4541 - Credito d'imposta Zes (sisma e mezzogiorno): Investimento agevolabile parzialmente incluso in una zona ZES (AE risposta nr.132 del 23.1.2023)

L'agevolazione può essere ottenuta solo per gli investimenti nella parte dello stabilimento localizzata nel territorio agevolabile.


 Risposta n. 132 del 23/01/2023

Articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2017 - Credito di imposta ZES - pdf


Quesito

La Alfa Srl con socio unico (di seguito anche ''Società'' o ''istante'') riferisce di  essere proprietaria di un «opificio industriale contraddistinto al foglio ........., p.lle ....  e .... Le predette particelle risultano inserite nell'elenco dei comuni inclusi nella Zes  della regione Puglia come ''particelle parzialmente incluse''». Alla luce di tale circostanza, l'istante chiede chiarimenti in ordine alla possibilità  di fruire dei vantaggi previsti per chi effettua investimenti nelle ZES e, in particolare, del credito d'imposta disciplinato dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 20 giugno  2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Qualora l'investimento agevolabile, dunque, sia realizzato da soggetti operanti su  territorio parzialmente incluso in una ZES, il bonus qui in esame compete solo per le  spese riferibili alla parte effettivamente localizzata nella stessa ZES


WWW.FISCOOGGI.IT - 23/1/2023

Investimenti dentro e fuori la Zes,
tax credit solo per quelli in “Zona”

La circostanza che una struttura produttiva sia ubicata su particelle parzialmente incluse nell'area depressa, e quindi, agevolata, non è di per sé ostativa all'accesso al credito d'imposta

immagine generica illustrativa

Qualora l'investimento nella Zona economica speciale sia realizzato su un territorio parzialmente incluso nella stessa Zes, il credito d’imposta previsto dall’articolo 5, comma 2, del Dl n. 91/2017, compete solo per le spese riferibili alla parte effettivamente ivi localizzata. Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 132 del 23 gennaio 2023, indirizzata a una società proprietaria di un opificio industriale contraddistinto in Catasto da particelle solo parzialmente incluse nella Zona economica speciale.
Questa, come si intuisce, chiede la possibilità di fruire del bonus in argomento, il quale consiste in un credito d’imposta, concesso per gli investimenti effettuati in specifiche aree territoriali individuate e delimitate, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

In relazione alla questione in esame, come anticipato, l’Agenzia ritiene che, al ricorrere di tutti i presupposti normativamente previsti, la circostanza che una struttura produttiva sia ubicata su “particelle parzialmente incluse” nell'area della Zes non sia di per sé ostativa all'accesso al credito d'imposta in questione.

Tuttavia, in coerenza con la ratio delle disposizioni alla base dell’agevolazione, che è quella di creare condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché per l'insediamento di nuove imprese, anche attraverso una fiscalità di vantaggio e della stretta connessione con il territorio specifico di riferimento, devono ritenersi agevolabili esclusivamente quegli investimenti ''localizzati'', anche parzialmente, in strutture produttive ricadenti nelle porzioni di particelle incluse nella Zes.

Pertanto, il contribuente beneficiario del bonus dovrà distinguere la quota di spese riferibile ai predetti interventi in termini di fatturazione o a mezzo di un'apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità.