Credito d'imposta investimenti

  • 4565 - Credito d'imposta R&S&I&D e Beni strumentarli - Nel modello unico 2023 deve essere indicato il titolare effettivo (Agenzia delle Entrate - Modelli dichiarativi 2023)

    L'obbligo riquarda:

    - società di capitale;

    - società di persone;

    - persone fisiche.

    Periodi d'imposta interessati: 2020, 2021 e 2022

    TITOLARE EFFETTIVO

  • 4566 - Credito d'imposta R&S&I&D e beni strumentali - Nel modello unico 2023 devono essere indicate le altre agevolazioni per la verifica del rispetto del cumulo (Agenzia delle Entrate - Modelli dichiarativi 2023)

    L'obbligo riquarda:

    - società di capitale;

    - società di persone;

    - persone fisiche.

    Periodi d'imposta interessati: 2020, 2021 e 2022

    TITOLARE EFFETTIVO

     

  • 4570 - Credito d'imposta beni strumentali: concessionari di servizi assegnati dagli enti locali (principio di diritto nr.7 dell'11.4.2023)

     

     


    RASSEGNA STAMPA

    FISCOOGGI 11.4.2023

    Bonus investimenti perimetrato
    per le imprese concessionarie

    Ai fini del beneficio, considerata l’evoluzione delle modalità di affidamento dei servizi da parte delle amministrazioni locali, è la ratio dell’incentivo a prevalere

    immagine generica

    L’agevolazione riconosciuta per gli investimenti in beni strumentali nuovi non spetta per le opere realizzate dalle concessionarie di servizi assegnati dagli enti locali quando l’investimento è incluso negli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente o sono previsti meccanismi che, di fatto, annullano il rischio economico dell’investimento stesso, condizioni che non possono essere verificate in sede di risposta a un interpello.
    Con il principio di diritto n. 7 dell’11 aprile 2023 l’Agenzia delle entrate definisce alcune ipotesi di esclusione dal credito di imposta che premia gli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dalla legge di bilancio 2021 e più nel dettaglio, dall’articolo 1, commi 1051-1063, della legge n. 178/2020.

    Il chiarimento riguarda il comma 1053 che lascia fuori dal perimetro applicativo dell’agevolazione i “beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

    In particolare, è stato chiesto all’Agenzia se tra i beni esclusi sono compresi quelli gratuitamente devolvibili oggetto di concessioni che prevedono, come corrispettivo del servizio reso dal concessionario, un canone versato dall'ente concedente al posto di una tariffa a carico degli utenti.

    L’Agenzia premette che, tenuto conto dell’evoluzione delle modalità di assegnazione dei servizi da parte degli enti pubblici a privati, occorre superare il riferimento testuale alle imprese “in concessione” e “a tariffa” per dare rilievo alla ratio della disposizione e al tenore della norma.
    Finalità dell’agevolazione è favorire nuovi investimenti che senza l’incentivo l’impresa, calcolati i rischi, non effettuerebbe o effettuerebbe in misura ridotta.

    Ciò detto, l’Agenzia delle entrate precisa che, considerati gli obiettivi del tax credit, sono escluse dal credito d’imposta in argomento, le imprese “concessionarie” (intese in senso lato) dei servizi previsti dal comma 1053 quando:

    • gli investimenti sono inclusi tra gli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente
    • sono previsti meccanismi (sub specie di adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, e/o contribuzione del soggetto concedente) che annullano il rischio economico dell’investimento stesso.

    Tali circostanze, conclude l’Agenzia, devono essere appurate tramite una valutazione concreta, che non può essere effettuata in sede di risposta a un’istanza di interpello.

  • 4581 - Nel caso di cumulo con altre agevolazioni deve essere ridotto eventualmente il credito d'imposta industria 4.0 (Agenzia delle Entrate - 23 luglio 2021)

    Roma, 23 luglio 2021

    OGGETTO: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
    Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n.
    178 (legge di bilancio 2021) Risposte a quesiti

    6. CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
    6.1 Verifica del cumulo

    Domanda
    In caso di concomitante applicazione del credito di imposta con incentivi che
    sovvenzionano i medesimi costi, il comma 1059 della legge di bilancio 2021
    consente il cumulo dell’agevolazione in rassegna con le altre misure di favore, nel
    presupposto che l’ammontare cumulato dei vari benefici non risulti superiore al
    costo sostenuto, tenendo conto, a tal fine, anche del beneficio dato dall’irrilevanza ai
    fini fiscali del credito d’imposta.

    In proposito, si chiede quale sia il procedimento da seguire per verificare gli
    importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito d’imposta.

    Risposta
    Come disposto dall’ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio
    2021, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi «è cumulabile  IL CREDITO D'IMPOSTA E' CUMULABILE CON ALTRE AGEVOLAZIONI
    con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che
    tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e ella base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive..., non porti al
    superamento del costo sostenuto».

    In sostanza, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione,
    l’agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non)
    insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo
    rappresentato dal costo sostenuto.

    Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono
    derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a
    prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.

    Ciò posto, al fine di appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi
    relativi agli investimenti ammissibili al credito d’imposta non risultino coperti oltre
    il limite massimo, rappresentato dal 100 per cento del loro ammontare, in primo
    luogo, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento
    ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai
    fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei
    contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi
    il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore.

    Quindi, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e
    sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui
    medesimi investimenti.


    Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia
    l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di
    imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.

    In forza dell’ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021
    (analoga previsione è contenuta nel comma 192 dell’articolo 1 della legge n. 160 del
    2019), nella sommatoria si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non
    concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base
    imponibile IRAP disposta dal penultimo periodo dello stesso comma 1059, secondo 
    cui, si ricorda, il credito d’imposta «non concorre alla formazione del reddito
    nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive».

    Tanto precisato, se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli SE IL CUMULO SUPERA IL COSTO DEL BENE
    i
    nvestimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto
    risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile
    beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo.

    Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà DEVE ESSERE RIDOTTO IL CREDITO D'IMPOSTA
    tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che,
    sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo
    investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo
    rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.

     

  • 4588 - Credito d'imposta Sisma (Sud) ed Industria 4.0 - DURC in regola al momento della fruizione (Agenzia delle entrate - Circolare nr.9 del 23.7.2021)

    Per Il Sole 24 Ore del 16.1.2023 la circolare nr.9 del 23.7.2021, relativa al credito d'imposta beni strumentali, si applica anche al credito d'imposta Sisma (e Sud).

    Per i crediti non dovuti la sanzione è del 30%.

    CIRCOLARE N. 9/E Roma, 23 luglio 2021

    OGGETTO: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti

     

    5.1.2 Regolarità contributiva

     

    Domanda
    Si chiede di sapere se la disponibilità di un DURC in corso di validità
    legittimi l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
    Si chiede, altresì, di chiarire quali siano le conseguenze in cui incorre il
    soggetto beneficiario del credito d’imposta nel caso di DURC non rilasciato.

    Risposta
    Fermo restando il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
    dettata dall’ultimo periodo del comma 1052 della legge di bilancio 2021, in presenza
    dei presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dalla disciplina
    agevolativa, il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora,
    alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi
    di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

    Al riguardo, si ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità
    Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito
    d’imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e
    previdenziali richiesti dalla norma.

    In proposito, si precisa che è necessario che il predetto documento risulti in
    corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in
    cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso
    in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli
    obblighi contributivi.

    Diversamente, il DURC “irregolare” (richiesto e non rilasciato oppure non
    ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d’imposta
    spettante. Nel caso in cui il credito (rectius, la quota annuale del credito d’imposta)
    sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo
    dovrà ritenersi indebito, atteso che, come sopra specificato, la regolarità contributiva
    costituisce una condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del credito
    d’imposta maturato.

    In tale evenienza, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all’obbligo di
    versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà
    applicazione la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18
    dicembre 1997, n. 471, prevista per l’utilizzo del credito di imposta «in violazione
    delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», pari al trenta per cento del
    credito utilizzato.  LA SANZIONE E' DEL 30% PER I CREDITI NON  DOVUTI
    .

     

  • 4596 - Credito d'imposta Industria 4.0 - E' possibile la sostituzione del bene.

    Legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) - LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

    Testo in vigore dal: 1-1-2023
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato; 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
     
                                  Promulga 
     
    la seguente legge: 
                                   Art. 1 

    35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30  e  di  cui
    all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel
    corso del periodo di  fruizione  della  maggiorazione  del  costo  si
    verifica  il   realizzo   a   titolo   oneroso   del   bene   oggetto
    dell'agevolazione, non viene meno la fruizione  delle  residue  quote
    del beneficio, cosi' come originariamente determinate,  a  condizione
    che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa: 
      a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale
    nuovo avente caratteristiche  tecnologiche  analoghe  o  superiori  a
    quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
      b)  attesti  l'effettuazione  dell'investimento   sostitutivo,   le
    caratteristiche del nuovo bene e il  requisito  dell'interconnessione
    secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge  11
    dicembre 2016, n. 232. 

    36. Nel caso in cui  il  costo  di  acquisizione  dell'investimento
    sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione
    del bene sostituito  e  sempre  che  ricorrano  le  altre  condizioni
    previste alle lettere  a)  e  b)  del  comma  35,  la  fruizione  del
    beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del  costo
    del nuovo investimento.
  • 4604 - Credito d’imposta 4.0 e scissione parziale - DRE Campania con la risposta ad interpello n. 914-985/2022 (Fiscal Focus - 18.2.2023)

    Credito d’imposta 4.0 e scissione parziale

     
    Autore: Paola Sabatino
    In presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta, l’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa secondo le regole originariamente determinate in capo a quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale. Quanto appena esposto è stato chiarito dalla DRE Campania con la risposta ad interpello n. 914-985/2022.
  • 4617 - Credito d'imposta beni strumentali: basta l'annotazione in fattura, non è quindi obbligatoria quella sul DDT (Question time 5-01787 del 9.1.2024; ilsole24ore 10.1.2024)

    www.fiscoetasse.com - 15/1/2024

    Nella risposta a interpello 270/2022, l’agenzia delle Entrate, adottando una interpretazione estremamente rigorosa e letterale della disposizione, aveva affermato che anche il documento di trasporto, come la fattura, assolve la funzione di identificare l’investimento e deve dunque rispettare il medesimo obbligo.

    l Ministero, sentita l’agenzia delle Entrate, dopo aver confermato che in generale anche sui Ddt deve essere apposto il riferimento normativo, ha tuttavia chiarito che l’obbligo in questione si intenderà comunque assolto, anche in assenza di una tale dicitura riportata nei Ddt, qualora la fattura emessa dal fornitore (sulla quale è sempre annotata la norma agevolativa) richiami in modo univoco il documento di trasporto.


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  • 4642 - Credito d'imposta beni strumentali: la cessione del bene (recapture) - (EC News - 18/5/2023)

    18 Maggio 2023

    Rettifiche e recapture del credito d’imposta beni strumentali

    di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

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    LA NORMA

    Comma 1060 dell'articolo 2 legge  178/2020

    1060. Se, entro il 31 dicembre del         
    |secondo anno successivo a quello di     
    |entrata in funzione ovvero a quello di|                            
    |avvenuta interconnessione di cui al                               
    |comma 1062, i beni agevolati sono                                 
    |ceduti a titolo oneroso o sono                                    
    |destinati a strutture produttive                                  
    |ubicate all'estero, anche se                                      
    |appartenenti allo stesso soggetto, il                             
    |credito d'imposta e'                                              
    |corrispondentemente ridotto escludendo|                            
    |dall'originaria base di calcolo il                                
    |relativo costo. Il maggior credito                                
    |d'imposta eventualmente gia'                                      
    |utilizzato in compensazione deve                                  
    |essere direttamente riversato dal                                 
    |soggetto entro il termine per il                                  
    |versamento a saldo dell'imposta sui                               
    |redditi dovuta per il periodo                                     
    |d'imposta in cui si verifichino le                                
    |suddette ipotesi, senza applicazione                              
    |di sanzioni e interessi. Si applicano,                            
    |in quanto compatibili, le disposizioni                            
    |dell'articolo 1, commi 35 e 36, della                             
    |legge 27 dicembre 2017, n. 205, in                                
    |materia di investimenti sostitutivi.

     

  • 4651 - Credito d'imposta industria 4.0 - Agenzia delle entrate, risposte alle domande più frequenti

     

    LINK

    Risposte alle domande più frequenti

     
     

    Tax credit beni strumentali 4.0:
    chiarimenti utili per Redditi 2023

    Nel corso della stagione dichiarativa, l’Agenzia delle entrate, sollecitata da domande ricorrenti relative alla compilazione dei modelli, fornisce precisazioni sui comportamenti corretti

    immagine generica illustrativa

    In Redditi 2023, al rigo RU130, vanno indicati solo gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2022 diversi da quelli già esposti nel modello dell’anno precedente. E ancora, il credito e l’ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel 2020, ma interconnessi nel 2022, trovano posto nel modello 2021, anche integrativo. In estrema sintesi, le due nuove faq pubblicate ieri, 5 giugno 2023, sul sito dell’Agenzia.

    In particolare, con la prima l’Amministrazione finanziari chiarisce che il credito d’imposta maturato per l’acquisto di un bene strumentale nuovo 4.0, iniziato nel 2021 con la “prenotazione” e il versamento di un acconto del 20%, e terminato nel 2022, andava indicato in Redditi 2022 nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 dello stesso rigo; mentre l’ammontare dell’investimento nel rigo RU140 del medesimo modello. Alla domanda, se gli stessi dati devono essere riportati nel rigo RU130 del modello Redditi 2023, l’Agenzia risponde di no, in quanto nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (2022) diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022. Il corrispondente credito d’imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 dello stesso rigo. Tale modalità di compilazione, infatti, consente di evitare che gli stessi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello Redditi 2022 e poi nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta.

    Nella seconda faq l’Agenzia precisa che il credito maturato e l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l’acquisto di beni strumentali 4.0, a prescindere dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione, dovevano essere riportati, eventualmente anche tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021. Il comportamento, aggiunge l’Agenzia, è direttamente desumibile dalle istruzioni di tale modello.

  • 4660 - Investimenti in beni immateriali 4.0, cerchietto rosso sul 30 giugno (FiscoOggi - 28/6/2023)

    Investimenti in beni immateriali 4.0,
    cerchietto rosso sul 30 giugno

    E’ l’ultimo giorno per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, con prenotazione nel 2022, che danno accesso al credito d’imposta, incrementato al 50% dal decreto “Aiuti”

    immagine generica illustrativa

    Scadenza in arrivo per il bonus investimenti in beni immateriali 4.0. Entro il prossimo 30 giugno devono essere effettuati gli investimenti prenotati nel 2022 con conferma d’ordine e acconto pari almeno al 20% versato al fornitore entro il 31 dicembre 2022.

    Il credito d’imposta, infatti, pari al 50% del costo sostenuto e nel limite massimo di un milione di euro, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, o entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il bonusha l'obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

    Beneficiari dell’ormai consolidata agevolazione, gli enti non commerciali, le imprese agricole, le reti di imprese, le società tra professionisti le imprese neo costituite. Sono escluse le imprese in liquidazione, fallimento o destinatarie di sanzioni interdittive. La fruizione del bonus, inoltre, è condizionata dal rispetto delle normative sulla sicurezza e dal corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

    Istituita dalla legge di Bilancio 2020 (commi 184 e ss., articolo 1 della legge n. 160/2019), la disciplina del credito d’imposta è stata più volte ritoccata.

    La legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 44, legge n. 234/2021) ha ulteriormente prorogato e rimodulato le disposizioni dell’agevolazione, fissando in un milione di euro il limite massimo dei costi ammessi al bonus.
    Infine, il decreto “Aiuti” (articolo 21, comma 1, Dl n. 50/2022) ha aumentato dal 20% al 50% l'aliquota del credito per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022 (o entro il 30 giugno 2023 con prenotazione entro il 31 dicembre 2022).

    Gli investimenti agevolabili riguardano i beni immateriali strumentali nuovi elencati nell’allegato B della legge n. 232/2016 fra cui rientrano software, sistemi, piattaforme e applicazioni, sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse, dette “di cloud computing”, per la quota imputabile per competenza

    I beni, inoltre, devono essere strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria e nuovi. Il bonus quindi non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo.
    La fruizione può avvenire a decorrere:

    • dall’anno di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Transizione 4.0”;
    • dall’anno dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Transizione 4.0”.
  • 4705 - Industria 4.0: proroga al 30/6/2024 per gli investimenti prenotati entro il 31/12/2022 (2)

    MILLEPROROGHE 2024

    In tema di investimenti in beni materiali 4.0, vale a dire quelli inclusi nell’allegato “A” alla L. 232/2016, “a tempo scaduto”, il Legislatore ha portato al 30 giugno 2024 il termine per l’effettuazione degli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022, in precedenza fissato al 30 novembre 2023.


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    Milleproroghe 2024: proroga termine lungo per gli investimenti

     
     
    Autore: Giovanni Riccio
    Il Consiglio dei Ministri nella seduta dello scorso 28 dicembre ha approvato il consueto milleproroghe, DL 215/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023.

    In tema di investimenti in beni materiali 4.0, vale a dire quelli inclusi nell’allegato “A” alla L. 232/2016, “a tempo scaduto”, il Legislatore ha portato al 30 giugno 2024 il termine per l’effettuazione degli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022, in precedenza fissato al 30 novembre 2023.

    Ricordiamo che una valida prenotazione si concretizza nel caso in cui entro la fine dell’anno 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

    In tal caso, se l’investimento è effettuato entro il 30 giugno 2024, si determina l’applicazione delle aliquote del 2022, maggiori di quelle previste a partire dal 2023, quindi il credito di imposta è riconosciuto:
    • nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
    • nella misura del 20%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e
    • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
    Alle imprese, pertanto, vengono concessi, post scadenza del termine, sette mesi in più per realizzare gli investimenti da attrarre alle aliquote 2022, che, ribadiamo, sono superiori a quelle previste per il 2023.

    Gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 in ipotesi del cd. termine lungo, infatti, sono, beneficiari delle seguenti minori aliquote:
    • nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
    • nella misura del 10%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a10 milioni di euro, e
    • nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
    Il milleproroghe 2024 interviene anche in riferimento agli investimenti in beni ordinari. Ricordiamo che tale agevolazione, l’unica fruibile dai titolari di reddito di lavoro autonomo, è cessata al 31 dicembre 2022, fatta salva la possibilità di effettuare gli investimenti nel termine lungo del 30 giugno 2024.

    L’aliquota di agevolazione per gli investimenti in beni ordinari è pari al 6% con un massimale di investimenti agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni.

    Nessuna modifica, invece, è prevista per i beni immateriali 4.0 prenotati nel 2022, il cui termine lungo per l’effettuazione dell’investimento è scaduto il 30 giugno 2023.

    Appare necessario chiarire l’effetto della proroga sulla compilazione del modello redditi. L’agevolazione relativa agli investimenti in beni prenotati nel 2022, ma effettuati entro il 30 novembre 2023, doveva infatti essere indicata nel modello redditi 2023.

    Le bozze dei modelli redditi 2024 al momento disponibili non contengono i quadri RU, sicché non è possibile desumere se per la casistica in parola sarà previsto un rigo ad hoc, ovvero si renderà necessario presentare una dichiarazione integrativa del modello redditi 2023.
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  • 4705 - Industria 4.0: proroga al 30/6/2024 per gli investimenti prenotati entro il 31/12/2022.

    DECRETO MILLEPROROGHE

    In tema di investimenti in beni materiali 4.0, vale a dire quelli inclusi nell’allegato “A” alla L. 232/2016, “a tempo scaduto”, il Legislatore ha portato al 30 giugno 2024 il termine per l’effettuazione degli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022, in precedenza fissato al 30 novembre 2023.


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  • 4741 - Credito d'imposta industria 4.0: gli acquisti infragruppo sembrano ammessi (Eutekne - 24.2.2024)
    L CASO DEL GIORNO

    Bonus investimenti anche per i beni agevolati acquistati infragruppo

    Una questione relativa al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020, che non è stata oggetto a quanto ci consta di specifici chiarimenti, riguarda l’applicabilità dell’agevolazione agli acquisti effettuati infragruppo. Per le imprese, l’ambito soggettivo di...

    a cura di Pamela ALBERTI

  • CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI (Industria 4.0)

    LINK DEL MISE CON TUTTA LA NORMATIVA

    RIEPILOGO AGEVOLAZIONI


    NEWS

    4618 - Credito d'imposta beni strumentali (industria 4.0): non è obbligatoria la dicitura sul DDT (Camera dei deputati, interrogazione n. 5/01787 del 9/1/2024)

    4617 - Credito d'imposta beni strumentali: basta l'annotazione in fattura, non è quindi obbligatoria quella sul DDT (Question time 5-01787 del 9.1.2024; ilsole24ore 10.1.2024)

    4710 - Industria 4.0: in gazzetta ufficiale è sparita la proroga al 30/06/2024 per il beni prenotati entro il 31/12/2022 (FiscalFocus - 4/1/2024)

    4705 - Industria 4.0: proroga al 30/6/2024 per gli investimenti prenotati entro il 31/12/2022

    4561 - Pubblicato in gazzetta il decreto milleproroghe: le principali novità per quanto riguarda le agevolazioni

    4552 - Credito d'imposta beni strumentali (Industria 4.0) - Proroga al 30/11/2023 prevista dal decreto milleproroghe (Fiscooggi - 23/2/2023)

    4497 - Credito d’imposta beni strumentali nuovi: le novità del Milleproroghe (www.ecnews.it - 6.4.2022)

    4465 - Credito d'imposta beni strumentali: proroga della consegna al 31.12.2022 (Art. 3-quater del Dl 228/2021 - Milleproroghe)


    RASSEGNA STAMPA

    Bonus Industria 4.0, incentivi e regole 2024-2025 (www.pmi.it - 8/2/2024)

    Credito d'imposta beni strumentali 4.0: il punto su aliquote e tempistiche (Fiscoetasse - 28/2/2023)

    Incentivi 4.0: bonus più ricco per investimenti entro novembre (Omi.it - 28/2/2023)


    APPROFONDIMENTI

    Fruizione (comma 1059 dell'articolo 1 della legge 178/2020)

    Non è tassato (comma 1059 dell'articolo 1 della legge 178/2020)

    Cumulabilità (comma 1059 dell'articolo 1 della legge 178/2020) 

    Dicitura in fattura (normativa, legge 178/2020)

    Perizia giurata (normativa, legge 178/2020)


    INDICE

    1. Decreto legge 17 maggio 2022 numero 50
    2. Art.10 del Decreto-legge 27 Gennaio 2022 nr.4
    3. Legge 30 dicembre 2021 n.234 (legge di bilancio 2022)
    4. Milleproroghe consegna al 31.12.2022 per i beni prenotati nel 2021 - Decreto-legge n.228 del 30.12.2021
    5. Legge 30 dicembre 2020 n178 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
    6. Agenzia delle entrate circolare del 23.07.2021 con la sintesi delle agevolazioni
    7. CODICI PER IL VERSAMENTO Agenzia delle Entrate Risoluzione n 68 del 30.11.2021
    8. BENI AMMESSI solo beni nuovi di fabbrica - fiscooggi 08.01.2021
    9. VINCOLO DESTINAZIONE BENI E RESTITUZIONE CONTRIBUTO (recapture)
    10. MANTENIMENTO DEI REQUISTI PER TUTTO IL PERIODO DI GODIMENTO DEI BENEFICI 4.0
    11. INTERCONNESSIONE TARDIVA
    12. Rassegna stampa

     RIEPILOGO AGEVOLAZIONI

    Tabelle FiscalFocus del 22.9.2022

     

    DOCUMENTO DI RICERCA DELLA FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI  - 17/2/2023 


    Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con “prenotazione”) la misura del credito d’imposta è elevata al 50 per cento.

    DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50

    Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)

     
    Art. 21 
     
                  Maggiorazione del credito di imposta per 
                    investimenti in beni immateriali 4.0 
     
      1.  Per  gli  investimenti  aventi   ad   oggetto   beni   compresi
    nell'allegato  B  annesso  alla  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
    effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022  e  fino  al  31  dicembre
    2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la  data
    del 31  dicembre  2022  il  relativo  ordine  risulti  accettato  dal
    venditore e sia avvenuto il pagamento di  acconti  in  misura  almeno
    pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito
    d'imposta prevista  dall'articolo  1,  comma  1058,  della  legge  30
    dicembre 2020, n. 178, e' elevata al 50 per cento. 
      2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  15,7
    milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di  euro  per  ciascuno
    degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  si
    provvede ai sensi dell'articolo 58.

    Art.10 del Decreto-legge 27 Gennaio 2022, n.4

    DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 

    Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008) (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022)

    note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022

    Art. 10

    Piano transizione 4.0

    1. All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.
    178, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per la quota
    superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR,
    diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica
    individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
    concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il
    Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta e'
    riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite
    massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di
    euro.».

    2. Al maggior onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1,
    valutato in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel
    2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026,
    16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028, si
    provvede ai sensi dell'articolo 32.

