro
    tempore vigenti, rappresenterebbe una richiesta di un parere tecnico nell'accezione
    sopra descritta, da ritenersi esclusa dall'area di applicazione dell'interpello, in quanto
    l'istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale
    rientranti nell'ambito operativo di altre amministrazioni. Trova, quindi, applicazione il
    chiarimento di portata generale contenuto nella citata circolare n. 9/E del 2016 (cfr. circolare n. 31/E
    del 2020) ed eventuali richieste in merito a tali aspetti potranno essere trasmesse dal
    contribuente direttamente alla competente Direzione generale per la politica
    industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero per lo sviluppo
    economico, restando fermo che a tal riguardo, in ogni caso, non si producono gli effetti di cui al comma 3
    dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente).

    Con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1,
    commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal
    Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli
    investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli
    stessi.

    Successivamente l'articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre
    2020 (legge di bilancio 2021) ha innovato la predetta disciplina come di seguito: «Alle
    imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A
    annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino
    al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data
    del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
    pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il
    credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di
    investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la
    quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura
    del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e
    fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di
    euro».

    Il comma 1062 del citato articolo 1 dispone che «Ai fini dei successivi controlli,
    i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la
    revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e
    la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri
    documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso
    riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter».

    Con riferimento al caso in esame, i dubbi rappresentati dall'istante, ai fini della
    fruizione del beneficio fiscale, attengono al comma 1062 dell'articolo 1 citato e, in
    particolare, alla circostanza per cui «(...) l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da
    1054 a 1058-ter (...)» debba essere indicato anche nel documento di trasporto e nel
    verbale di collaudo e interconnessione.

    Il richiamato comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a
    carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli. In
    particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare,
    pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo
    sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

    A tal scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni
    agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1,
    commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178. Va da sé che la
    medesima funzione è assolta dei documenti che certificano la consegna del bene quali

    PER IL VERBALE DI COLLAUDO E DI INTERCONNESSIONE NON ESISTE L'OBBLIGO DELLA DICITURA

    il «documento di trasporto», per i quali resta fermo il predetto obbligo. Nel
    presupposto che il «verbale di collaudo o di interconnessione» riguardino
    univocamente i beni oggetto dell'investimento (cui
    si riferiscono i documenti summenzionati) essendo tali documenti, per le
    caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il
    relativo contenuto fa riferimento, non si estende sugli stessi l'obbligo di riportare
    l'espresso riferimento di cui al citato comma 1062.

    E' POSSIBILE COMUNQUE PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE

    Da ultimo, come chiarito nella risposta n. 438 del 2020, si rammenta che la
    regolarizzazione dei documenti già emessi, ove dell'impresa beneficiaria entro la data
    in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.


    RASSEGNA STAMPA - www.fiscooggi.it  18.5.2022

    Tax credit beni strumentali nuovi,
    collaudo senza riferimenti normativi

    Le disposizioni che disciplinano l’agevolazione devono essere riportate sui documenti che dimostrano la spesa sostenuta secondo gli scopi dell’agevolazione e la corretta determinazione del bonus

    Le fatture e i documenti di trasporto e gli altri documenti comprovanti l’acquisto di un bene che consente di accedere al bonus “beni strumentali nuovi” devono contenere l’indicazione delle disposizioni che disciplinano l’agevolazione.
    L’annotazione non è richiesta per i verbali di collaudo e interconnessione. È quanto precisa la risposta n. 270 del 18 maggio 2022.

    A chiedere delucidazioni è una società che ha effettuato un nuovo acquisto le cui caratteristiche consentono di accedere al credito d'imposta 4.0 previsto dalla legge di bilancio 2021, in caso di investimenti per beni strumentali nuovi. L’istante ha versato un acconto pari al 20% del prezzo pattuito entro il 31 dicembre 2021. La fattura relativa all’acconto riporta l'indicazione della norma agevolativa relativa al bonus.
    La società chiede di conoscere se, per fruire dell’agevolazione, il riferimento alla disposizione che disciplina il credito d’imposta, debba essere indicato, oltre che sulle fatture di acquisto, anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo/interconnessione.

    L’Agenzia delle entrate premette di non rappresentare la struttura competente per stabilire se il bene acquistato ha i requisiti tecnici per rientrare tra i beni agevolabili. Il parere, in tal senso, deve essere richiesto alla direzione generale per la Politica industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie imprese del ministero per lo Sviluppo economico.
    Detto ciò ricorda che la legge di bilancio 2021 – articolo 1, comma 1056, legge n. 178/2020 –, ritoccando la precedente disciplina sugli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale impresa 4.0, ha previsto crediti d'imposta, in caso di investimenti in beni strumentali nuovi, parametrati all’ammontare della spesa sostenuta. Il beneficio è applicabile per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 o entro il 30 giugno 2022 a patto che entro il 31 dicembre 2021 l’ordine d’acquisto risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo del bene.

    Ai fini di eventuali controlli da parte del Fisco, i beneficiari del tax credit, prevede l’articolo 1 comma 1062 della legge di bilancio 2021, devono conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In particolare, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisto devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei precedenti commi da 1054 a 1058-ter della stessa norma, che delineano l’agevolazione.
    L’istante chiede se le suddette norme debbano essere indicate anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo e interconnessione.
    Il richiamo alle disposizioni deve comparire sui documenti comprovanti l’acquisto e la corretta applicazione dell’agevolazione, quindi, precisa l’Agenzia, sicuramente va fatto su fatture e documenti di trasporto. Non è necessario, invece, aggiungerlo ai verbali di collaudo o di interconnessione, visto che tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non sono attribuibili a beni diversi da quelli cui si riferisce il verbale stesso e, quindi, a beni agevolabili il cui acquisto è certificato dalla fattura e dal documento di trasporto.
    Infine, l’Agenzia conferma quanto chiarito nella risposta n. 438/2020 e cioè che la regolarizzazione dei documenti emessi senza i suddetti riferimenti normativi deve essere effettuata entro la data di inizio di eventuali attività di controllo. 

  • 4485 - Credito d'imposta beni strumentali: il bene distrutto non consente di ottenere l'agevolazioni per il periodo residuo (Agenzia delle entrate - Risposta n.317 del 31.5.2022)

    Fisco Oggi 31.5.2022


    Risposta n. 317/2022 DEL 31.5.2022

    OGGETTO


    Super ammortamento - Eliminazione del bene agevolato dal processo produttivo - Articolo 1, commi 91-94 e 97, della legge 28 dicembre 2015,n. 208 e ss.mm.ii.
    Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

    QUESITO

    La società ALFA SPA (di seguito anche "ALFA", "Società" o "Istante") chiede chiarimenti in merito alla fruizione del c.d. "super ammortamento", di cui all'articolo1, commi 91-94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii., nell'ipotesi di eliminazione del bene agevolato dal processo produttivo.

    ALFA è una società con sede legale ed operativa in Italia che fa parte del Gruppo ALFA, uno dei maggiori produttori e distributori a livello internazionale di prodotti per gli operatori economici del settore... ; oggetto dell'attività dell'Istante è la distribuzione di:... .

    La Società opera sul mercato italiano con due modalità di fornitura dei beni e servizi ai clienti: 1) cessione diretta tradizionale; 2) noleggio a lungo termine (c.d."contratto xxx").

    Tale ultima modalità permette di offrire alla propria clientela un servizio chiavi in mano per la gestione completa del parco attrezzi; infatti, il ricorso a tale modalità di
    vendita non solo permette all'utente di poter entrare in possesso di un parco attrezzi senza l'onere di un investimento iniziale, pagando dei canoni di noleggio mensili, maal tempo stesso assicura la scelta corretta e l'organizzazione ottimale degli attrezzi, con la relativa manutenzione e sostituzione.

    In questo caso, i beni oggetto di contratto di noleggio xxx rimangono di proprietà della Società e sono trattati da quest'ultima come segue:
    - dal punto di vista civilistico, sono ammortizzati secondo la durata del contratto di noleggio rappresentativa della vita economico tecnica dei beni (cfr. OIC 16, par.63);
    - dal punto di vista fiscale, sono ammortizzati ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del TUIR;
    - al termine del contratto di noleggio, vengono ritirati dall'Istante e, essendo concluso il loro ciclo produttivo e quindi la loro vita economico-tecnica, sono estromessi dal mercato tramite materiale distruzione, effettuata a cura dell'Istante presso il proprio sito di... ; la Società, nell'esercizio di distruzione dei beni, deduce il costo non ammortizzato ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR.

    La materiale distruzione dei beni risponde ad una precisa scelta aziendale intesa ad operare in via esclusiva sul mercato dei prodotti nuovi.

    La Società rappresenta che, nella sua realtà operativa, il periodo di ammortamento civilistico, che va dai 2 ai 4 anni, è sempre inferiore al periodo di ammortamento fiscale minimo calcolato applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pari ad 8 anni, e che, quindi, le quote annue di ammortamento imputate a conto economico sono sempre superiori a quelle massime fiscalmente ammesse in deduzione.

    Alla luce di tale insieme di circostanze di fatto, l'Istante, per tutti gli anni in cui ha beneficiato della disciplina del super ammortamento, ha agito come segue:
    - ha dedotto extra contabilmente le quote relative alla maggiorazione applicando i coefficienti del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 per i soli anni di utilizzo dei
    cespiti nell'ambito dei contratti di noleggio anzidetti;
    - ha rinunciato alla deduzione extracontabile delle quote residue della maggiorazione teoricamente fruibili in esercizi successivi alla cessazione dei contratti di noleggio, ossia dopo il termine della vita utile dei beni oggetto di locazione.
    La rinuncia alla fruizione dell'agevolazione fiscale residua da parte dell'Istante è avvenuta in virtù dell'indicazione contenuta nella circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016,paragrafo 10.6 (rectius 10.8), secondo la quale in caso di cessione o di eliminazione del bene dal processo produttivo non si può fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione (ALFA evidenzia che il chiarimento in questione è stato reso nell'ambito di un quesito relativo all'ipotesi di ammortamento civilistico di un bene inferiore all'ammortamento massimo fiscalmente ammesso).

    Ciò posto, l'istanza riguarda "il corretto trattamento ai fini del super ammortamento dei beni acquistati di costo unitario inferiore ai 516,46 euro", che successivamente sono oggetto di "un contratto di noleggio a lungo termine (c.d. xxx)insieme ad altri beni e/o servizi (tutti a marchio ALFA)" (v. pag.... dell'istanza di interpello).

    In particolare, il quesito formulato dalla Società riguarda la corretta portata interpretativa della menzionata indicazione contenuta nella circolare n. 12/E del 2016;più precisamente, l'Istante chiede se nel caso di specie, in cui vi è una dismissione dovuta al completamento della vita utile ed economico-tecnica del bene che si realizza al termine del contratto di noleggio, possa continuare a dedurre extra contabilmente le quote di super ammortamento anche successivamente al ritiro/distruzione del bene stesso, fino ad esaurimento.

    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

    L'Istante propone la seguente soluzione interpretativa.

    La distruzione e la relativa cancellazione del cespite agevolabile dalla contabilità risponde al principio di rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali sottostanti alla redazione del bilancio ex articolo 2423 del codice civile.

    Relativamente all'ipotesi in cui l'ammortamento civilistico sia superiore all'ammortamento fiscale, la circolare n. 23/E del 26 maggio 2016 (pag. 19, esempio 4)avrebbe chiarito - secondo l'Istante - la possibilità per il contribuente, alla conclusione del ciclo di vita utile civilistica del bene, di continuare a fruire della maggiorazione fino ad esaurimento della stessa.

    L'esempio della circolare sarebbe analogo alla situazione dell'Istante "in quanto illustra il caso in cui il bene concluda il proprio ciclo produttivo in momento anteriore a quello previsto applicando i coefficienti tabellari previsti dal DM 31.12.88. La situazione è perfettamente coincidente con la fattispecie concreta dell'istante che in più procede alla distruzione materiale del bene in luogo del mero stoccaggio in magazzino" (v. pag.... dell'istanza di interpello).

    Pertanto, la Società ritiene applicabile al caso specifico l'approccio proposto nel sopramenzionato passaggio della citata circolare n. 23/E del 2016 e, quindi, ritiene di poter correttamente continuare ad operare "la rettifica extracontabile a titolo di super ammortamento fino ad esaurimento della stessa anche successivamente al ritiro/distruzione dei beni" (v. pag.... dell'istanza di interpello).

    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle argomentazioni esposte e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività, e non riguarda la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della spettanza del superammortamento; di conseguenza, su tale aspetto rimane impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

    Si evidenzia, altresì, che la presente risposta è resa nel presupposto che, in base ai contratti di noleggio/locazione operativa stipulati, sia ALFA il soggetto che sopporta in senso proprio i rischi e fruisce, al contempo, dei benefici derivanti dall'investimento; circostanza, questa, non indagabile in sede di istanza di interpello e sulla quale resta quindi impregiudicato il potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.


    Ciò premesso, con riferimento al quesito posto dall'Istante si osserva quanto segue.

    L'istituto del super ammortamento, introdotto dall'articolo 1, commi 91-94 e 97,della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), consiste nella possibilità, per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, di maggiorare del40% - con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili ai fini delle imposte sui redditi - il costo di acquisizione degli investimenti in "beni materiali strumentali nuovi" effettuati dal 15ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016.


    La disciplina del super ammortamento è stata prorogata, con modifiche, dapprima dall'articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e successivamente dall'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre2017, n. 205 (legge di bilancio 2018); infine, è stata riproposta, con modifiche, dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. "decreto crescita"),convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modificato dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.


    La maggiorazione in parola si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita, per quanto riguarda l'ammortamento dei beni di cui agli articoli 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del TUIR (v. circolare n. 23/E del 26
    maggio 2016 e n. 4/E del 30 marzo 2017).


    Con riferimento al caso di specie, si ritiene che l'Istante non possa continuare a fruire della maggiorazione relativa al super ammortamento dopo la cessazione del rapporto contrattuale e l'eliminazione del bene dal processo produttivo.


    La fattispecie prospettata nell'istanza, infatti, diverge da quella rappresentata nella circolare n. 23/E del 2016 richiamata dalla Società in quanto fa riferimento a beni che, a seguito della cessazione del rapporto contrattuale con il cliente, per una precisa strategia imprenditoriale (noleggiare/locare solo beni nuovi) vengono avviati alla distruzione e non possono più cedere le loro utilità al processo produttivo dell'impresa, analogamente a quanto succede nell'ipotesi di cessione del bene.

    Pertanto, in questa sede si deve confermare il principio espresso nel paragrafo10.8 della circolare n. 12/E del 2016, secondo cui in caso di eliminazione del bene dal processo produttivo non si può fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione.

    Tale conclusione è coerente con quanto precisato nella circolare n. 9/E del 23luglio 2021, relativa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (agevolazione che costituisce l'evoluzione del super e dell'iper ammortamento).


    Ai fini della rideterminazione del credito d'imposta, nel predetto documento di prassi è stato dato rilievo alla "volontarietà" dell'atto di fuoriuscita del bene dall'azienda verificatosi nel c.d. "periodo di sorveglianza" (v. domanda "7.2 Furto del bene"); è stato precisato, infatti, che il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell'agevolazione, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario.


    In altri termini, nel caso di furto del bene oggetto di investimento la fuoriuscita del bene dal regime di impresa o dall'esercizio dell'attività di arti e professioni, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta la rideterminazione dell'agevolazione.

    La fattispecie rappresentata da ALFA, invece, fa riferimento ad una situazione in cui il soggetto beneficiario dell'agevolazione estromette volontariamente (e anticipatamente rispetto al periodo di fruizione previsto) i beni agevolati dal regime d'impresa; pertanto, l'Istante, a seguito dell'eliminazione del bene dal processo produttivo, non può fruire delle quote residue non dedotte della maggiorazione relativa al super ammortamento. Firma su delega del

    CAPO DIVISIONE AGGIUNTO DIRETTORE CENTRALE

    ad interim Vincenzo Carbone

    Delega n. 43080 del 10 febbraio 2022IL

    CAPO SETTORE(firmato digitalmente)

     


    FISCOGGI - 31.5.2022

    Superammortamento, il bene distrutto
    non produce lo sconto d’imposta

    L’Agenzia precisa quale sia il corretto trattamento fiscale applicabile agli attrezzi non reinseriti nel ciclo produttivo dell’azienda allo scadere del contratto di noleggio siglato con il cliente

     

    Con la risposta n. 317 del 31 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, l’eliminazione volontaria anticipata del bene agevolato dal processo produttivo, rispetto al periodo di fruizione previsto dal regime di favore, preclude al beneficiario del trattamento fiscale di vantaggio di utilizzare le quote residue non dedotte della maggiorazione relativa al superammortamento.

    Una spa, con sede legale e operativa nel nostro Paese e facente parte di un grosso gruppo, opera sul mercato italiano con due modalità di fornitura di beni e servizi ai clienti, ossia con cessione diretta tradizionale o con noleggio a lungo termine.
    Tale ultima modalità permette alla società di offrire alla propria clientela un servizio chiavi in mano, per cui il cliente può entrare in possesso di un parco attrezzi senza l'onere di un investimento iniziale, pagando dei canoni di noleggio mensili. Il sistema consente, inoltre, di effettuare una scelta corretta e un’organizzazione ottimale degli attrezzi, con la relativa manutenzione e sostituzione.
    In questo caso, i beni oggetto di contratto di noleggio rimangono di proprietà della spa e sono trattati da quest'ultima come segue:

    • dal punto di vista civilistico, sono ammortizzati secondo la durata del contratto di noleggio rappresentativa della vita economico tecnica dei beni (cfr Oic 16, paragrafo 63)
    • dal punto di vista fiscale, sono ammortizzati ai sensi dell'articolo 102, comma 2, Tuir
    • al termine del contratto di noleggio, vengono ritirati dalla spa ed essendo concluso il loro ciclo produttivo e, quindi, la loro vita economico-tecnica, sono estromessi dal mercato tramite materiale distruzione, effettuata a cura della società, che, nell'esercizio di distruzione dei beni, deduce il costo non ammortizzato ai sensi dell'articolo 101, comma 5, Tuir.


    La materiale distruzione dei beni risponde a una precisa scelta aziendale, intesa a operare in via esclusiva sul mercato dei prodotti nuovi.
    La compagine rappresenta che, nella sua realtà operativa, il periodo di ammortamento civilistico, che va dai 2 ai 4 anni, è sempre inferiore al periodo di ammortamento fiscale minimo calcolato applicando i coefficienti previsti dal Dm 31 dicembre 1988, pari a 8 anni, e che, quindi, le quote annue di ammortamento imputate a conto economico sono sempre superiori a quelle massime fiscalmente ammesse in deduzione.

    Alla luce di tale insieme di circostanze di fatto, la spa, per tutti gli anni in cui ha beneficiato della disciplina del superammortamento, ha dedotto extra contabilmente le quote relative alla maggiorazione applicando i coefficienti del Dm 31 dicembre 1988 per i soli anni di utilizzo dei cespiti nell'ambito dei contratti di noleggio anzidetti e ha rinunciato alla deduzione extracontabile delle quote residue della maggiorazione teoricamente fruibili in esercizi successivi alla cessazione dei contratti di noleggio, ossia dopo il termine della vita utile dei beni oggetto di locazione.
    La rinuncia alla fruizione dell'agevolazione fiscale residua da parte della spa è avvenuta in virtù dell'indicazione contenuta nella circolare n. 12/2016, secondo la quale, in caso di cessione o di eliminazione del bene dal processo produttivo, non si può fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione.
    Ciò posto, la spa intende conoscere la corretta portata interpretativa della menzionata indicazione contenuta nella circolare menzionata e se, nel caso di specie, in cui vi è una dismissione dovuta al completamento della vita utile ed economico-tecnica del bene che si realizza al termine del contratto di noleggio, possa continuare a dedurre extracontabilmente le quote di superammortamento anche successivamente al ritiro/distruzione del bene stesso, fino a esaurimento.

    La risposta dell’Agenzia
    L'Agenzia premette che l’istituto del superammortamento, introdotto dall'articolo 1, commi 91-94 e 97 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e poi più volte prorogato e modificato, consiste nella possibilità, per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, di maggiorare del 40% - con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasingdeducibili ai fini delle imposte sui redditi - il costo di acquisizione degli investimenti in “beni materiali strumentali nuovi” effettuati in un certo arco temporale.
    Detta maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita, per quanto riguarda l'ammortamento dei beni di cui agli articoli 102 e 54 del Tuir, in base ai coefficienti stabiliti dal Dm 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Tuir (cfr circolare n. 23/2016 e 4/2017).

    Con riferimento al caso in esame, osserva l’Agenzia, la spa non può continuare a fruire della maggiorazione relativa al superammortamento dopo la cessazione del rapporto contrattuale e l'eliminazione del bene dal processo produttivo.
    La fattispecie prospettata nell'istanza, infatti, diverge da quella rappresentata nella circolare del 2016 citata in quanto fa riferimento a beni che, a seguito della cessazione del rapporto contrattuale con il cliente, per una precisa strategia imprenditoriale (noleggiare/locare solo beni nuovi) vengono avviati alla distruzione e non possono più cedere le loro utilità al processo produttivo dell'impresa, analogamente a quanto succede nell'ipotesi di cessione del bene.
    Quindi, in caso di eliminazione del bene dal processo produttivo non si può fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione.
    Detta conclusione, spiega l’Agenzia, è coerente con quanto precisato nella circolare n. 9/2021, relativa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (agevolazione che costituisce l'evoluzione del super e dell'iper ammortamento).

    Ai fini della rideterminazione del credito d'imposta, nel predetto documento di prassi è stato dato rilievo alla “volontarietà” dell'atto di fuoriuscita del bene dall'azienda verificatosi nel “periodo di sorveglianza”. È stato precisato, infatti, che il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell'agevolazione, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario.

    Di conseguenza, nel caso di furto del bene oggetto di investimento, la fuoriuscita del bene dal regime di impresa o dall'esercizio dell'attività di arti e professioni, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta la rideterminazione dell'agevolazione.
    Nella vicenda in esame, invece, la spa fa riferimento a una situazione in cui il soggetto beneficiario dell'agevolazione estromette volontariamente (e anticipatamente rispetto al periodo di fruizione previsto) i beni agevolati dal regime d'impresa; pertanto, la spa, a seguito dell'eliminazione del bene dal processo produttivo, non può fruire delle quote residue non dedotte della maggiorazione relativa al super ammortamento.

  • 4494 - Credito d'imposta beni strumentali: investimento complesso, ogni periodo d'imposta ha le sue regole (Agenzia delle entrate - Risposta n.336 del 21.6.2022)

    Risposta n. 336 del 21/06/2022

    Articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi in caso di un investimento complesso - pdf


    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE


    In via preliminare si evidenzia che, a prescindere dal parere di seguito riportato,
    non sono in alcun modo oggetto del presente interpello i requisiti necessari per
    accedere al beneficio in argomento, nelle diverse versioni pro tempore vigenti,
    rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte
    dell'amministrazione finanziaria. Al riguardo, si precisa che la risposta al presente
    interpello non comporta in nessun caso l'implicito riconoscimento della spettanza del
    beneficio con particolare riferimento agli investimenti descritti in istanza.

    Per quanto qui di interesse, si segnala che la riconducibilità del bene menzionato
    in istanza tra quelli ammissibili all'agevolazione di cui si tratta, nelle diverse versioni
    pro tempore vigenti, rappresenterebbe una richiesta di un parere tecnico nell'accezione
    sopra descritta da ritenersi esclusa dall'area di applicazione dell'interpello, in quanto
    l'istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale
    rientranti nell'ambito operativo di altre amministrazioni. Trova, quindi, applicazione il
    chiarimento di portata generale contenuto nella citata circolare n. 9/E del 2016 (cfr.
    circolare n. 31/E del 2020) ed eventuali richieste in merito a tali aspetti potranno
    essere trasmesse dal contribuente direttamente alla competente Direzione generale per
    la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero per lo
    sviluppo economico, restando fermo che a tal riguardo, in ogni caso, non si producono
    gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd.
    Statuto del contribuente).

    Sempre preliminarmente, si rammenta che esulano dalle valutazioni esperibili in
    sede di interpello l'identificazione del momento in cui sono stati acquisiti i diversi
    componenti dell'impianto e l'ammontare di quanto versato ai fornitori qui menzionati a
    titolo di acconto o altro restando impregiudicato ogni potere di controllo
    dell'amministrazione finanziaria.

    L'articolo 1, commi 9 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha
    introdotto la disciplina del c.d. "iper ammortamento", che prevede, ai fini delle
    imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di
    ammortamento e dei canoni di leasing, la possibilità - per i soli titolari di reddito
    d'impresa - di maggiorare il costo di acquisizione per gli investimenti in beni materiali
    strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30
    settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 sia stata
    effettuata la c.d. "prenotazione" dell'investimento, ossia il relativo ordine risulti
    accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al
    20 per cento del costo di acquisizione. Si tratta di beni ad elevatissima tecnologia ed
    interconnessi tra loro, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale in chiave
    "Industria 4.0", elencati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, per i quali
    la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150 per cento del costo di
    acquisizione.

    L'iper ammortamento - che costituisce l'evoluzione del c.d. "super
    ammortamento", introdotto dall'articolo 1, commi 91-94 e 97, della legge 28 dicembre
    2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) - è stato prorogato dalla legge 27 dicembre 2017,
    n. 205 (legge di bilancio 2018); l'articolo 1, comma 30, di quest'ultima legge, infatti,
    ha esteso l'agevolazione agli investimenti «effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero
    entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il
    relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in
    misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

    La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), oltre ad aver
    prorogato la disciplina dell'iper ammortamento agli investimenti effettuati entro il 31
    dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del
    31 dicembre 2019 l'investimento sia stato prenotato con ordine e acconto minimo
    (articolo 1, comma 60), ha anche rimodulato la misura della percentuale di
    maggiorazione in base a determinati "scaglioni" (comma 61).

    Successivamente, con l'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre
    2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), è stata ridefinita la disciplina degli
    incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di
    un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al
    costo di acquisizione degli stessi, in luogo della maggiorazione del costo fiscalmente
    ammortizzabile; con l'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
    (legge di bilancio 2021) è stato previsto un rafforzamento della misura relativa al
    predetto credito d'imposta. Tale disciplina prevede, in particolare, la concessione di un
    credito d'imposta alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020,
    ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il
    relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in
    misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuino investimenti in
    beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello
    Stato, alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione
    alle diverse tipologie di beni agevolabili.

    La circolare n. 4/E del 2017 ha chiarito che la spettanza e la fruizione
    dell'iperammortamento dipendono dai momenti di "effettuazione" dell'investimento e
    di entrata in funzione del bene e che solo da quest'ultimo momento è possibile iniziare
    a godere dell'iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d'imposta
    avvenga anche l'interconnessione del bene. Nell'ipotesi in cui, invece,
    l'interconnessione sia effettuata in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata
    in funzione del bene, la fruizione dell'iper ammortamento potrà iniziare solo da tale
    successivo periodo.

    In merito al «momento di effettuazione dell'investimento», rilevante ai fini della
    spettanza della maggiorazione, lo stesso documento di prassi chiarisce che
    l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le
    regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR,
    secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni
    mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data
    in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale,
    senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Peraltro, la rilevanza del
    citato articolo 109, ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli
    investimenti, è stata confermata anche in relazione al credito di imposta introdotto
    dalla legge di bilancio 2020.

    Con riferimento al caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla società
    istante, si evince che l'impianto descritto in istanza rappresenta un investimento  CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO COMPLESSO
    complesso, costituito da un insieme di beni, consegnati in tempi differenti da diversi
    fornitori terzi. Si è in presenza, più precisamente, di una serie di atti di investimento
    realizzati per mezzo di diverse ed autonome acquisizioni di beni effettuate presso
    diversi fornitori (principalmente attraverso contratti di compravendita e attraverso un
    contratto di leasing).

    Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, si ritiene che, nel caso di I COSTI DEVONO ESSERE RIPARTITI FRA I DIVERSI PERIODI AGEVOLATI
    specie, i costi sostenuti dalla società istante debbano essere ripartiti tra i diversi periodi
    di imposta agevolabili - e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore - facendo
    riferimento all'acquisto di ciascun bene e di ciascun eventuale servizio ad esso
    correlato (se qualificabile come "onere accessorio"), secondo le regole generali della
    competenza fiscale previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

  • 4518 - Credito d'imposta Industria 4.0 - Contratti complessi e momento di effettuazione degli investimenti (Risposta nr. 537 del 31.10.2022)

    Risposta n. 537 del 31/10/2022

    Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Momento di effettuazione dell'investimento - Articolo 1, commi 184-197, della legge n. 160 del 2019 e articolo 1, commi 1051-1063, della legge n. 178 del 2020 - pdf


    Fiscoggi 31 ottobre 2022


    Risposta n. 537/2022

    OGGETTO:

    Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Momento di effettuazione dell'investimento - Articolo 1, commi 184-197, della legge n.160 del 2019 e articolo 1, commi 1051-1063, della legge n. 178 del 2020

     

    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    .....

    QUESTA E' LA  CONCLUSIONE: L'investimento si considera effettuato alla sottoscrizione della Pac, la successiva sottoscrizione della Fac non deve essere presa in considerazione

     


    FISCOGGI 31 OTTOBRE 2022 

     

    Bonus beni strumentali nuovi,
    corretta imputazione dei costi

    Per stabilire con certezza il momento dell’effettivo sostenimento dell’investimento, utile a identificare la disciplina applicabile, rileva la data del certificato di accettazione del bene

     

    Una società di ottica che nel 2017 ha effettuato un piano di ampliamento della capacità produttiva avviando un processo di digitalizzazione, realizzando una serie di investimenti in beni materiali, e che intende verificare il momento di sostenimento del costo per verificare se beneficerà del bonus investimenti in beni strumentali nuovi previsto dalla legge di Bilancio 2020 o della disciplina più favorevole contenuta nella legge di Bilancio 2021, dovrà tenere conto del momento di accettazione della fornitura e del contestuale funzionamento del bene, attestati nel (Preliminary acceptance certificate) e non quello del Fac (Final acceptance certificate), volto a risolvere eventuali lievi anomalie del prodotto.
    La data del Pac evidenzia che le disposizioni da applicare sono quelle che prevedono il bonus pari al 40-20% secondo quanto indicato nella legge di Bilancio 2020. Il chiarimento è contenuto nella risposta dell’Agenzia n. 537 del 31 ottobre 2022.

    L’istante ha effettuato due investimenti, che includono diversi beni e servizi, per il primo dei quali ha sottoscritto solo un certificato di accettazione dei beni con relativo test di funzionamento (Pac) mentre per il secondo investimento ha firmato pure un ulteriore certificato di perfezionamento volto a stabilire il termine per risolvere eventuali anomalie (Fac).

    L’istante, nel dettaglio, fa presente che se il passaggio di proprietà dei beni avviene nel momento dell’accettazione preliminare (Pac – Preliminary acceptance certificate), si applicherebbe il credito d'imposta nella misura del 40%-20% del costo di acquisizione sulla base di quanto previsto dall’articolo 1 , commi 184-197, della legge di bilancio 2020), trattandosi di investimenti effettuati entrambi entro il 30 giugno 2021 con l'accettazione dell'ordine ed il pagamento dell'acconto pari al 20% del costo di acquisizione intervenuti entro il 31 dicembre 2020. Se invece la proprietà fosse acquisita al momento dell’emissione del certificato di perfezionamento (Fac - Final acceptance certificate) si applicherebbe il credito d'imposta nella misura, più elevata, del 50%-30%-10% del costo di acquisizione, come indicato nell’articolo 1, commi 1051-1063, della legge di bilancio 2021, "trattandosi di investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 con l'accettazione dell'ordine ed il pagamento dell'acconto pari al 20 per cento del costo di acquisizione intervenuti entro il 31 dicembre 2021" , come precisato dall’istante.

    L’Agenzia preliminarmente precisa che il parere viene fornito sulla base di quanto raccontato dall’istante, in quanto i requisiti tecnici e gli altri elementi non sono verificabili in sede di interpello dalla stessa Agenzia. La risposta quindi riguarda solo il quesito di carattere fiscale, non essendo l’istanza corredata di alcun parere tecnico previsto dalla disciplina sugli interpelli.

    In merito al momento di "effettuazione" dell'investimento, come chiarito anche dalla circolare n. 4/2017, l’Agenzia rileva che, ai fini della corretta imputazione, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione dello stesso bene o, se diversa e successiva, al momento in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà senza tener conto delle clausole di riserva.

    Dai documenti allegati dall’istante si evince che con la sottoscrizione del Pac la Società certifica l'"adeguato" rispetto di tutti i "principali" obiettivi di accettazione della fornitura mentre il Fac interviene solo in caso di malfunzionamento dello stesso bene, a seguito del quale si richiede la risoluzione del problema al venditore.

    Quindi il test di "perfezionamento" (Preliminary acceptance test) richiesto per il malfunzionamento del prodotto a parere dell’Agenzia non rappresenta un test decisivo per la certezza dei costi, rispondendo più a un’esigenza di garanzia per le anomalie non individuate al test di funzionamento. L’Amministrazione ritiene che il costo, ai fini agevolativi, si considera "sostenuto" già alla conclusione del procedimento relativo al test di funzionamento e alla contestuale sottoscrizione del Pac.

    Per individuare correttamente il momento dell’investimento e applicare la corretta disciplina, in conclusione, rileva la sottoscrizione del Pac. Ebbene, per individuare la disciplina agevolativa applicabile, si dovrà tenere conto anche dell'eventuale "prenotazione" del bene.

    L’istante fa presente che la prenotazione dell’investimento, con il versamento del 20% a titolo di acconto, sono avvenuti per entrambi gli investimenti nel 2020 e che l'accettazione del bene attraverso la sottoscrizione del Pac è avvenuta entro il primo semestre del 2021 per entrambi gli Investimenti.

    In conclusione, l’Agenzia ritiene che la disciplina valida per la fruizione del bonus investimenti sia quella prevista dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, della legge n. 160/2019).

  • 4519 - Credito d'imposta beni strumentali - Investimenti sostitutivi (Agenzia delle entrate - Risposta 532 del 31.10.2020)

    Risposta n. 532 del 31/10/2022

    Iper ammortamento - Effettuazione dei cc.dd. "investimenti sostitutivi" - Articolo 1, commi 9-13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e articolo 1, comma 35, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - pdf


    SINTESI

    La rottamazione è equiparata alla cessione a titolo oneroso.

    La fruizione dell'agevolazione deve essere sospesa nel periodo di tempo intercorrente dall'interconnessione dei beni sostituti e l'avvenuta interconnessione dei beni sostitutivi.


     

    Il vecchio impianto viene rottamato

    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    Nel periodo di sospensione dell'interconnessione non è possibile  fruire dell'agevolazione

    L'Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che l'interconnessione deve essere mantenuta per tutto il periodo agevolato.

  • 4520 - Credito d'imposta Industria 4.0: Utilizzo in compensazione nell'ambito del consolidato fiscale (Agenzia delle Entrate risposta n.543 del 3.11.2022)

    Risposta n. 543 del 3/11/2022

    Utilizzo in compensazione di crediti d'imposta nell'ambito del consolidato fiscale - Articolo 117 e seguenti del TUIR, DM 1° marzo 2018 - pdf


    FISCOOGGI  3.11.2022

    Bonus beni strumentali nuovi,
    attribuzione alla consolidante

    Nell’attuale disciplina la misura agevolativa non prevede alcuna preclusione e di conseguenza il credito d’imposta può essere liberamente trasferito nell'ambito del consolidato fiscale

    immagine generica illustrativa

    Una società consolidata che, nel 2021 ha maturato un importante credito per investimenti in beni strumentali nuovi, può attribuire il bonus alla consolidante nei limiti di quanto consentito dalla normativa, per un importo pari alla differenza tra l’Ires consolidata dovuta e la quota annua utilizzabile in compensazione. Essendo un credito d'imposta che transita dal quadro RU, la consolidata non è tenuta a richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla propria dichiarazione. La consolidante, nel modello Cnm2022 indicherà il credito risposta ricevuto.
    Il chiarimento interpretativo, con la normativa di riferimento e le modalità di compilazione dei è illustrato nella risposta dell’Agenzia n. 543 del 3 novembre 2022.

    L’Agenzia ricorda la misura di favore prevista dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1056, della legge n. 178/2020), applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020. La disposizione si pone in linea di continuità con la precedente disciplina sul bonus investimenti prevista dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160/2019), Tuttavia, a differenza di quest’ultima, l’attuale normativa non prevede alcun divieto di cessione o trasferimento del credito all’interno del consolidato fiscale. Tale indirizzo è confermato in diversi documenti di prassi (risposta n. 191/2019, risposta n. 133/2021, risoluzione n. 45/2022).

    Quindi ogni società che partecipa alla tassazione di gruppo può trasferire i propri crediti alla società consolidante per consentire la compensazione con l’Ires dovuta, per un totale non superiore all’Ires risultante dalla dichiarazione consolidata. L’Agenzia ricorda inoltre che il credito oggetto d'interpello, esposto nel quadro RU, se trasferito al consolidato, non ha il limite di utilizzo in compensazione previsto dall'articolo 25 del Dlgs n. 241/1997. Tali crediti inoltre non hanno l’obbligo di approvazione preventiva per essere compensati. La circolare n. 28/2014 infatti precisa che sono “esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa”.
    Le esclusioni sopra richiamate non si applicano, invece, nel caso in cui oggetto di cessione alla "fiscal unit" sia, ad esempio, l'eccedenza del credito Iva considerando il limite secondo cui non possono essere trasferiti crediti utilizzabile in compensazione di importo superiore a quanto indicato dall’articolo 25 Dlgs n. 241/1997.

    L’Agenzia evidenzia che in ogni caso i trasferimenti dei crediti agevolativi o dei crediti Iva sono consentiti ai soli fini della compensazione con l’Ires di gruppo e per la parte non utilizzata per altri tributi. Tale compensazione non può essere superiore all’Ires risultante a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione del consolidato.

    Nel caso in esame, la consolidata può legittimamente trasferire i crediti maturati con gli investimenti in beni strumentali nuovi nei limiti della quota utilizzabile e dell'Ires di gruppo, come dovuta a titolo di acconto, e pertanto per un importo corrispondente alla differenza tra l’Ires consolidata dovuta e la quota annua utilizzabile in compensazione. In caso di continuità del consolidato nazionale nel 2023, la consolidata potrà attribuire al consolidato un'altra quota del credito (la seconda delle tre), pari ad un terzo del bonus maturato nel 2021, se non utilizzata e nei limiti dell'Ires di gruppo.

    Compilazione dei modelli
    Per quanto riguarda la compilazione dei modelli l’Agenzia precisa che “la  società consolidata compilerà la sezione V ("Crediti di imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato") del quadro GN ("Determinazione del reddito ai fini del consolidato") del Modello Redditi SC, righi da GN23 a GN26, indicando il codice del credito (in colonna 1), così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU, l'anno di insorgenza del credito (in colonna 2), e l'ammontare del credito trasferito al consolidato (in colonna 3);
    - la società consolidante compilerà la sezione VI ("Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti dalle società del gruppo") del quadro NX ("Trasferimenti del gruppo") del Modello CNM, indicando il codice del credito (in colonna 1), così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU del modello REDDITISC/2022, l'anno di insorgenza del credito (in colonna 2), il codice fiscale della società che ha attribuito il credito (in colonna 3), e l'ammontare del credito trasferito al consolidato (colonna 4);
    - la consolidante compilerà, altresì, la sezione I ("Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti dalle società del gruppo") del quadro CC ("Utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo") del Modello CNM, al fine di rendicontare gli utilizzi del credito, riportando il codice relativo al credito (in colonna 1) indicato nel quadro NX, sez. VI, e le altre informazioni richieste nelle colonne da 2 a 6”.

    Su tali modelli non sarà apporre il visto di conformità.

    La quota residua dell’Ires di gruppo potrà essere compensata con il credito Iva trasferito dalla società consolidata, per un importo massimo di 2milioni di euro.

    Pertanto, conclude l’Agenzia:
    “- la società consolidata potrà presentare la dichiarazione IVA integrativa per l'anno d'imposta 2021, compilando in tal caso il rigo VX6 del quadro VX, indicando nel campo 1 il codice fiscale della consolidante, e nel campo 2 l'importo del credito ceduto;
    - la società consolidante, a sua volta, compilerà la sezione X ("Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo") del quadro NX ("Trasferimenti del gruppo") del modello CNM, nonché la sezione II ("Eccedenze di imposte diverse dall'IRES trasferite alla tassazione del gruppo") del quadro CC ("Utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo") dello stesso Modello CNM, riportando il codice relativo al credito (in colonna 1), indicato nel quadro NX, sez. X, e le altre informazioni richieste nelle colonne da 2 a 5.
    In tale evenienza, come già anticipato, entrambe le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere soggette ad apposizione del visto di conformità o, in alternativa, alla sottoscrizione da parte dell'organo di controllo di ciascuno dei soggetti che presenta la dichiarazione”.
     

  • 4523 - Credito d'imposta beni strumentali: per l'iperammortamento indispensabile l'interconnessione (Agenzia delle Entrate - Risposta n.551 del 7.11.2022)

    Risposta n. 551 del 7/11/2022

    Articolo 1, comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Iper ammortamento per i beni in leasing interconnessi successivamente alla data di entrata in funzione dei beni agevolabili - pdf


    ItaliaOggi 7.11.2022

    Per l’iper ammortamento,
    indispensabile l’interconnessione

    La ratio dell'incentivo consente di agevolare gli investimenti realizzati a partire dal momento di entrata in funzione dei beni, nel presupposto che ciò dimostri l'utilizzo del bene nel ciclo produttivo

    immagine generica illustrativa

    Con la risposta n. 551 del 7 novembre 2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce che la deduzione quale iper ammortamento, in ipotesi di interconnessione operata successivamente all'effettuazione dell'investimento e alla sua messa in funzione, non può estendersi anche alla quota di canoni relative ai mesi precedenti. La sovvenzione, quindi, può essere fruita con riferimento alle ideali quote dei canoni successivi al momento di entrata in funzione del bene.

    Una srl, nel corso dell'anno 2019, ha sottoscritto dei contratti di leasing, con durata 67 mesi, aventi ad oggetto dei macchinari compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232/2016, per i quali entro il 31 dicembre 2018 erano stati accettati gli ordini dei venditori e versati acconti in misura pari ad almeno al 20%. I macchinari sono stati consegnati e collaudati nel corso del mese di dicembre 2019, ma sono entrati in funzione nel processo produttivo ed interconnessi al sistema aziendale nel mese di settembre 2020.
    La srl chiede, quindi, di chiarire se la sovvenzione applicabile (iper ammortamento) debba essere calcolata, sulla base della durata minima fiscale del contratto di leasing, a decorrere dal mese di gennaio 2020, ovvero dal primo mese di maturazione del canone di leasing del periodo di imposta durante il quale si è verificata l'interconnessione o dal mese di settembre 2020, ovvero dal primo mese di entrata in funzione del bene del periodo di imposta durante il quale si è verificata l'interconnessione.

    L’Agenzia premette che, nel caso oggetto dell’interpello, gli investimenti effettuati risultano ricompresi tra quelli effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 (ossia quelli per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%) per cui si applicano le disposizioni di cui dell'articolo 1, comma 9 legge n. 232/2016 (cfr. articolo 1, comma 30 legge n. 205/2017).

    Con la circolare n. 4/2017 è stato precisato che il beneficio introdotto dai commi 9 e 10 della legge di bilancio 2017 si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene (del 150 o del 40%), che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile. La maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita per quanto riguarda l'iper ammortamento in un periodo “non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal Dm 31 dicembre 1988 relativamente ai beni acquisiti tramite leasing (articolo 102, comma 7 Tuir).

    Ai fini della determinazione dell'iper ammortamento, inoltre, continua l’Agenzia, trova applicazione il principio espresso con riferimento alla maggiorazione super ammortamento per cui, nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing, ai fini dell'individuazione del realizzo dell'investimento, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario.

    Dal momento di effettuazione degli investimenti, osserva l’Agenzia, deve, in ogni caso, distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio. Infatti, la maggiorazione super ammortamento, traducendosi in sostanza in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, potrà essere dedotta - conformemente a quanto previsto dall'articolo 102, comma 1 Tuir - a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

    A differenza di quanto previsto in tema di super ammortamento, la disposizione contenuta nel comma 11 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 prevede un ulteriore requisito da rispettare per poter (iniziare a) fruire della maggiorazione del 150%: quello dell'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per poter beneficiare dall'iper ammortamento gli investimenti dovranno, dunque, rispettare il requisito della "interconnessione" al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell'agevolazione. Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017, infatti, la dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La relazione evidenzia che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

    Nel caso di specie, occorre considerare che l'investimento è realizzato nel periodo d'imposta 2019, l'entrata in funzione e l'interconnessione, invece, avvengono nel periodo d'imposta 2020, con la conseguenza che la fruizione del beneficio risulta sospesa fino a tale ultimo momento.

    Per quanto sopra descritto, riferisce l’Agenzia, elemento rilevante per definire il momento di inizio della fruizione dell'agevolazione risulta in primis l'entrata in funzione del bene come avviene per i costi rilevati con la tecnica dell'ammortamento ai sensi dell'articolo 102 Tuir a cui occorre assimilare, per ragioni di ordine logico sistematico, anche l'ipotesi di acquisto di macchinari in leasing. La deduzione quale iper ammortamento in ipotesi di interconnessione operata successivamente all'effettuazione dell'investimento ed alla sua messa in funzione, non può estendersi anche alla quota di canoni relativa ai mesi precedenti poiché, in ogni caso, il requisito dell'interconnessione deve sussistere e integrare la predetta messa in funzione. Tale impostazione garantisce il rispetto della ratio dell'incentivo consentendo di agevolare gli investimenti realizzati a partire dal momento di entrata in funzione dei beni stessi, nel presupposto che ciò dimostri l'utilizzo del bene nel ciclo produttivo aziendale. Non può essere rilevante, infine, la quantificazione dell'iper ammortamento nell'ipotesi di acquisto di un macchinario operata nel 2019 con interconnessione nel settembre 2020, poiché la forfetizzazione della prima quota di ammortamento deducibile, relativa al periodo d'imposta di entrata in funzione del bene agevolabile, operando esclusivamente per gli acquisti di beni in proprietà consente di determinare la maggiorazione cd. super ammortamento prescindendo dalla quantificazione dai mesi di effettivo utilizzo del macchinario.

    In relazione alla questione rappresentata dall'istante, in definitiva, la sovvenzione può essere fruita con riferimento alle ideali quote dei canoni relativi ai mesi da settembre a dicembre, successivi al momento di entrata in funzione del bene, nei limiti disposti dall'articolo 102, comma 7 Tuir.

  • 4533 - Credito beni strumentali: nuovo termine di effettuazione degli investimenti

     

    LEGGE 29 dicembre 2022, n.197

    423. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre  2020,  n.
    178, concernente  il  credito  d'imposta  per  investimenti  in  beni
    strumentali nuovi, le parole: « ovvero entro il 30 giugno 2023 » sono
    sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 30 settembre 2023 ». 

    EC NEWS 12/1/2023

    La proroga al 30.9.2023 riguarda solo i beni dell'allegao A.
    Per i beni dell'Allegato B resta il termine del 30.6.2023
  • 4540 - Credito d'imposta industria 4.0 - Costruzioni in economia in più esercizi, momento di effettuazione dell'investimento (AE risposta nr.21 del 13/1/2023)

    Per l'azienda l'investimento, iniziato nel 2017, si considera effettuato nel 2019 (esercizio di ultimazione).

    L'AE non fornisce un chiarimento in quanto nel caso specifico ritiene che sono tutti investimenti separati  agevolabili nei singoli esercizi.

     


    Risposta n. 21 del 13/01/2023

    Iper ammortamento ex articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016 - pdf


     

    Parere dell'agenzia delle entrate

  • 4546 - Credito d'imposta beni strumentali - Beni acquistati nell'ambito di un appalto pubblico che costituiscono sostituzioni, reintegri e/o migliore (AE - Risposta 134 del 23/1/2023)

     Risposta n. 134 del 23/01/2023

    Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – Beni acquistati nell'ambito di un appalto pubblico che costituiscono sostituzioni, reintegri e/o migliorie – Articolo 1, commi 184–197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 1, commi 1051–1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - pdf


    Parere dell'agenzia delle entrate

    In ragione di tali specifici elementi, sulla base di quanto rappresentato nell'istanza  di interpello, gli asseriti investimenti in beni che costituiscono ''sostituzioni, reintegri e/ o migliorie delle strumentazioni fornite dall'Azienda Sanitaria contraente'', in relazione  ai  quali  la  Società  ritiene  possibile  fruire  del  beneficio,  appaiono  più  correttamente  inquadrabili  ­ ai  fini  dell'agevolazione  di cui trattasi  ­ come attività  di manutenzione  ordinaria o straordinaria effettuata su beni non di proprietà dell'impresa, per i quali esiste un obbligo di restituzione (non di devoluzione gratuita) e di cui, pertanto, l'Istante  non può disporre autonomamente, così come avviene, invece, per i beni appartenenti al  ''patrimonio proprio''.

    Agli effetti dell'applicazione dell'agevolazione in commento, quindi, occorre distinguere:

    -­ gli investimenti in beni previsti nell'Offerta Tecnica, destinati a permanere nella titolarità e nella disponibilità della Società anche dopo la conclusione del contratto,  sui quali l'Istante può esercitare gli ordinari diritti di disposizione;

    - e gli investimenti relativi a beni ''messi a disposizione dalle ASL e per i  quali sussiste l'obbligo di restituzione nei termini sopra specificati'', la cui effettuazione discende  dagli  obblighi  assunti  dall'appaltatore  e in  relazione  ai  quali,  al termine  del  contratto, l'impresa non gode di analogo potere dispositivo, essendo tenuta all'obbligo  di restituzione degli stessi.

    Ciò posto, fermo restando che la presente risposta non implica la sussistenza di  tutti i presupposti previsti dalla legge ai fini dell'ammissibilità al beneficio degli specifici  investimenti da realizzare, in linea di principio, i beni previsti nell'Offerta Tecnica, destinati a  permanere  nella titolarità e  nella  disponibilità  della Società anche  dopo la  conclusione del contratto, possono essere ammessi al beneficio, al ricorrere delle ulteriori  relative condizioni.

    Diversamente,  i  beni  che  costituiscono  sostituzioni,  reintegri  e/o  migliorie  delle strumentazioni  fornite dall'Azienda Sanitaria contraente devono  ritenersi esclusi  dall'ambito  oggettivo  delle  nuove misure  agevolative, in  ragione  del  fatto  che i  costi  ad essi relativi sono sostenuti dall'Istante in virtù di un preciso obbligo scaturente dal  contratto di appalto stipulato con l'ente pubblico collegato allo svolgimento delle attività  di manutenzione e reintegro dei beni di proprietà dell'ente.

  • 4546 - Il credito d'imposta 4.0 non si trasferisce con l'affitto dell'azienda (Il Sole 24 Ore - 29.9.2022)

    Questo era il quesito:

    La domanda

    Il credito d’imposta maturato dall’acquisto di beni strumentali oggetto dell’agevolazione 4.0, legge 178/2020 e legge 208/15 può essere trasferito dal dante causa, che è una società a responsabilità limitata, ad altra società a responsabilità limitata a seguito della stipulazione di un contratto di affitto? Nella fattispecie la nuova società sarà partecipata al 90% dall’avente causa.
    E.G. - Roma

  • 4547 - Credito d'imposta beni strumentali - I nuovi termini

    Fonte: EcNews 12/1/2023

    www.pmi.it

     

    BENE MATERIALE  INDUSTRIA 4.0 (Allegato A)

    Acconto del 20% entro il 31.12.2022 ed investimento effettuato entro il 30.9.2023: 40% (investimento < a 2,5 mln di euro)

    Per gli altri investimenti fatti dall'1/1/2023 al 31/12/2025 il credito d'imposta è pari al 20% (investimento < a 2,5 mln di euro)

     

    BENI IMMATERIALI 4.0 (allegato B)

    Acconto del 20% entro il 31.12.2022 ed investimento effettuato entro il 30.6.2023: 50%  (investimento < a un milione di euro)

    Per gli altri investimenti fatti dall'1.1.2023 al  30.6.2024 il credito d'imposta è pari al 20% (investimento < a un milione di euro), negli anni successivi il bonus poi scende.

     

    INVESTIMENTO IN BENE MATERIALE NON INCLUSO NELL'ALLEGATO A

    Prenotazione entro il 31.12.2022 ed investimento effettuato entro il 30.6.2023: 6 % (investimento < a 2,5 mln di euro)

    Per gli altri investimenti fatti nel 2023 non è prevista l'agevolazione.

     

    INVESTIMENTO IN BENE IMMATERIALE NON INCLUSO NELL'ALLEGATO B

    Prenotazione entro il 31.12.2022 ed investimento effettuato entro il 30.6.2023: 6 %  (investimenti fino a 2 milioni di euro)

    Per gli altri investimenti fatti nel 2023 non è prevista l'agevolazione.

  • 4552 - Credito d'imposta beni strumentali (Industria 4.0) - Proroga al 30/11/2023 prevista dal decreto milleproroghe (Fiscooggi - 23/2/2023)

    LINK

    Art. 12 (modificato)
    Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy
    Più tempo per portare a termine gli investimenti del 2022 in beni strumentali nuovi “tradizionali” (cioè, diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”), sia materiali che immateriali (ad esempio, mobili, arredi, macchinari e software), per i quali la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1055, legge 178/2020) riconosce un credito d’imposta del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro per i beni materiali e a un milione di euro per i beni immateriali (vedi “Il Fisco nella legge di bilancio – 2. Bonus Industria 4.0, la nuova mappa”). Il bonus – disponeva la norma originaria – spetta per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Il “Milleproroghe”, adesso, ha spostato dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti (comma 1-bis – nuovo).

    Differito al 30 novembre 2023 anche il termine “lungo” per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016), “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione (articolo 1, comma 1057, legge 178/2020). L’originario termine del 30 giugno era già stato spostato al 30 settembre dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 423, legge 197/2022); ora il “Milleproroghe” dà tempo fino al 30 novembre. Rispettando tale scadenza, il credito d’imposta spetterà con le percentuali più vantaggiose fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (tali percentuali, per gli anni 2013-2015 scendono, rispettivamente, al 20, al 10 e al 5% - comma 1057-bis) (comma 1-ter – nuovo).
     
  • 4554 - Credito d'imposta beni strumentali: confermata l'esclusione del leasing operativo (Risposta nr.41 del 17/1/2023)

    Risposta n. 41 del 17/01/2023

    Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 184 a 197 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa - pdf


    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    ...

    Al riguardo, si ritiene di non poter concordare con la tesi dell'Istante per i motivi
    di seguito esposti.

    Come precisato nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente
    dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'iper
    ammortamento ­ di cui il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
    rappresenta sostanzialmente l'evoluzione normativa ­ consiste in una maggiorazione
    del costo di acquisizione fruibile dai soggetti che acquisiscono da terzi, in proprietà
    o in leasing, i beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato
    A annesso alla legge n. 232 del 2016. I beneficiari dell'agevolazione, quindi, sono i
    proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto
    tramite leasing finanziario).

    Con la recente circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 è stato confermato che, anche
    relativamente al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, i beneficiari
    dell'agevolazione sono i proprietari e i locatari finanziari (v. paragrafo 2.1); per questi
    ultimi, il parametro di commisurazione del credito d'imposta spettante è rappresentato
    dal ''costo per l'acquisto del bene'' sostenuto dal locatore (v. paragrafo 4.4).

    La citata circolare n. 4/E del 2017 ha chiarito che sono, invece, esclusi dal
    beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per
    tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare all'impresa di
    noleggio o che effettua la locazione operativa, ma ­ come chiarito dal principio di diritto
    n. 2 del 2020 richiamato dall'Istante ­ solo a condizione che il noleggio o la locazione
    operativa costituiscano oggetto dell'attività principale o tipica dell'impresa, vale a dire
    che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca,
    sia sul piano tecnico che organizzativo, l'attività o una delle attività abitualmente svolte
    dall'impresa.

    La finalità dell'agevolazione, infatti, è proprio quella di incentivare l'effettuazione
    di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall'impresa per
    lo svolgimento della sua attività ordinaria: nello specifico, l'attività industriale di
    prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa.

    Il citato principio di diritto ha evidenziato che tutti i soggetti potenzialmente
    destinatari dell'agevolazione (proprietario, locatario finanziario, impresa svolgente
    attività di noleggio o locazione operativa) sono accomunati dal fatto di essere, sia sul
    piano economico­patrimoniale e sia sul piano organizzativo, i soggetti che effettuano gli
    investimenti sopportandone in senso proprio i rischi e fruendo al contempo dei benefici
    derivanti dall'esercizio delle attività industriali o commerciali nei cui processi i nuovi
    beni strumentali sono inseriti.

    In considerazione delle numerose analogie esistenti ­ sia in termini di ratio
    dell'agevolazione sia per quanto concerne i requisiti soggettivi ed oggettivi ­ tra la
    disciplina del super e dell'iper ammortamento e la disciplina del credito d'imposta
    per investimenti in beni strumentali nuovi (che ridefinisce la disciplina degli incentivi
    fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0), si ritengono applicabili al caso di
    specie i chiarimenti forniti ­ in tema iper ammortamento ­ nella circolare n. 4/E
    del 2017 e nel principio di diritto n. 2 del 2020 (ai quali si rinvia per ulteriori
    approfondimenti) relativamente alla concessione in locazione operativa a terzi dei beni
    oggetto dell'investimento.

    Pertanto, in linea con la risposta n.720 del 18 ottobre 2021, a cui si rinvia per
    ulteriori approfondimenti, risultano esclusi dal beneficio i beni utilizzati dai clienti di
    ALFA (soggetti locatari) in base ad un contratto di locazione operativa. Per tali beni,
    il credito d'imposta, al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare ­ in linea teorica ­
    all'impresa che effettua la locazione operativa ma, nel caso dispecie, come correttamente
    osservato nell'istanza di interpello, la Società (soggetto locatore) non potrà beneficiare
    dell'agevolazione in quanto, come emerge dalle clausole contrattuali, essa non sopporta
    il rischio dell'investimento

  • 4555 - Credito d'imposta beni strumentali: Noleggio temporaneo beni all'estero, condizioni per non perdere il contributo (AE Risposta nr.47 del 17/1/2023)

     Risposta n. 47 del 17/01/2023

    Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Noleggio temporaneo dei beni all'estero – Articolo 1, commi 1051–1063, della legge n. 178 del 2020 - pdf


    PARERE AGENZIA DELLE ENTRATE

    ...

    Ai fini d'interesse, il comma 1060 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020
    dispone, in modo analogo a quanto disposto dal comma 193 dell'articolo 1 della legge
    n. 160 del 2019, che ''Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
    di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma
    1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive
    ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta
    è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo
    costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve
    essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo
    dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette
    ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili,
    le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in
    materia di investimenti sostitutivi'' (sottolineatura aggiunta).

    In altri termini, definito un periodo di sorveglianza che va dal momento di entrata
    in funzione o di avvenuta interconnessione del bene fino al 31 dicembre del secondo
    anno successivo, il meccanismo di recapture del credito d'imposta opera nelle ipotesi in
    cui i beni agevolabili siano oggetto di:
    1) cessione a titolo oneroso;
    2) destinazione a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo
    stesso soggetto (c.d. ''delocalizzazione'' all'estero).

    Al riguardo si evidenzia che, come precisato nella risposta ad interpello n. 829
    del 17 dicembre 2021, la ratio della disciplina e del relativo meccanismo di recupero
    dell'agevolazione, nell'ipotesi di violazione del vincolo di territorialità, è di ostacolare
    comportamenti volti alla fruizione in Italia di un'agevolazione fiscale, senza che il
    relativo bene abbia contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale
    dell'impresa ubicata nel territorio nazionale, titolare del medesimo bene.

    Ciò posto, nel caso oggetto dell'interpello in esame trattasi di beni che, per quanto
    descritto, per le loro caratteristiche funzionali, sono ordinariamente destinati ad essere
    utilizzati al di fuori della sede dell'Istante e, in particolare, nelle zone ove sono collocati
    i cantieri e, quindi, anche al di fuori del territorio nazionale.


    In particolare, con l'istanza in esame la Società chiede un parere in relazione alla
    spettanza del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 1051­1063, della legge n. 178
    del 2020 nel caso in cui i beni agevolabili siano noleggiati dall'Istante alla controllata
    ALFA EE, che intende utilizzarli per eseguire lavori nel Cantiere Estero.


    Al riguardo, alla luce di quanto rappresentato nell'istanza di interpello e nella
    documentazione integrativa presentata, nel peculiare caso prospettato dalla Società non
    sembra configurarsi un'ipotesi di delocalizzazione; ciò nel presupposto che si verifichino
    effettivamente le seguenti condizioni:
    1) i beni agevolabili in questione devono appartenere alla struttura produttiva
    italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e devono essere utilizzati
    nell'attività ordinariamente svolta dalla stessa; in altre parole, i beni devono mantenere
    un effettivo nesso funzionale con l'attività d'impresa svolta in Italia;
    2) l'utilizzo all'estero dei beni di cui trattasi non deve assumere una misura
    prevalente, in termini temporali e economici, rispetto al relativo utilizzo in Italia;
    3) il canone di noleggio deve essere fissato al medesimo livello che sarebbe
    stato pattuito tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in
    circostanze comparabili;
    4) il costo e il rischio dell'investimento devono essere totalmente a carico di ALFA
    ITA, senza che essi siano ribaltati ­ in tutto o in parte, in maniera esplicita o implicita ­
    sul soggetto che utilizza il bene in base al contratto di noleggio.


    La verifica concreta di tali condizioni implica una valutazione di fatto che
    esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello; su tali aspetti, quindi, resta
    impregiudicato il potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.


    In conclusione, nell'effettivo rispetto delle modalità operative descritte in istanza
    e al ricorrere delle condizioni sopra evidenziate, si ritiene che, nel caso in esame, la
    Società possa fruire del credito d'imposta in esame, a partire dal periodo d'imposta 2021.

  • 4556 - Credito d'imposta beni strumentali: momento di effettuazione dell'investimento, contratto di locazione che comprende anche il fabbricato (AE, Risposta nr.62 del 18.1.2023)

    Risposta n. 62 del 18/01/2023

    Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Momento di effettuazione dell'investimento – Articolo 1, commi 1051–1063, della legge n. 178 del 2020 - pdf

    ---

    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

  • 4557 - Credito d'imposta beni strumentali: costi di sviluppo, software, diritti di proprietà industriale, carattere intercompany delle cessioni (AE risposta n.101 del 19.1.2023)

    Risposta n. 101 del 19/01/2023

    Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Agevolabilità dei costi relativi ad un progetto di investimento – Articolo 1, commi 1051–1063, della legge n. 178 del 2020 - pdf


    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    ...

    Ciò premesso, per quanto di competenza della Scrivente, riguardo alle specifiche
    questioni prospettate dalla Società si osserva quanto segue.

    Il credito d'imposta oggetto dei quesiti dell'Istante è disciplinato dall'articolo 1,
    commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

    Con riferimento al credito d'imposta in questione, con diversi documenti di prassi
    sono stati resi chiarimenti utili anche ai fini del caso in esame.

    In particolare:
    ­-con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente all'allora
    Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati forniti chiarimenti in merito alla
    disciplina dell'iper ammortamento di cui all'articolo 1, commi 9­13, della legge n.
    232 del 2016 (legge di bilancio 2017); detti chiarimenti, per la parte in cui sono
    compatibili, rilevano anche relativamente alla nuova disciplina del credito d'imposta
    recata dall'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio
    2020) e successive integrazioni e modificazioni e dall'articolo 1, commi da 1051 a
    1063, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) e successive integrazioni e
    modificazioni;
    ­ -con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, sono stati forniti chiarimenti in merito
    al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi
    da 1051 a 1063, della legge di bilancio 2021.

    Come precisato in quest'ultima circolare, per le imprese l'ambito soggettivo
    di applicazione del credito d'imposta è individuato dal comma 1051 della legge di
    bilancio 2021, secondo il quale detto credito è attribuito ''A tutte le imprese residenti
    nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,
    indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza,
    dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che
    effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate
    nel territorio dello Stato''.


    Sotto il profilo soggettivo, dunque, il credito di imposta è riservato alle imprese
    residenti nel territorio dello Stato ­ incluse le stabili organizzazioni di soggetti non
    residenti ­ che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in
    cui operano, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, effettuano
    investimenti alle condizioni stabilite dai successivi commi da 1052 a 1058­ter, in
    relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

    Sotto il profilo oggettivo, l'Agevolazione spetta per i beni materiali strumentali
    nuovi di cui all'allegato A alla legge di bilancio 2017 (''Beni Materiali 4.0''), per i beni
    immateriali strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge di bilancio 2017 (''Beni
    Immateriali 4.0'') e per i beni materiali e immateriali strumentali nuovi diversi dai
    precedenti (''Beni Non 4.0'').

    La riconducibilità dei beni alle diverse tipologie sopra indicate incide sulla
    misura e sull'ambito temporale di applicazione dell'Agevolazione (cfr. commi da 1054
    a 1058­ter).

    Come anticipato, il comma 1051 fa riferimento ad investimenti in ''beni
    strumentali nuovi''; con la circolare n. 4/E del 2017 è stato chiarito che detti beni devono
    caratterizzarsi:
    ­- per il requisito della ''strumentalità'' rispetto all'attività esercitata dall'impresa
    beneficiaria dell'agevolazione: i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere
    impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa;
    -­ per il requisito della ''novità'': l'agevolazione non spetta per gli investimenti in
    beni a qualunque titolo già utilizzati.

    In merito al momento di ''effettuazione'' dell'investimento, la circolare n. 4/E
    del 2017 chiarisce anche che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza
    dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109,
    commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano
    sostenute, per i beni mobili, ''alla data della consegna o spedizione..., ovvero, se diversa
    e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o
    di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà''.

    In forza del comma 1059, l'utilizzo del credito d'imposta è consentito non
    a decorrere dalla maturazione del beneficio (i.e., ''effettuazione'' dell'investimento
    eleggibile), ma a decorrere dall'entrata in funzione del bene che dà diritto
    all'agevolazione o dall'interconnessione dello stesso (per approfondimenti sulle nozioni
    di ''effettuazione'', ''entrata in funzione'' e ''interconnessione'', v. circolare n. 4/E del
    2017).

    Dal punto di vista degli oneri documentali da soddisfare, il comma 1062 stabilisce
    che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono
    contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058­ter; inoltre,
    per gli investimenti in Beni 4.0, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata
    rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali
    o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui
    risulti che i beni: (i) possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di
    cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; (ii)sono interconnessi
    al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.


    Ciò posto in termini generali, con specifico riferimento alla fattispecie descritta
    nell'istanza presentata da ALFA, si ritiene di poter concordare solo in parte con la
    soluzione interpretativa prospettata dalla Società.

    SOFTWARE

    In via preliminare, si precisa che il rinvio contenuto nei commi 1054 e 1055,
    agli ''investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato
    B'', deve considerarsi riferito esclusivamente a ''software, sistemi, piattaforme e
    applicazioni'' non riconducibili al processo di ''Trasformazione 4.0''.

    Tale ricostruzione interpretativa, infatti, trova conferma nelle precisazioni
    contenute nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2021, in cui si
    legge che ''Al fine di promuovere un avanzamento digitale delle imprese italiane anche
    attraverso il ricorso a software, sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al
    processo di 'Trasformazione 4.0', vengono inclusi nell'ambito oggettivo di applicazione
    dell'agevolazione gli investimenti in nuovi beni strumentali immateriali diversi da quelli
    elencati nell'allegato B''.

    PROTOTIPO DI UNA MACCHINA - COSTI DI IMPIANTO

    Ciò precisato, con riferimento alla Macchina A l'Istante afferma che trattasi di ''un
    prototipo sperimentale di macchinario per lo sviluppo e la messa a punto del processo
    necessario alla successiva produzione su scala industriale del Prodotto X'', sviluppato
    ''in house'' da GAMMA presso i propri stabilimenti produttivi a partire dal 2017 (v.
    pag.... dell'istanza di interpello).

    La Macchina A, quindi, ''non è stata... realizzata con la finalità di produrre
    su scala industriale il Prodotto X, bensì... all'esclusivo fine di elaborare lo 'stampo'
    iniziale del Prodotto X e vagliare la fattibilità del Progetto in termini di produzione e
    funzionamento'' (v. pag.... della integrazione documentale).

    Al riguardo, si ritiene che il costo della Macchina A non possa accedere
    all'Agevolazione in quanto riconducibile alla categoria dei costi di sviluppo.

    Il paragrafo 5 del principio contabile internazionale IAS 38, concernente le
    ''Attività immateriali'', prevede che ''Le attività di ricerca e sviluppo sono rivolte allo
    sviluppo di conoscenze. Conseguentemente, sebbene tali attività possano concretizzarsi
    in beni di consistenza fisica (per esempio, un prototipo), la componente fisica dell'attività
    risulta secondaria rispetto alla sua componente immateriale, ossia la conoscenza in esso
    contenuta''.

    In base al successivo paragrafo 8, ''Lo sviluppo è l'applicazione dei risultati
    della ricerca o di altre conoscenze a un piano o a un progetto per la produzione di
    materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati,
    prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione''.

    Più in dettaglio, secondo il paragrafo 59 del predetto principio contabile ''Esempi
    di attività di sviluppo sono: a) la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi
    o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi; b) la progettazione di
    mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia; c) la progettazione, la
    costruzione e l'attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni economicamente
    idonee per la produzione commerciale; e d) la progettazione, la costruzione e la prova
    di alternative scelte per materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o
    migliorati''.

    Il macchinario in questione è stato acquistato dall'Istante presso la società
    GAMMA, che lo ha realizzato ed inizialmente utilizzato per la creazione del primo
    prototipo di Prodotto X (''Grazie alla Macchina A di propria creazione GAMMA è
    riuscita a mettere a punto il processo per l'implementazione su ridotta scala industriale
    del Prodotto X e dunque a creare un primo prototipo di Prodotto X'' ­ v. pag....
    dell'istanza di interpello).

    La Macchina A, come dichiarato dall'Istante, viene ''adattata'' alla
    sperimentazione di nuovi prodotti; infatti, ALFA ''ha avviato la sperimentazione, per il
    tramite del macchinario in parola, di un prodotto innovativo per uso... (Prodotto Y),
    nell'ottica di una sua futura immissione nel mercato... A tale fine, la Società ha ad
    oggi già sostenuto i costi iniziali necessari ad adattare la Macchina A al suo nuovo
    utilizzo, sostenendo una spesa attualmente pari a Euro...'' (v. pag.... della integrazione
    documentale).

    In altri termini, ALFA ha impiegato la Macchina A non nell'ambito del processo
    di produzione del Prodotto X, bensì per finalità di creazione e sviluppo di ulteriori
    prodotti di carattere innovativo (Prodotto Y), con la conseguenza che i relativi costi sono
    annoverabili tra i costi di sviluppo, ai sensi di quanto disposto dal citato IAS 38.

