Credito d'imposta Sisma

  • 4488 - Credito d'imposta sud e sisma: approvato il nuovo modello di comunicazione, le modifiche riguardano gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 6 giugno 2022)

    Provvedimento del 6 giugno 2022

    Oggetto: Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022

     Provvedimento - pdf

     

    IL PROVVEDIMENTO RIGUARDA GLI INVESTIMENTI NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE

    Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022

     


    RASSEGNA STAMPA - www.fiscooggi.it -  7.6.2022

    Bonus investimenti nel Mezzogiorno,
    aggiornato il modello di comunicazione

    7 Giugno 2022

    La nuova versione disponibile sul sito dell’Agenzia a partire da oggi 7 giugno, accoglie le Zone logistiche semplificate e consente ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali

    Le imprese che hanno effettuato degli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (Zls) e intendono beneficiare del credito d’imposta (articolo 1, comma 64, della legge n. 205/2017) dovranno presentare la comunicazione all’Agenzia utilizzando il modello aggiornato ad hoc, insieme alle istruzioni, con il provvedimento siglato il 6 giugno, dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.

    Il nuovo modello, quindi, si adegua alla disciplina sulle agevolazioni per le Zls e diventa “Comunicazione per il credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro Italia, nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls)”. Ulteriori modifiche apportate al modello consentono ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali stabiliti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, come previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022.
    Come avviene per gli investimenti nelle Zone economiche speciali (Zes), anche per l’accesso al credito d’imposta Zls va presentata la comunicazione all’Agenzia, fermo restando che sono due misure agevolative distinte.

    Il precedente modello e le relative istruzioni per richiedere i bonus per investimenti nel mezzogiorno, nelle zone sismiche del centro Italia e nelle Zone economiche speciali, approvati con il provvedimento del 14 aprile 2017 e recentemente modificati con il provvedimento del 6 aprile 2022, sono così sostituiti dalla nuova modulistica (vedi anche articolo “Bonus investimenti nel Mezzogiorno, ritoccato il modello di comunicazione”).

    La versione aggiornata del modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate a partire da oggi, 7 giugno 2022, tuttavia la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta è consentita a decorrere dal ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.

    Decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento, i 20 giorni di tempo a disposizione dell’amministrazione competente per assolvere gli obblighi unionali di comunicazione della misura alla Commissione europea, per tutte le istituende Zone logistiche semplificate, come prevede l’articolo 11 del Regolamento (Ue) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

    L’invio telematico della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Zls dovrà essere effettuato tramite il software “Creditoinvestimentisud” (CIM17).

  • 4489 - Credito d'imposta sisma: è arrivato l'ok dell'Ue (www.cronachemaceratesi.it - 9/6/2022)

    LINK

  • 4495 - Credito d'imposta sisma: pubblicato il modello che potrà essere utilizzato a partire dal 14 luglio 2022 per richiedere il contributo sugli investimenti 2021 (Provvedimento dell'agenzai delle entrate del 30 giugno 2022)

    INDICE

    1. Provvedimento del 30 Giugno 2022
    2. Approfondimenti
    3. Assenza di altri aiuti di stato e di aiuti de minimis
    4. Temporary Framework sezione 3.1: massimali; impresa unica
    5. Rispetto del massimale della sezione 3.1 del temporary framework
    6. www.fiscoggi.it 1/7/2022

    Provvedimento del 30 giugno 2022

    Oggetto: Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022

     Provvedimento - pdf


    PROVVEDIMENTO

    Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito
    d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato
    dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati
    dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto
    2016. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli
    investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche
    Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), approvato con provvedimento del
    Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il
    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
    provvedimento

    Dispone

    1. Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del
    credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come
    modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti
    effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24
    agosto 2016

    1.1 I soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del
    decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
    n. 45, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per gli investimenti
    realizzati nell’anno 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (di
    seguito “credito d’imposta sisma”) presentano all’Agenzia delle entrate l’apposita
    comunicazione, avvalendosi del modello approvato con provvedimento del Direttore
    dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il
    provvedimento del 6 giugno 2022, che a tal fine è aggiornato e sostituito con il modello
    allegato al presente provvedimento.

    1.2 Il credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
    comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante
    "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale SI APPLICA IL REGIME TEMPORANEO
    emergenza del COVID-19" (Temporary Framework), ed è stato autorizzato dalla
    Commissione europea con la decisione C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022. E' STATO AUTORIZZATO IL 3 GIUGNO 2022

    1.3 Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata che fa parte integrante del presente
    provvedimento, è reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sostituisce il
    precedente modello a partire dal 14 luglio 2022. PUO' ESSERE UTILIZZATO A PARTIRE DAL 14 LUGLIO 2022

    1.4 La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma
    è effettuata utilizzando il software, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17),
    disponibile gratuitamente sul sito internet.

    2. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli
    investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche
    Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), approvato con provvedimento del
    Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il
    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022

    2.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come
    modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6
    giugno 2022, sono apportate le modifiche necessarie per consentire la presentazione della
    comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma a decorrere dalla data di cui al
    punto 1.3.

    2.2 Le modifiche di cui al punto 2.1 sono contenute nel modello e nelle relative istruzioni facenti
    parte integrante del presente provvedimento.

    2.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
    dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    3. Definizione delle modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta sisma

    3.1 Il credito d’imposta sisma è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’articolo
    17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente
    attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
    dell’operazione di versamento.

    Motivazioni

    L’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha modificato il comma 3 dell’articolo 18-
    quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
    2017, n. 45, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il
    credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
    comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante
    "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale
    emergenza del COVID-19" (Temporary Framework).

    La misura agevolativa è stata autorizzata con decisione della Commissione europea
    C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022.

    Atteso il richiamo operato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
    all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, anche per accedere al credito
    d’imposta sisma per gli investimenti realizzati nel 2021 è necessario presentare all’Agenzia delle
    entrate apposita comunicazione.

    Per consentire, pertanto, ai destinatari della misura de qua di fruire del credito d’imposta,
    con il presente provvedimento è stabilito che la comunicazione va presentata utilizzando il
    modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel
    Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e
    nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)”, approvato con provvedimento del Direttore
    dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento
    del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, che a tal fine viene ulteriormente
    modificato.

    La comunicazione così aggiornata può essere presentata a partire dal 14 luglio 2022.

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
    Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art.
    66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
    Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
    2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le
    modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del
    personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto
    legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
    Disciplina normativa di riferimento
    Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
    Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
    2017, n. 45;
    Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
    dicembre 2021, n. 233;
    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017;
    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017;
    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019;
    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021;
    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021;
    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022;
    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022;
    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 30 giugno 2022
    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini
    Firmato digitalment


    APPROFONDIMENTI

    Assenza di altri aiuti di Stato e di aiuti "De minimis"

    Temporary Framework sezione 3.1: massimali ed impresa unica

    In caso  di superamento del  massimale il credito d'imposta può essere ridotto.

    Devono essere conteggiati tutti i contributi delle aziende che si trovano in un relazione di controllo

     

    Rispetto de massimale della Sezione 3.1 del Temporary Framework


    RASSEGNA STAMPA - www.fiscooggi.it  1/7/2022 

     

    Credito d’imposta investimenti al Sud
    aggiornato modello di comunicazione

    La nuova versione, disponibile insieme alle istruzioni sul sito dell’Agenzia, potrà essere utilizzata a partire dal 14 luglio in sostituzione di quella approvata il 6 giugno scorso

    bonus

    Ritoccato il modello per richiedere il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls). Il modello consentirà di presentare la comunicazione per la fruizione del bonus all’Agenzia a decorrere dal prossimo 14 luglio. A stabilirlo il provvedimento dell’Agenzia del 30 giugno 2022.  

    Va ricordato che il decreto legge per l’attuazione del Pnrr (articolo 43-ter del Dl n. 152/2021) ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework).
    Il via libera della Commissione alla misura agevolativa è arrivata il 3 giugno 2022 con la decisione C(2022) 3805 final.

    Considerando che per la richiesta del bonus è necessario inviare all’Agenzia apposita comunicazione, il provvedimento odierno aggiorna il modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)”, ritoccato da ultimo con il provvedimento del 6 giugno scorso.

    Il bonus è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.

     

  • 4505 - Credito d'imposta Sisma - Le domande vengono scartate (nota dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Macerata del 19/7/2022)

    Comunicazione inviata agli iscritti il 19.7.2022

  • 4517 - Credito d'imposta sisma (e mezzogiorno): la corretta indicazione nel modello Unico (Faq dell'Agenzia delle entrate del 22.9.2022)

    LINK DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    I CHIARIMENTI FORNITI

    Risposte alle domande più frequenti

    Esposizione del credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno in caso di impresa familiare

    Domanda

    Quali sono le corrette modalità di esposizione del credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno (codice credito C4) nei modelli Redditi SP e PF 2022, da parte di un soggetto che trasferisce il credito per trasparenza ex art. 5 TUIR e da parte del soggetto che lo riceve, in particolare nel caso di impresa familiare?

    Risposta

    La società di persone che attribuisce il credito d’imposta ai propri soci indica l’intero credito spettante nel quadro RU della propria dichiarazione Redditi SP, rigo RU5, col. 3, riportando lo stesso importo nel prospetto aiuti di Stato presente nel quadro RS (rigo RS401, col. 17), ed indica poi l’ammontare complessivo del credito trasferito ai soci nel rigo RU10 della sezione I del quadro RU del modello SP.  L’importo esposto nel rigo RU10 va riportato anche nella sezione VI-B, indicando l’importo attribuito ai  soci e l’anno d’insorgenza del credito trasferito.

    Il socio della società di persone deve indicare il credito nel rigo RU3, dandone poi evidenza nella sezione VI-A (righi RU501-RU505).

     

    Nel caso d’impresa familiare,il titolare dell’impresaindica nei righi RU5 e RS401del modello REDDITI PF 2022 l’importo del credito d’imposta maturato spettate all’impresa, al lordo della quota attribuita ai propri collaboratori (senza quindi esporre il dato di tale quota) e inserisce nei righi da RU6 a RU12 gli importi relativi agli utilizzi e/o ai residui del predetto credito, con esclusivo riferimento alla sola quota di credito di propria spettanza, avendo altresì cura di barrare, a tal fine, la casella posta al rigo RU12 col. 1.

     

    Il collaboratore dell’impresa familiare, invece, riporta la quota di credito d’imposta ricevuta nel quadro RU, rigo RU3, della propria dichiarazione, in modo analogo a quanto previsto per i soci della società di persone, indicando nella colonna 4 della sezione VI-A il codice fiscale del titolare dell’impresa familiare.

    Credito d'imposta investimenti in beni strumentali 4.0

    Domanda

    Un’impresa ha acquistato un bene strumentale nuovo Transizione 4.0 (allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016) entrato in funzione nel corso del 2021 che, però, viene interconnesso nel 2022.

    In base al comma 1059 della citata legge n. 232 del 2016, l’impresa ha fruito del credito d’imposta in misura ridotta (nel caso di specie, 10 per cento del costo sostenuto) dall’anno di entrata in funzione del bene, ovverosia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”), atteso che la fruizione del credito d’imposta in misura piena (50 per cento) decorre, per espressa previsione normativa, dall’anno dell’avvenuta interconnessione.

    Con riferimento al caso descritto, si chiede di sapere come va compilato il quadro RU della dichiarazione dei redditi.

    Risposta

    Nell’ipotesi prospettata, l’impresa deve compilare il quadro RU del modello REDDITI 2022 indicando nel rigo RU1 il codice credito 2L, ossia il codice corrispondente alla tipologia dei beni agevolabili Transizione 4.0. Le istruzioni per la compilazione del suddetto quadro, infatti, precisano che: “I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di be­ni agevolabili”. L’individuazione del codice credito da utilizzare prescinde, quindi, sia dall’entrata in funzione del bene sia dall’avvenuta interconnessione dello stesso. Inoltre, l’impresa deve riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni e nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontare complessivo del costo sostenuto. Resta fermo che sebbene il credito sia indicato per l’intero ammontare (pari al 50 per cento del costo sostenuto) lo stesso è utilizzabile in misura non superiore al 10 per cento del predetto costo (come fosse un bene ordinario), per la quota annuale pari a un terzo. Quindi, nel rigo RU12 del modello REDDITI 2022 va indicato il credito residuo che sarà riportato nel successivo modello REDDITI 2023.

    Il credito in misura piena sarà fruibile dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

    Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa deve utilizzare il codice tributo “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n.  178/2020”, corrispondente alla natura degli investimenti realizzati, valorizzando il campo “anno di riferimento” con l’anno di entrata in funzione del bene. A seguito dell’intervenuta connessione, il predetto campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata.

    Qualora per la compensazione sia stato erroneamente utilizzato il codice tributo 6935, l’impresa può chiedere in qualsiasi momento (anche dopo aver ricevuto l’eventuale comunicazione d’irregolarità) la correzione del modello F24 tramite CIVIS oppure direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate, senza applicazione di sanzioni.

    Nel caso particolare in cui l’impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non verrà mai interconnesso, l’importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili Transizione 4.0., avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata “Vedere istruzioni”.

     

    Credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici

    Domanda

    Il credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8), la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2021, andava esposto nel quadro RU di tale modello con il codice credito E3.

    Al riguardo, poiché nel modello Redditi 2022 non è possibile compilare il rigo RU5 con riferimento al codice credito E3 (mentre resta possibile indicare nel rigo RU2 l’eventuale credito residuo della precedente dichiarazione), si chiede di sapere in quale dichiarazione dei redditi va indicato il credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 la cui fruizione è stata autorizzata successivamente al termine di presentazione del modello Redditi 2021.

    Risposta

    Il credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, la cui fruizione è stata autorizzata successivamente al termine di presentazione del modello Redditi 2021, dovrà essere esposto nel quadro RU del modello Redditi 2023 utilizzando il codice credito E3.


    RASSEGNA STAMPA -  WWW.FISCOOGGI.IT - 21.9.2022

     

    Credito d'imposta Mezzogiorno,
    la corretta esposizione in Redditi 2022

    L’Agenzia delle entrate in risposta a una Faq pubblicata sul sito internet guida il contribuente nelle modalità di compilazione del modello nella particolare ipotesi di impresa familiare

     

    L’Agenzia chiarisce le corrette modalità di esposizione del credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno nel modello “Redditi Sp 2022” e “Redditi Pf 2022”, da parte di un soggetto che trasferisce il credito per trasparenza, articolo 5 Tuir, e da parte del soggetto che lo riceve, in particolare nel caso di impresa familiare. Sul sito dell’Agenzia delle entrate, la risposta alla Faq.

    Nel dettaglio, la società di persone che attribuisce il credito d’imposta ai propri soci deve indicare l’intero credito spettante nel quadro RU del modello “Redditi Sp 2022”, rigo RU5, col. 3, riportando lo stesso importo nel prospetto aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401, colonna 17.

    L’ammontare complessivo del credito trasferito ai soci dovrà essere indicato nel rigo RU10 della sezione I del quadro RU dello stesso modello.  L’importo esposto nel rigo RU10 va riportato anche nella sezione VI-B, indicando l’importo attribuito ai soci e l’anno d’insorgenza del credito trasferito.

    Il socio della società di persone deve indicare il credito nel rigo RU3, dandone poi evidenza nella sezione VI-A (righi RU501-RU505).

    Nel caso di impresa familiare, il titolare dell’impresa indica nei righi RU5 e RS401 del modello “Redditi Pf 2022” il bonus spettante al lordo della quota assegnata ai collaboratori, dato che non va indicato, e inserisce nei righi da RU6 a RU12 gli importi relativi agli utilizzi e/o ai residui dello stesso credito, con esclusivo riferimento alla sola quota di credito di propria spettanza, avendo altresì cura di barrare, a tal fine, la casella posta al rigo RU12 col. 1.

    Il collaboratore dell’impresa familiare, invece, riporta la quota di credito d’imposta ricevuta nel quadro RU, rigo RU3 della dichiarazione analogamente alle indicazioni fornite ai soci della società di persone, indicando nella colonna 4 della sezione VI-A il codice fiscale del titolare dell’impresa familiare.

  • 4526 - Credito d'imposta sisma - Indicazione nel modello unico, faq dell'agenzia delle entrate

    https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/faq-redditi-persone-fisiche-2022-intermediari

     

    Risposte alle domande più frequenti

    Esposizione del credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno in caso di impresa familiare

    Domanda

    Quali sono le corrette modalità di esposizione del credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno (codice credito C4) nei modelli Redditi SP e PF 2022, da parte di un soggetto che trasferisce il credito per trasparenza ex art. 5 TUIR e da parte del soggetto che lo riceve, in particolare nel caso di impresa familiare?

    Risposta

    La società di persone che attribuisce il credito d’imposta ai propri soci indica l’intero credito spettante nel quadro RU della propria dichiarazione Redditi SP, rigo RU5, col. 3, riportando lo stesso importo nel prospetto aiuti di Stato presente nel quadro RS (rigo RS401, col. 17), ed indica poi l’ammontare complessivo del credito trasferito ai soci nel rigo RU10 della sezione I del quadro RU del modello SP.  L’importo esposto nel rigo RU10 va riportato anche nella sezione VI-B, indicando l’importo attribuito ai  soci e l’anno d’insorgenza del credito trasferito.

    Il socio della società di persone deve indicare il credito nel rigo RU3, dandone poi evidenza nella sezione VI-A (righi RU501-RU505).

     

    Nel caso d’impresa familiare,il titolare dell’impresaindica nei righi RU5 e RS401del modello REDDITI PF 2022 l’importo del credito d’imposta maturato spettate all’impresa, al lordo della quota attribuita ai propri collaboratori (senza quindi esporre il dato di tale quota) e inserisce nei righi da RU6 a RU12 gli importi relativi agli utilizzi e/o ai residui del predetto credito, con esclusivo riferimento alla sola quota di credito di propria spettanza, avendo altresì cura di barrare, a tal fine, la casella posta al rigo RU12 col. 1.

     

    Il collaboratore dell’impresa familiare, invece, riporta la quota di credito d’imposta ricevuta nel quadro RU, rigo RU3, della propria dichiarazione, in modo analogo a quanto previsto per i soci della società di persone, indicando nella colonna 4 della sezione VI-A il codice fiscale del titolare dell’impresa familiare.

    Credito d'imposta investimenti in beni strumentali 4.0

    Domanda

    Un’impresa ha acquistato un bene strumentale nuovo Transizione 4.0 (allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016) entrato in funzione nel corso del 2021 che, però, viene interconnesso nel 2022.

    In base al comma 1059 della citata legge n. 232 del 2016, l’impresa ha fruito del credito d’imposta in misura ridotta (nel caso di specie, 10 per cento del costo sostenuto) dall’anno di entrata in funzione del bene, ovverosia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”), atteso che la fruizione del credito d’imposta in misura piena (50 per cento) decorre, per espressa previsione normativa, dall’anno dell’avvenuta interconnessione.

    Con riferimento al caso descritto, si chiede di sapere come va compilato il quadro RU della dichiarazione dei redditi.

    Risposta

    Nell’ipotesi prospettata, l’impresa deve compilare il quadro RU del modello REDDITI 2022 indicando nel rigo RU1 il codice credito 2L, ossia il codice corrispondente alla tipologia dei beni agevolabili Transizione 4.0. Le istruzioni per la compilazione del suddetto quadro, infatti, precisano che: “I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di be­ni agevolabili”. L’individuazione del codice credito da utilizzare prescinde, quindi, sia dall’entrata in funzione del bene sia dall’avvenuta interconnessione dello stesso. Inoltre, l’impresa deve riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni e nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontare complessivo del costo sostenuto. Resta fermo che sebbene il credito sia indicato per l’intero ammontare (pari al 50 per cento del costo sostenuto) lo stesso è utilizzabile in misura non superiore al 10 per cento del predetto costo (come fosse un bene ordinario), per la quota annuale pari a un terzo. Quindi, nel rigo RU12 del modello REDDITI 2022 va indicato il credito residuo che sarà riportato nel successivo modello REDDITI 2023.

    Il credito in misura piena sarà fruibile dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

    Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa deve utilizzare il codice tributo “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n.  178/2020”, corrispondente alla natura degli investimenti realizzati, valorizzando il campo “anno di riferimento” con l’anno di entrata in funzione del bene. A seguito dell’intervenuta connessione, il predetto campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata.

    Qualora per la compensazione sia stato erroneamente utilizzato il codice tributo 6935, l’impresa può chiedere in qualsiasi momento (anche dopo aver ricevuto l’eventuale comunicazione d’irregolarità) la correzione del modello F24 tramite CIVIS oppure direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate, senza applicazione di sanzioni.

    Nel caso particolare in cui l’impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non verrà mai interconnesso, l’importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili Transizione 4.0., avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata “Vedere istruzioni”.

    Credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici

    Domanda

    Il credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8), la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2021, andava esposto nel quadro RU di tale modello con il codice credito E3.

    Al riguardo, poiché nel modello Redditi 2022 non è possibile compilare il rigo RU5 con riferimento al codice credito E3 (mentre resta possibile indicare nel rigo RU2 l’eventuale credito residuo della precedente dichiarazione), si chiede di sapere in quale dichiarazione dei redditi va indicato il credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 la cui fruizione è stata autorizzata successivamente al termine di presentazione del modello Redditi 2021.

    Risposta

    Il credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020 nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, la cui fruizione è stata autorizzata successivamente al termine di presentazione del modello Redditi 2021, dovrà essere esposto nel quadro RU del modello Redditi 2023 utilizzando il codice credito E3.

  • 4539 - Credito d'imposta Mezzogiorno e Sisma: come compilare il modello redditi 2022 nell'ipotesi di impresa familiare (www.ateneoweb.com - 23.9.2022)

    LINK

  • 4541 - Credito d'imposta Zes (sisma e mezzogiorno): Investimento agevolabile parzialmente incluso in una zona ZES (AE risposta nr.132 del 23.1.2023)

    L'agevolazione può essere ottenuta solo per gli investimenti nella parte dello stabilimento localizzata nel territorio agevolabile.


     Risposta n. 132 del 23/01/2023

    Articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2017 - Credito di imposta ZES - pdf


    Quesito

    La Alfa Srl con socio unico (di seguito anche ''Società'' o ''istante'') riferisce di  essere proprietaria di un «opificio industriale contraddistinto al foglio ........., p.lle ....  e.... Le predette particelle risultano inserite nell'elenco dei comuni inclusi nella Zes  della regione Puglia come ''particelle parzialmente incluse''». Alla luce di tale circostanza, l'istante chiede chiarimenti in ordine alla possibilità  di fruire dei vantaggi previsti per chi effettua investimenti nelle ZES e, in particolare, del credito d'imposta disciplinato dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 20 giugno  2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123

    Parere dell'Agenzia delle Entrate

    Qualora l'investimento agevolabile, dunque, sia realizzato da soggetti operanti su  territorio parzialmente incluso in una ZES, il bonus qui in esame compete solo per le  spese riferibili alla parte effettivamente localizzata nella stessa ZES


    WWW.FISCOOGGI.IT - 23/1/2023

    Investimenti dentro e fuori la Zes,
    tax credit solo per quelli in “Zona”

    La circostanza che una struttura produttiva sia ubicata su particelle parzialmente incluse nell'area depressa, e quindi, agevolata, non è di per sé ostativa all'accesso al credito d'imposta

    immagine generica illustrativa

    Qualora l'investimento nella Zona economica speciale sia realizzato su un territorio parzialmente incluso nella stessa Zes, il credito d’imposta previsto dall’articolo 5, comma 2, del Dl n. 91/2017, compete solo per le spese riferibili alla parte effettivamente ivi localizzata. Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 132 del 23 gennaio 2023, indirizzata a una società proprietaria di un opificio industriale contraddistinto in Catasto da particelle solo parzialmente incluse nella Zona economica speciale.
    Questa, come si intuisce, chiede la possibilità di fruire del bonus in argomento, il quale consiste in un credito d’imposta, concesso per gli investimenti effettuati in specifiche aree territoriali individuate e delimitate, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

    In relazione alla questione in esame, come anticipato, l’Agenzia ritiene che, al ricorrere di tutti i presupposti normativamente previsti, la circostanza che una struttura produttiva sia ubicata su “particelle parzialmente incluse” nell'area della Zes non sia di per sé ostativa all'accesso al credito d'imposta in questione.