    3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
    monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
    articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
    della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


     4481 - Agenzia delle entrata - Circolare n.14 del 17.5.2022 - Commento alle novità fiscali della legge di bilancio 2022 - Credito d'imposta beni strumentali

    LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234

    Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256)

    Art.1 
     
    44. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
     
    a) al comma 1051, le parole: « e fino al 31 dicembre 2022, ovvero
    entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31
    dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
    sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per
    cento del costo di acquisizione, » sono soppresse e le parole: «
    commi da 1052 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da
    1052 a 1058-ter »;
     
    b) dopo il comma 1057 e' inserito il seguente:
    « 1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni
    strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11
    dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31
    dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro
    la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal
    venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
    pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta
    e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota
    di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per
    cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni
    di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento
    del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di
    euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili
    pari a 20 milioni di euro »;
     
    c) il comma 1058 e' sostituito dal seguente:
    « 1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto
    beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.
    232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023,
    ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31
    dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
    sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per
    cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto
    nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale
    di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano
    agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione
    all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante
    soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di
    cloud computing"), per la quota imputabile per competenza »;
     
    d) dopo il comma 1058 sono inseriti i seguenti:
    « 1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad
    oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre
    2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre
    2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data
    del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal
    venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
    pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta
    e' riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite
    massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano
    agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione
    all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante
    soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
    1058-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad
    oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre
    2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre
    2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data
    del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal
    venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
    pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta
    e' riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite
    massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano
    agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione
    all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante
    soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza
    »;
     
    e) al comma 1059, le parole: « commi 1056, 1057 e 1058 » sono
    sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « commi da 1056 a
    1058-ter »;
     
    f) al comma 1062, le parole: « commi da 1054 a 1058 » sono
    sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter », le parole: «
    commi 1056, 1057 e 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da
    1056 a 1058-ter » e le parole: « commi da 1056 a 1058 » sono
    sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter »;
     
    g) al comma 1063, le parole: « commi da 1054 a 1058 » sono
    sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter ».

     


    4462 - Milleproroghe: Bonus investimenti, consegna “lunga” per le prenotazioni 2021 (articolo 3-quater) - Fiscooggi - 25.2.2022

    FISCOOGGI - 25.2.2022

    Bonus investimenti, consegna “lunga” per le prenotazioni 2021 (articolo 3-quater)
    Per perfezionare gli investimenti “prenotati” (cioè con ordine accettato dal venditore e pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione) entro il 31 dicembre 2021, ci saranno sei mesi in più. L’operazione, quindi, potrà concludersi entro il 31 dicembre 2022 (non più entro il 30 giugno 2022), beneficiando ugualmente delle aliquote di bonus in vigore per il 2021, più vantaggiose di quelle stabilite per il 2022. Interessati dalla novità sono sia gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari (articolo 1, comma 1054, legge 178/2020) sia i beni materiali inclusi nell’allegato A della legge di bilancio 2017, cioè quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (articolo 1, comma 1056, legge 178/2020).

    --------------------------------

    Decreto-legge del 30/12/2021 n. 228 -

    Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021

    Articolo 3 quater

    Art. 3 quater Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

    In vigore dal 01/03/2022

    Modificato da: Legge del 25/02/2022 n. 15 Allegato

    1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1054, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022»;

    b) al comma 1056, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022».

    -----------------------

    4465 - Credito d'imposta beni strumentali: proroga della consegna al 31.12.2022 (Art. 3-quater del Dl 228/2021 - Milleproroghe)

     4497 - Credito d’imposta beni strumentali nuovi: le novità del Milleproroghe (www.ecnews.it - 6.4.2022)


    LEGGE30 dicembre 2020, n. 178

    Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)

    note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 412, 413, 722 dell'art. 1 che entrano in vigore il 30/12/2020.

    Art.1

     

    1051.SOGGETTI AMMESSI A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058-ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

    1052.SOGGETTI ESCLUSI Il credito d'imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. RISPETTO NORME DI SICUREZZA Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e REGOLARITA' CONTRIBUTIVA al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

    1053.BENI AGEVOLABILI Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ESCLUSIONI  ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, IMPRESE OPERANTI IN CONCESSIONE nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

    1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni  strumentali

    materiali diversi da quelli indicati  nell'allegato  A  annesso  alla      BENI STRUMENTALI MATERIALE E IMMATERIALI  DIVERSI DAL QUELLI INDICATI Nell'Allegato A e Allegato B

    legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  nel  limite  massimo  di  costi

    ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonche'  investimenti  in  beni

    strumentali immateriali diversi da quelli  indicati  nell'allegato  B

    annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel  limite  massimo  di

    costi ammissibili pari a 1  milione  di  euro,  a  decorrere  dal  16

    novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il  30  giugno      Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30.6.2022 con acconto del 20%  entro il 31.12.2021

    2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo

    ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di

    acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di

    acquisizione,il credito d'imposta e' riconosciuto nella  misura  del    Credito d'imposta del 10%

    10 per centodel costo determinato ai sensi dell'articolo 110,  comma

    1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della

    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti  effettuati      Il leasing è ammesso

    mediante contratti di  locazione  finanziaria,  si  assume  il  costo

    sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito   Per determinati beni il credito d'imposta è elevato al 15%

    d'imposta e'  elevata  al  15  per  cento  per  gli  investimenti  in

    strumenti  e  dispositivi  tecnologici  destinati  dall'impresa  alla

    realizzazione di modalita' di lavoro agile ai sensi dell'articolo  18

    della legge 22 maggio 2017, n. 81.

    1055. Alle imprese che effettuano investimenti in beni  strumentali      BENI STRUMENTALI MATERIALI E IMMATERIALI  DIVERSI DAL QUELLI INDICATI NELL'Allegato A e B

     materiali diversi da quelli indicati  nell'allegato  A  annesso  alla

    legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  nel  limite  massimo  di  costi

    ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonche'  investimenti  in  beni

    strumentali immateriali diversi da quelli  indicati  nell'allegato  B

    annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel  limite  massimo  di

    costi ammissibili pari a 1  milione  di  euro,  a  decorrere  dal  1°         Investimenti dal 1° gennaio 2022 al 31.12.2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 con acconto del 20% entro il 31.12.2022

    gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro  il  30  giugno

    2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo

    ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di

    acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di

    acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 6      Credito d'imposta del 6%

    per cento.

    1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni  strumentali       BENI STRUMENTALI Allegato A

    nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11  dicembre  2016,   Beni nuovi di fabbrica

    n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre  2021,   Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30.6.2022 con acconto del 20%  entro il 31.12.2021 

    ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31

    dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato  dal  venditore  e

    sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per

    cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto

    nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti  Credito d'imposta del 50%

    fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del  costo,

    per la quota di investimenti superiori a 2,5  milioni  e  fino  a  10

    milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del  costo,  per  la

    quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite

    massimo di costi complessivamente ammissibili pari a  20  milioni  di

    euro.

    1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni  strumentali       BENI STRUMENTALI Allegato A

    nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11  dicembre  2016,   Beni nuovi di fabbrica

    n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31  dicembre  2022,      Investimenti dal 1° gennaio 2022 al 31.12.2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 con acconto del 20% entro il 31.12.2022

    ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31

    dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato  dal  venditore  e

    sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per

    cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto

    nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti   Credito d'imposta del 40%

    fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del  costo,

    per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a

    10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la

    quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite

    massimo di costi complessivamente ammissibili pari a  20  milioni  di

    euro.

    1058. Alle imprese che effettuano investimenti  aventi  ad  oggetto   INVESTIMENTI COMPRESI NELL'Allegato B

    beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.

    232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino  al  31  dicembre  2022,  Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30.6.2022 con acconto del 20%  entro il 31.12.2021 

    ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31

    dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato  dal  venditore  e

    sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per     Credito d'imposta del 20%

    cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto

    nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di  costi

    ammissibili pari a 1 milione  di  euro.  Si  considerano  agevolabili

    anche le spese per servizi sostenute in  relazione  all'utilizzo  dei

    beni di cui al  predetto  allegato  B  mediante  soluzioni  di  cloud

    computing, per la quota imputabile per competenza.

    1059. Il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile  esclusivamente  in

    compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9

    luglio 1997, n.  241,  in  tre  quote  annuali  di  pari  importo,  a    FRUIZIONE  IN TRE QUOTE ANNUALI PER I BENI DI CUI AI COMMI 1054 e 1055

    decorrere  dall'anno  di  entrata  in  funzione  dei  beni  per   gli     a decorrere dall'entrata in funzione

    investimenti di cui ai commi  1054  e  1055  del  presente  articolo,

    ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai   a decorrere dell'interconnessione

    sensi del comma 1062 del presente articolo per  gli  investimenti  di

    cui ai commi 1056,  1057  e  1058  del  presente  articolo.  Per  gli    FRUIZIONE  IN TRE QUOTE ANNUALI PER I BENI DI CUI AI COMMI  1056,1057 e 1058

    investimenti in  beni  strumentali  effettuati  a  decorrere  dal  16

    novembre 2020 e fino  al  31  dicembre  2021,  il  credito  d'imposta

    spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi

    o  compensi  inferiori  a  5  milioni  di  euro  e'  utilizzabile  in                    FRUIZIONE IN UNICA QUOTA PER I BENI DI CUI AL COMMA 1054 (solo per i soggetti con volume di affari inferiore a 5 mln).

    compensazione  in  un'unica  quota   annuale.   Nel   caso   in   cui

    l'interconnessione dei beni di  cui  al  comma  1062  avvenga  in  un

    periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in  funzione

    e' comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per  la

    parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Non  si  applicano  i

    limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,

    n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,

    e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al

    solo fine di consentire al  Ministero  dello  sviluppo  economico  di

    acquisire le informazioni necessarie  per  valutare  l'andamento,  la

    diffusione e l'efficacia  delle  misure  agevolative  introdotte  dai

    commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di  tali  misure

    effettuano una comunicazione al Ministero dello  sviluppo  economico.    COMUNICAZIONE AL MISE

    Con  apposito  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello  sviluppo

    economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalita'  e  i

    termini di invio della comunicazione in relazione a  ciascun  periodo

    d'imposta  agevolabile.  Il  credito  d'imposta  non  concorre   alla   NON E' TASSATO

    formazione del reddito nonche'  della  base  imponibile  dell'imposta

    regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del

    rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  di

    cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.

    917. Il credito d'imposta e' cumulabile con  altre  agevolazioni  che     REGOLE DI CUMULO

    abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,

    tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito

    e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'

    produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del

    costo sostenuto.

    1059-bis.  Per  gli  investimenti  in  beni  strumentali  materiali      IN QUALI CASI E' CONSENTITO L'UTILIZZO IN UNICA QUOTA
    diversi da quelli indicati nell'allegato  A  annesso  alla  legge  11
    dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020  e
    fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del
    comma 1054 ai soggetti  con  un  volume  di  ricavi  o  compensi  non
    inferiore a 5 milioni di euro e'  utilizzabile  in  compensazione  in
    un'unica quota annuale.

    1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello    VINCOLO SUI BENI

    di entrata in funzione ovvero a quello di  avvenuta  interconnessione

    di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o

    sono destinati a strutture produttive ubicate  all'estero,  anche  se

    appartenenti  allo  stesso  soggetto,   il   credito   d'imposta   e'

    corrispondentemente  ridotto  escludendo  dall'originaria   base   di

    calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente

    gia' utilizzato in compensazione deve essere  direttamente  riversato

    dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo  dell'imposta

    sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino  le

    suddette ipotesi, senza applicazione  di  sanzioni  e  interessi.  Si

    applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  dell'articolo  1,

    commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  in  materia  di

    investimenti sostitutivi.

    1061. Il credito d'imposta di cui ai commi 1054 e 1055  si  applica     AMMESSI  ANCHE GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

    alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli  investimenti

    effettuati dagli esercenti arti e professioni.

    1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono

    del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena  la  revoca  del

    beneficio,  la  documentazione  idonea   a   dimostrare   l'effettivo

    sostenimento e la corretta determinazione dei  costi  agevolabili.  A

    tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi  all'acquisizione

    dei beni  agevolati  devono  contenere  l'espresso  riferimento  alle  DICITURA FATTURA

    disposizioni dei commi da 1054 a 1058. In relazione agli investimenti

    previsti dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese sono inoltre  tenute

    a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da  un  PERIZIA GIURATA

    perito industriale iscritti nei rispettivi albi  professionali  o  un

    attestato di conformita' rilasciato  da  un  ente  di  certificazione

    accreditato, da cui risulti che  i  beni  possiedono  caratteristiche

    tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e  B

    annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi  al

    sistema aziendale  di  gestione  della  produzione  o  alla  rete  di

    fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore

    a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente puo'

    essere  adempiuto  attraverso  una  dichiarazione  resa  dal   legale

    rappresentante  ai  sensi  del   testo   unico   delle   disposizioni

    legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione

    amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28

    dicembre 2000, n. 445. Qualora  nell'ambito  delle  verifiche  e  dei

    controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da  1056  a

    1058 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico  concernenti

    la qualificazione e la  classificazione  dei  beni,  l'Agenzia  delle

    entrate puo' richiedere al  Ministero  dello  sviluppo  economico  di

    esprimere il proprio parere. I termini e le modalita' di  svolgimento

    di tali attivita' collaborative sono fissati con apposita convenzione

    tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo  economico,

    nella quale puo' essere prevista un'analoga forma  di  collaborazione

    anche in  relazione  agli  interpelli  presentati  all'Agenzia  delle

    entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a),  della  legge

    27 luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto  la  corretta  applicazione

    del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per lo svolgimento

    delle attivita' di propria competenza, il  Ministero  dello  sviluppo

    economico puo' anche avvalersi di  soggetti  esterni  con  competenze

    tecniche specialistiche.

    1063. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il

    monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da

    1054 a 1058  del  presente  articolo,  ai  fini  di  quanto  previsto

    dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

    1064. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  sono

    apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono inserite

    le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»;

    b) al comma 199, primo periodo, le  parole:  «reddito  d'impresa»

    sono sostituite dalle seguenti: «reddito dell'impresa»;

    c) al comma 200:

    1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole:  «Le  spese

    previste dalla presente lettera» sono inserite le  seguenti:  «,  nel

    caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;

    2) alla lettera d),  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «con

    soggetti terzi» sono inserite le seguenti: «residenti nel  territorio

    dello Stato o»;

    3)  alla  lettera  e),  le  parole:  «delle  maggiorazioni  ivi

    previste» sono sostituite dalle seguenti:  «della  maggiorazione  ivi

    prevista»;

    d) al comma 201:

    1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole:  «Le  spese

    previste dalla presente lettera» sono inserite le  seguenti:  «,  nel

    caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;

    2) alla lettera d), dopo le parole: «delle spese  di  personale

    indicate alla lettera a)» sono inserite le  seguenti:  «ovvero  delle

    spese ammissibili indicate alla lettera c)»;

    e) al comma 202:

    1) alla lettera b), dopo le  parole:  «beni  materiali  mobili»

    sono inserite le seguenti: «e ai software»;

    2) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole:  «Le  spese

    previste dalla presente lettera» sono inserite le  seguenti:  «,  nel

    caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;

    3)  alla  lettera  d),  secondo  periodo,  le   parole:   «sono

    ammissibili a  condizione  che  i  soggetti»  sono  sostituite  dalle

    seguenti: «, nel caso di contratti  stipulati  con  soggetti  esteri,

    sono ammissibili a condizione che tali soggetti»;

    f) al comma 203:

    1) al primo periodo, le parole: «12 per cento» sono  sostituite

    dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «3 milioni di euro»  sono

    sostitute dalle seguenti: «4 milioni di euro»;

    2) al secondo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite

    dalle seguenti: «10 per cento» e le parole:  «1,5  milioni  di  euro»

    sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;

    3) al terzo periodo, le parole: «6 per cento»  sono  sostituite

    dalle seguenti: «10 per cento» e le parole:  «1,5  milioni  di  euro»

    sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;

    4) al quarto periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite

    dalle seguenti: «15 per cento» e le parole:  «1,5  milioni  di  euro»

    sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro»;

    g) al comma 206, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «redigere  e

    conservare  una  relazione  tecnica»   e'   inserita   la   seguente:

    «asseverata»;

    h) al comma 207 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «I

    termini e le modalita' di svolgimento di tali attivita' collaborative

    sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle  entrate  e

    il Ministero  dello  sviluppo  economico,  nella  quale  puo'  essere

    prevista un'analoga forma di collaborazione anche in  relazione  agli

    interpelli   presentati   all'Agenzia   delle   entrate   ai    sensi

    dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n.

    212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta

    per i suddetti investimenti. Per l'espletamento  delle  attivita'  di

    propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico puo'  anche

    avvalersi   di   soggetti    esterni    con    competenze    tecniche

    specialistiche»;

    i) al comma 210,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

    seguenti parole: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»;

    l) dopo il comma 210 e' inserito il seguente:

    «210-bis. Per il periodo in corso al 31  dicembre  2020  e  fino  a

    quello in corso  al  31  dicembre  2023,  ai  fini  della  disciplina

    prevista dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge  27  dicembre

    2017, n. 205, sono ammissibili i  costi  previsti  dall'articolo  31,

    paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del

    17 giugno 2014».

    1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a  1064  del  presente

    articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui al  comma  1037,

    secondo le modalita' di cui al comma 1040.


    Decreto Legge 29 marzo 2014 n.39 (Misure per il monitoraggio di transizione 4.0)

    Art. 6

    Misure per il monitoraggio di transizione 4.0
     
    1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. (MODELLO DA UTILIZZARE) La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
     
    2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
     
    3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

    COMMENTO 

    Il decreto n.39/2024 è caratterizzato dall'immediata applicabilità (a partire dal 30/3/2024).

    Sono previsti due monitoraggi:

    1

    Per gli investimenti che si intendono effettuare a partire dal 30.3.2024 è necessaria, ai fini della fruizione dei relativi crediti d'imposta

    della trasmissione al MIMIT di un comunicazione preventiva e di una comunicazione di completamento.

    2 Per gli investimenti realizzati dall'1/1/2024 a 29/3/2024 è necessaria la trasmissione al MIMIT di una comunicazione di completamento
    3 Per gli investimenti 2023 è necessaria la comunicazione al MIMIT

    Per il modello da utilizzare occorre aspettare il decreto direttoriale.


    APPROFONDIMENTI

    Sintesi  - Circolare agenzia delle entrate del 23.7.2021

    CODICI PER IL VERSAMENTO  (Agenzia delle Entrate  - Risoluzione n.68 del 30.11.2021)

    BENI AMMESSI (sole beni nuovi di fabbrica)  - FiscoOggi  8.1.2021

    VINCOLO DESTINAZIONE BENI E RESTITUZIONE CONTRIBUTO (recapture)

    Legge nr.178 del 30.12.2020

    Art.1

    1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello     (VINCOLO)

    di entrata in funzione ovvero a quello di  avvenuta  interconnessione

    di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o

    sono destinati a strutture produttive ubicate  all'estero,  anche  se

    appartenenti  allo  stesso  soggetto,   il   credito   d'imposta   e'

    corrispondentemente  ridotto  escludendo  dall'originaria   base   di

    calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente   (RECAPTURE)

    gia' utilizzato in compensazione deve essere  direttamente  riversato

    dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo  dell'imposta

    sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino  le

    suddette ipotesi, senza applicazione  di  sanzioni  e  interessi.  Si    (INVESTIMENTI SOSTITUTIVI)

    applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  dell'articolo  1,

    commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  in  materia  di

    investimenti sostitutivi.

    .....

    INVESTIMENTI SOSTITUTIVI

    articolo  1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

    LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 

    Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017

    35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30  e  di  cui
    all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel
    corso del periodo di  fruizione  della  maggiorazione  del  costo  si
    verifica  il   realizzo   a   titolo   oneroso   del   bene   oggetto
    dell'agevolazione, non viene meno la fruizione  delle  residue  quote
    del beneficio, cosi' come originariamente determinate,  a  condizione
    che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa: 
      a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale
    nuovo avente caratteristiche  tecnologiche  analoghe  o  superiori  a
    quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
      b)  attesti  l'effettuazione  dell'investimento   sostitutivo,   le
    caratteristiche del nuovo bene e il  requisito  dell'interconnessione
    secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge  11
    dicembre 2016, n. 232. 
      36. Nel caso in cui  il  costo  di  acquisizione  dell'investimento
    sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione
    del bene sostituito  e  sempre  che  ricorrano  le  altre  condizioni
    previste alle lettere  a)  e  b)  del  comma  35,  la  fruizione  del
    beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del  costo
    del nuovo investimento.

    MANTENIMENTO DEI REQUISTI PER TUTTO IL PERIODO DI GODIMENTO DEI BENEFICI 4.0

    Agenzia delle entrate - Risposta n.394 dell'8.6.2021

    Da ultimo, appare anche opportuno ricordare, in via generale, che il rispetto
    delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell'interconnessione,
    dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0.
    Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura
    dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica
    reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle
    caratteristiche e dei requisiti richiesti.".

     


    INTERCONNESSIONE TARDIVA

    Agenzia delle entrate - Interpello 71/2022

    IL RITARDO DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE GIUSTIFICATO, per la prima volta viene data una interpretazione molto restrittiva.

    In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente”.

    Agenzia delle entrate - Risposta n.62 del 3.2.2022

    Pertanto, considerato che la documentazione richiesta dal citato comma 11
    riveste un ruolo fondamentale nell'ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve
    attestare, tra l'altro, il rispetto del requisito dell'interconnessione, indispensabile per la
    spettanza e per la fruizione del beneficio), la predetta risoluzione ha precisato che,
    nella particolare ipotesi in cui l'acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di
    imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell'agevolazione dovrà
    iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.

    In altri termini, l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta
    successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma
    produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

    Agenzia delle entrate - Risposta n.394 dell'8.6.2021

    Ciò ricordato, si precisa ancora, sul piano generale, che le richiamate 5+2/3    I 5+2/3  REQUISITI DEVONO ESSERE PRESENTI FIN DALL'INIZIO
    caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di
    beni "nuovi", nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 "richiede" ai beni
    medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o
    messa in funzione). Quanto all'interconnessione, requisito il cui soddisfacimento,
    come accennato, dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene
    oggetto d'investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema
    informativo dell'impresa, è stato riconosciuto che lo stesso possa essere soddisfatto
    anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell'investimento e messa in
    funzione del bene; e ciò, proprio per consentire all'impresa di potersi dotare o di poter
    adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche
    al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi. Al riguardo, nella citata
    circolare 4/E del 2017 è stato precisato che: "...il "ritardo" nell'interconnessione
    (conseguente, ad esempio, alla complessità dell'investimento) non è di ostacolo alla
    completa fruizione dell'iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del
    momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio." (cfr. pag. 67 e il
    successivo paragrafo 6.3). In tal senso, l'interconnessione, per così dire, "tardiva" dei  L'INTERCONNESSIONE PUO' ESSERE TARDIVA
    beni può essere dovuta alla necessità di completare l'infrastruttura informatica
    indispensabile a interconnettere il bene; in nessun caso, invece, l'interconnessione
    successiva rispetto all'entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al
    momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratterisiche
    intrinseche richieste dalla disciplina 4.0. Tali precisazioni, appare opportuno 
    osservare, devono intendersi evidentemente valevoli anche nel caso del noleggio: caso
    in cui, si ritiene, i requisiti di integrazione ed interconnessione possono essere
    soddisfatti anche in modalità concorrente tra impresa proprietaria e impresa
    utilizzatrice.
    Sulla base delle considerazioni sopra svolte, pertanto, deve in ogni caso   I 5+2/3  REQUISITI DEVONO ESSERE PRESENTI FIN DALL'INIZIO
    escludersi che, per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le
    caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di
    modifiche e integrazioni atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali
    caratteristiche, possa consentire l'ammissibilità al bene
     
    Risoluzione n.27 del 9.4.2018
     
    Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di
    imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il pe riodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della
    produzione o alla rete di fornitura; in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà
    fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito
    dell’interconnessione (v. la relazione illustrativa della legge 11 dicembre 2016, n.
    232, la circolare n. 4/E del 2017 e la relazione illustrativa della legge 27 dicembre 2017, n. 205
    , che ha prorogato l’agevolazione).
     
     
    Si evidenzia come i l comma 11 in questione non preveda alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti
    la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione.   VIENE CONFERMATO CHE LA NORMATIVA NON  PREVEDE UN TERMINE DI SCADENZA

    Ciò posto, considerato che la documentazione richiesta dal citato comma 11 riveste un
    ruolo fondamentale nell’ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l’altro, il
    rispetto del requisito dell’interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio)
    , si ritiene che, nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta
    successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui
    i documenti vengono acquisiti.
    In altri termini, l’assolviment o dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’ agevolazione
    , ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.
     
     
    Risoluzione n.152 del 15.12.2017
     
    Il comma 11 dell’articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 prevede
    uno specifico adempimento documentale per la fruizione dell’iper
    ammortamento. Come precisato nella circolare n. 4/E del 2017, tale
    adempimento deve essere soddisfatto entro il termine di chiusura del periodo
    d’imposta a parti re dal quale l’impresa intende avvalersi dell’agevolazione.   LA NORMATIVA NON  PREVEDE UN TERMINE DI SCADENZA
     

    Rassegna stampa

    Interconnessione e perizia “tardiva”: effetti sul credito d’imposta 4.0 (Ecnews - 21.2.2022)


    RASSEGNA STAMPA

     LINK: Il credito d’imposta beni strumentali alla luce delle recenti novità (www.ecnews.it - 1/2/2022)

    Il 2022 è  l'ultimo anno per i beni "generici" (Il Sole 24 Ore - 21.2.2022)

     

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