    Per le ragioni sopra esposte, il costo della Macchina A non potrà accedere né al
    credito d'imposta previsto per i Beni Materiali 4.0, né al credito d'imposta per i Beni
    Materiali Non 4.0.

    DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE - NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI ONERI ACCESSORI
    Per quanto riguarda i Diritti IP, ossia i diritti di proprietà industriale e i brevetti
    relativi al Progetto, la scrivente, in sede di richiesta di documentazione integrativa, ha
    chiesto ­ tra le altre cose ­ di ''chiarire le ragioni per quali l'Istante ritiene che i Diritti IP
    rientrino nell'allegato B annesso alla legge n. 232 del 2016 ­ che agevola taluni software,
    sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni ­ e, quindi, siano agevolabili con
    il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi'' (v. pag.... della richiesta
    di documentazione integrativa).


    Al riguardo, l'Istante ha precisato quanto segue: ''... l'Istanza non ha ad oggetto
    l'accertamento tecnico circa la riconducibilità degli Investimenti ai beni di cui agli
    Allegati A e B annessi alla Legge 232/2016, trattandosi di una verifica di natura
    strettamente tecnica... Ciò posto ­ e fermo restando, in ogni caso, che la Società si
    doterà di apposita perizia tecnica asseverata in relazione agli Investimenti (inclusi i
    Diritti IP) ai sensi dell'art. 1, comma 1062, della Legge di Bilancio 2021 ­ l'Istante
    intende precisare che a livello aziendale ha provveduto a condurre delle verifiche che,
    seppur non vincolanti ai fini dell'accesso all'Agevolazione, consentono prima facie
    di considerare agevolabili gli Investimenti e che, dunque, hanno reso opportuna la
    presentazione dell'Istanza al fine di dirimere i dubbi interpretativi di natura fiscale
    afferenti la fattispecie. Si precisa, da ultimo, che a seguito di ulteriori verifiche effettuate
    da parte della Società sta emergendo il fatto che i costi sostenuti in relazione ai Diritti
    IP possano essere considerati quali oneri accessori alla Macchina A'' (v. pag.... della
    integrazione documentale, enfasi aggiunta).

    Nella medesima sede, alla richiesta della scrivente di chiarimenti circa la
    contabilizzazione degli Investimenti da parte della Società, l'Istante ha precisato, tra
    l'altro, che ''Il principio contabile di riferimento è il Principio Contabile Internazionale
    IAS 16'' e che ''i costi sostenuti in relazione ai Diritti IP sono stati iscritti quali oneri
    accessori alla Macchina A, e in quanto tali capitalizzati sul relativo costo alla voce
    'Immobili, impianti e macchinari''' (v. pag.... della integrazione documentale).


    Ciò posto ­ nel ribadire che risultano agevolabili con il credito d'imposta previsto
    per i Beni Immateriali 4.0, di cui ai commi 1058, 1058­bis e 1058­ter,soltanto le tipologie
    di beni immateriali elencati nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017, ossia
    ''software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni'', e nel ricordare che
    l'Istante può comunque rivolgersi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per
    ottenere un parere tecnico in merito ­ non si concorda con la soluzione proposta dalla
    Società relativamente all'agevolabilità dei Diritti IP.

    Infatti, anche laddove la contabilizzazione adottata dalla Società in relazione
    ai Diritti IP (capitalizzazione sul costo della Macchina A, voce ''Immobili, impianti e
    macchinari'') fosse conforme alle prescrizioni dei principi contabili ­ tenuto conto che,
    diversamente da quanto prospettato dall'interpellante, i Diritti IP, per come descritti
    nell'istanza di interpello, sembrano essere dei beni immateriali dotati di una propria
    ''autonomia'' economica ­ il costo degli asseriti ''oneri accessori'' (Diritti IP) non
    risulterebbe agevolabile per le ragioni esposte in precedenza in relazioni ai costi sostenuti
    per l'acquisto della Macchina A.

    Infine, per ciò che concerne la Macchina B, si ritiene che ­ in presenza dei requisiti
    tecnici prescritti e nel rispetto di tutte le ulteriori previsioni di legge così come integrate
    dalla prassi amministrativa ­ possano sussistere le condizioni affinché il macchinario
    rientri nella categoria dei Beni Materiali 4.0.

     

    CARATTERE INTERCOMANY DELLE CESSIONI
    Il macchinario ­ che, da quanto riportato nell'istanza, sarà consegnato da DELTA
    nel primo semestre 2023 e sarà utilizzato da ALFA per produrre l'innovativo Prodotto
    X ­ costituirà per l'Istante un bene ''nuovo'' se e in quanto risulterà non essere mai stato
    utilizzato, per le medesime finalità, dal produttore DELTA (circostanza rappresentata
    dall'interpellante ed in questa sede assunta acriticamente).

    Conformemente alla tesi interpretativa sostenuta dall'Istante, nel caso di specie, la
    circostanza che la costruzione e la fornitura del macchinario siano state commissionate
    ad un terzo (DELTA) da una società del Gruppo (GAMMA) e il fatto che l'acquisto del
    bene da parte di ALFA sia stato effettuato attraverso il ''subentro'' nel predetto contratto di
    fornitura (stipulato da GAMMA con DELTA) non costituiscono un ostacolo all'accesso
    al credito d'imposta in argomento; infatti, tale modalità di acquisizione non contrasta
    con la ratio dell'agevolazione, che è quella di favorire la trasformazione digitale delle
    imprese italiane e la modernizzazione e il rafforzamento delsistema produttivo nazionale
    [quesiti (i) e (ii)].

    Nel caso di specie, ai fini della determinazione degli elementi necessari
    per ''incardinare'' il costo della Macchina B nella corretta disciplina agevolativa,
    ossia il momento di effettuazione dell'investimento e l'eventuale ''prenotazione''
    dell'investimento stesso, l'Istante dovrà considerare [quesito (iii)]:
    ­ come data dell'assunzione dell'impegno contrattuale la data del formale subentro
    di ALFA nel contratto di fornitura del macchinario;
    ­- come pagamenti rilevanti per l'eventuale calcolo dell'acconto del 20 per cento
    entro il 31 dicembre, i pagamenti effettuati da ALFA sia a GAMMA, per il subentro nel
    contratto di fornitura del macchinario, sia a DELTA; nessuna rilevanza assumeranno, a
    questi fini, gli acconti versati da GAMMA a DELTA dall'ottobre 2018 all'agosto 2021;
    ­- come momento di effettuazione dell'investimento, la data individuata seguendo
    i criteri dettati dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR già esposti in precedenza.

    La verifica concreta dei predetti elementi implica delle valutazioni di carattere
    fattuale che esulano dalle competenze esercitabili in sede di interpello.

    Infine, per quanto concerne il quesito (iv), le fatture relative all'acquisizione della
    Macchina B da parte di ALFA, emesse da GAMMA in sede disubentro e da DELTA dopo
    il subentro, dovranno contenere ­ ai sensi del comma 1062 ­ l'espresso riferimento alle
    disposizioni agevolative dei commi da 1054 a 1058­ter; laddove non sia stato indicato
    il corretto riferimento normativo, si dovrà integrare il documento secondo le indicazioni
    contenute nella circolare n. 9/E del 2021, paragrafo 8.1.

  • 4561 - Pubblicato in gazzetta il decreto milleproroghe: le principali novità per quanto riguarda le agevolazioni

    DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198
    Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)
    note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2022
    Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n. 49) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
    (GU n.303 del 29-12-2022)

    ...


    CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

    Art. 12

    Proroga dei termini in materie di competenza del Ministero delle
    imprese e del made in Italy

    ...

    ((1-bis. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020,
    n. 178, le parole: "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle
    seguenti: "entro il 30 novembre 2023".

    Fonte (FiscalFocus)


    REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO

    art. 22

    Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti
    di Stato COVID-19

    1. All'articolo 31-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
    137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
    176, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
    dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
    b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
    dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
    2. All'articolo 35 ((, comma 1,)) del decreto-legge 21 giugno 2022,
    n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.
    122, sono apportate le seguenti modificazioni:
    (( a) alla lettera a) )), le parole: «30 giugno 2023» sono
    sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
    (( b) alla lettera b) )), le parole: «31 dicembre 2023» sono
    sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;
    ((c) dopo la lettera b) sono aggiunte)) le seguenti:
    «b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati
    al 31 marzo 2024;
    b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al
    30 settembre 2024.».

    ...

    Fonte (Circolare di uno studio commerciale)

    Articolo 22 Registrazione degli aiuti di Stato Covid-19
    Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (anziché 2023),
    l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52, commi
    1, 3 e 7, secondo periodo, D.L. 234/2012, non comporta responsabilità patrimoniale del
    responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.
    Per definire modalità semplificate per l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva
    e assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo regime di
    responsabilità, è concesso più tempo anche per apportare modifiche al regolamento ex articolo 52,
    commi 6 e 7, L. 234/2012 entro il 31 dicembre 2023 (anziché 2022).
    Quanto alla proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel
    Registro nazionale aiuti, la situazione aggiornata è la seguente. Con riferimento agli aiuti non
    subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione
    comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di
    autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei
    predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini
    fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo,
    D.M. 115/2017, in scadenza:
    - dalla data del 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre (anziché
    giugno) 2023;
    - dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (anziché dicembre 2023);
    - dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (novità);
    - dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024 (novità).


    TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI - PROROGA DEL REGIME SANZIONATORIO

    art. 22-bis

    (( (Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui
    all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124). ))

    ((1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma
    125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e'
    prorogato al 1° gennaio 2024.))

    Fonte (Circolare di uno studio commerciale)

    Articolo 22-bis Proroga adempimenti dichiarazione contributi
    Intervenendo sull’articolo 1, comma 125-ter, L. 124/2017, viene differita al 1° gennaio 2024
    l’entrata in vigore del regime sanzionatorio previsto per la mancata indicazione in Nota
    integrativa e sul proprio internet delle eventuali sovvenzioni nonché contributi pubblici ricevuti
    nell’esercizio precedente di importo pari o superiore a 10.000 euro.

     

     

     

  • 4565 - Credito d'imposta R&S&I&D e beni strumentali - Nel modello unico 2023 deve essere indicato il titolare effettivo (Agenzia delle Entrate - Modelli dichiarativi 2023)

    L'obbligo riquarda:

    - società di capitale;

    - società di persone;

    - persone fisiche.

    Periodi d'imposta interessati: 2020, 2021 e 2022

    TITOLARE EFFETTIVO

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