    Tuttavia, in coerenza con la ratio delle disposizioni alla base dell’agevolazione, che è quella di creare condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché per l'insediamento di nuove imprese, anche attraverso una fiscalità di vantaggio e della stretta connessione con il territorio specifico di riferimento, devono ritenersi agevolabili esclusivamente quegli investimenti ''localizzati'', anche parzialmente, in strutture produttive ricadenti nelle porzioni di particelle incluse nella Zes.

    Pertanto, il contribuente beneficiario del bonus dovrà distinguere la quota di spese riferibile ai predetti interventi in termini di fatturazione o a mezzo di un'apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità.

  • 4542 - Credito d'imposta sud (sisma): Qualificazione di "sede operativa" quale "sede produttiva" nel settore delle telecomunicazioni che sono organizzate a rete (AD risposta nr.133 del 23.1.2023)

    In questo caso l'agenzia delle entrate, dopo aver ottenuto il parere del MISE, ha dovuto revocare la risposta nr.68 del 2022.


    Risposta n. 133 del 23/01/2023

    Articolo 1, commi 98–108, della legge n. 208 del 2015 (bonus sud) - Qualificazione di ''sede operativa'' quale ''sede produttiva'' ai fini dell'accesso al credito d'imposta per il settore delle telecomunicazioni - Revoca della risposta all'interpello n. 68 del 2022 - pdf

    Parere del Mise

    Con  particolare  riferimento  al  primo  quesito,  concernente  l'ammissibilità  dell'investimento realizzato dall'istante al credito, il Ministero ha espressamente ritenuto     Pagina 3 di 7 ammissibili gli investimenti effettuati nelle singole strutture produttive (comunali/ provinciali) in cui la Società ha  realizzato gli impianti BTS  (antenne), precisando, in  proposito, come «la fattispecie delle BTS (Base Transceiver Station) sia riconducibile al concetto di ''struttura produttiva'', dal momento che le strutture organizzative articolate ''a rete'' ­ quali le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ­ si fondano sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture nei vari territori e nei singoli comuni.».

    Parere delll'Agenzia delle Entrate

    Infatti, partendo dalla nozione di ''struttura operativa'' contenuta nella circolare  n.  34/E  del  2016,  non  è  risultato  evidente  che  la  stessa  ''Sede  Operativa  Sud''  svolgesse all'interno della compagine aziendale ''funzioni autonome''; dalle informazioni  disponibili emergeva piuttosto lo svolgimento, da parte di quest'ultima, di ''funzioni di  coordinamento''  che  fanno  parte  integrante  del  medesimo  ''processo  produttivo'',  finalizzato alla fornitura dei sevizi di telecomunicazione, svolti su scala nazionale dalla  società.

    Di  conseguenza,  sulla  base  delle  informazioni  disponibili  e  nel  rispetto  delle  competenze della scrivente, si è ritenuto che la Società non avesse sufficientemente dimostrato che la ''sede Operativa Sud'', pur se localizzata in una delle regioni ammissibili  al  credito  d'imposta,  fosse  qualificabile  come  vera  e  propria  ''struttura  produttiva''  autonoma, quale presupposto dell'ammissibilità al beneficio.

    Ciò premesso, con il parere reso con nota prot. ... del ..., la Direzione Generale  per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali­Divisione I del Ministero dello Sviluppo economico (oggi, come già sopra evidenziato, Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy),  rispondendo  all'analogo  quesito  proposto  dalla  società, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, ha invece ritenuto ammissibili  gli investimenti effettuati nelle singole strutture produttive (comunali/provinciali) in cui la Società ha realizzato gli impianti BTS (antenne), precisando, in particolare, che «la fattispecie delle BTS (Base Transceiver Station) sia riconducibile al concetto di  ''struttura produttiva'', dal momento che le strutture organizzative articolate ''a rete'' ­ quali le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ­ si fondano sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture nei vari territori e nei singoli comuni.».

    Ad ulteriore chiarimento di quanto affermato nel predetto parere tecnico, con la successiva nota prot. ... del ..., il citato dicastero ha precisato che le imprese esercenti  attività  di  fornitura  di  reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica  ­  come  la  società  istante ­ «si fondano sostanzialmente sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture (produttive) nei vari territori e nei singoli comuni; di conseguenza, gli investimenti effettuati per garantire il collegamento tramite posa di fibra ottica e antenne/BTS (Base Transceiver Station) sono riconducibili alla nozione di beni strumentali destinati ad autonome strutture produttive e risultano ammissibili al credito d'imposta».

    Tanto premesso, preso atto della posizione espressa nei citati pareri ­ con i quali il MISE, in considerazione della particolarità delle strutture organizzative articolate ''a rete'', ha individuato nelle antenne/stazioni BTS (Base Transceiver Station) la sussistenza  dei requisiti necessari per la loro riconducibilità alla definizione di autonoma ''struttura  produttiva'',  quale  presupposto  indispensabile  ai  fini  del  riconoscimento  del  credito  d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108 della legge 28 dicembre 2015, n.208  ­ si deve considerare revocata la precedente risposta all'interpello n. 68 del 2022.

    Quanto  agli  ulteriori  quesiti  originariamente  proposti  (relativi,  in  particolare,  alla riconducibilità degli Investimenti ad un ''unico'' Progetto di Investimento riferibile  esclusivamente  alla  Sede  Operativa  Sud  ed  all'identificazione  delle  specifiche  spese  ammissibili al beneficio del Credito d'Imposta), stante l'imprescindibilità di valutazioni     Pagina 7 di 7 di  carattere  tecnico,  si  ritiene  che  gli  stessi  siano  esclusi  dall'area  di  applicazione  dell'interpello e devono essere dichiarati inammissibili (cfr. Circolare 31/E del 23 dicembre 2020), come, peraltro, confermato dalla circostanza che con le sopra citate note  il MISE  (rectius, Ministero per le imprese e per il made in  Italy) ha  fornito  riscontro  altresì agli ulteriori dubbi sollevati dall'interpellante. 

  • 4543 - Credito d'imposta sud (sisma): ammesse le società di consulenza (AE risposta nr.145 del 23.1.2023)

    Le società di consulenza sono ammesse e le nozioni di "struttura produttiva" o di "stabilimento" non rappresentano un motivo ostativo all'applicazione del beneficio.


     Risposta n. 145 del 23/01/2023

    Credito d'imposta investimenti Zone Economiche Speciali – ZES di cui all'articolo 1, commi 98–108, della legge n. 208 del 2015 e all'articolo 5 del decreto legge n. 91 del 2017 - Applicabilità alle società operanti nel settore dei servizi di consulenza - pdf


    Parere dell'agenzia delle entrate

    ....

    Ciò premesso, con riferimento al quesito n. 1, si osserva che l'ambito soggettivo  di applicazione dell'agevolazione è individuato dal primo periodo del comma 98, ai sensi      del quale il credito di imposta è attribuito alle ''imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite'' delle regioni del Mezzogiorno sopra menzionate ''fino al 31 dicembre 2022''.

    Come chiarito anche con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, destinatari di  tale  beneficio  sono  tutti  i  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa,  individuabili  in  base  all'articolo  55  del  TUIR,  indipendentemente  dalla  natura  giuridica  assunta,  purché  effettuino nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Quanto alla nozione di ''struttura produttiva'', nella  circolare viene precisato che la stessa individua ogni singola unità locale o stabilimento,  ubicati  nei  territori  richiamati  dal  comma  98,  in  cui  il  beneficiario  esercita  l'attività  d'impresa. Essa si identifica come l'insieme di tutti i beni  facenti parte del medesimo  processo  produttivo  dell'impresa  che  sono  ubicati  nel  territorio  dello  stesso  comune  anche se diversamente dislocati (cfr. par. 3)

    Inoltre, nel precisare che sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti  nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non  residenti,  il  predetto  documento  di  prassi  ha,  altresì,  chiarito  che,  in  assenza  di  un'espressa esclusione normativa, possono beneficiare della misura agevolativa anche gli  enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.

    Infine, per espressa previsione del comma 100, ''l'agevolazione non si applica ai  soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione  e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo''.

    Al riguardo, considerato il riferimento generico del comma 98 alle ''imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi'', quali destinatari del beneficio, e  tenuto conto che il riferimento alle categorie escluse dall'applicazione dell'agevolazione  è contenuto in un elenco tassativo (di cui al comma 100) ­ nel quale non sono ricomprese  le imprese operanti nel settore della prestazione di servizi ­ si ritiene che la disciplina  agevolativa possa essere applicata, in linea generale ed astratta, anche alle società che,  come l'istante, operano nel settore dei servizi di consulenza.

    Si  ritiene, in particolare, che il  riferimento normativo alle nozioni di  ''struttura  produttiva'' o di ''stabilimento'' ­ che, come osservato dalla società istante, sembrerebbe  avere ad oggetto esclusivo le imprese operati nel settore industriale ­ non costituisca, di  per sé, un motivo ostativo all'applicazione del beneficio anche alle imprese non operanti  in  tale  settore.  Ciò,  in  perfetta  coerenza  con  l'indirizzo  interpretativo  assunto  dalla  scrivente nella citata circolare n. 34/E del 2016 in ordine alla possibilità che gli ''enti non  commerciali'' possono beneficiare della misura, in riferimento all'attività commerciale  eventualmente esercitata.

  • 4544 - Credito d'imposta sud (e sisma): investimento iniziale, sintesi della norma (AE risposta n.145 del 23.1.2023)

    Viene riportata la normativa e la prassi senza aggiungere niente di nuovo.


     


    Quesito

    In  particolare,  considerato  che  i  predetti  investimenti  consistono,  in  sostanza,  nell'acquisto di attrezzature di ufficio e nella realizzazione di opere di ristrutturazione finalizzate all'adattamento dei locali destinati ad uffici, oggetto di contratto di sub concessione, e che dalla lettura della norma, si evince che gli investimenti agevolabili  sono quelli: (i) destinati a ''strutture produttive'' (già esistenti o che vengono impiantate  nel territorio), (ii) facenti parte di un ''progetto di investimento iniziale'' (che presuppone,  ad esempio, la creazione o l'ampiamento di uno stabilimento o la diversificazione della  produzione),  (iii)  aventi  ad  oggetto  l'acquisto,  anche  mediante  contratti  di  locazione  finanziaria,  di  beni  strumentali  nuovi  e  che  tali  beni  siano  macchinari,  impianti  e  attrezzature varie, la società chiede di sapere

    ...

    2. se gli investimenti descritti nella fattispecie rappresentata possano qualificarsi  come un ''investimento iniziale'';

    ...

    Parere

    Con  riferimento al quesito n. 2, con il quale la società chiede di sapere se gli  investimenti  descritti  nell'interpello  possano  qualificarsi  come  ''investimento iniziale''  ­  inteso,  in  particolare,  nella  sua  accezione  di  ''ampliamento  della  capacità  di  uno  stabilimento  esistente''  ­ occorre  precisare  in  via  preliminare  (come  già  ribadito  in  altri  documenti  di  prassi,  tra  cui  la  risposta  all'interpello  n.  322  del  2020,  peraltro  citata  dall'istante)  che  la  sussistenza  di  tale  requisito  implica  valutazioni  di  ordine   tecnico ­fattuale che esulano dall'ambito applicativo dell'istituto dell'interpello ai sensi  dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.

    Pertanto,  nel  sottolineare  come,  in  riferimento  al  quesito  in  esame,  l'istanza  proposta sia da considerare inammissibile, si ritiene opportuno, in ogni caso, fare rinvio,  al di là dei profili di inammissibilità, alla disciplina (nazionale ed europea) rilevante sul  punto, nonché ai chiarimenti di prassi che costituiscono un utile riferimento al fine di  orientare i potenziali beneficiari nella corretta applicazione della misura agevolativa alla  fattispecie concreta, valutabile nella sua effettiva e complessa articolazione, soltanto in sede di accertamento.

    Il comma  99, che individua la tipologia  di investimenti  per i  quali è  possibile  fruire  dell'agevolazione,  prevede che ''sono  agevolabili  gli investimenti, facenti  parte  di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e  attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio''.

    La circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, paragrafo 3, ha precisato che, in base al  dettato normativo, risultano agevolabili gli investimenti:     

     ­ - in macchinari, impianti e attrezzature varie;

    - funzionali alla realizzazione di un «investimento iniziale», definito, in base  alla normativa comunitaria sopra citata come un investimento afferente: ­

    -  ''alla creazione di un nuovo stabilimento'',

    - ­ ''all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente''

    ­ ''alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai  fabbricati  precedentemente  o  a  un  cambiamento  fondamentale  del  processo  produttivo complessivo di uno stabilimento esistente

    ­ - ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE (tra le quali non è compresa la ...) quelli a favore di una nuova attività  economica (cfr. articolo 2, punto 49 e 51, articolo 2, del regolamento citato).

    La  medesima  circolare  ha  altresì  precisato  che i  beni  oggetto  di investimento  devono caratterizzarsi per il requisito della ''strumentalità'' rispetto all'attività esercitata  dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta e che, conseguentemente, i beni devono  essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno  del processo produttivo dell'impresa. Con  riferimento ai beni ammissibili, inoltre, gli  stessi devono soddisfare il requisito della ''novità'', essendo esclusi dall'agevolazione i  beni a qualunque titolo già utilizzati. Infine, l'agevolazione non spetta per gli investimenti  di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati ''investimenti  iniziali''.

  • 4545 - Credito d'imposta mezzogiorno (sisma) - La voce B.1.7, migliorie su beni di terzi, non è ammessa (AE - Risposta nr.145 del 23.1.2023)

     


    Risposta n. 145 del 23/01/2023

    Credito d'imposta investimenti Zone Economiche Speciali – ZES di cui all'articolo 1, commi 98–108, della legge n. 208 del 2015 e all'articolo 5 del decreto legge n. 91 del 2017 - Applicabilità alle società operanti nel settore dei servizi di consulenza - pdf


    Quesito

    A parere della Società, in particolare, al  fine di individuare i beni agevolabili,  occorre  fare  riferimento  alla  classificazione  in  base  all'OIC  16  ''Immobilizzazioni  materiali'', in coerenza con quanto già stabilito dalle precedenti versioni del credito (i.e. ''Credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate'' di  cui all'art. 1, commi 271­279 L. 296 del 2006), ancorché le rispettive normative abbiano  fornito  una  classificazione  puntuale  delle  classi  di  Stato  patrimoniale  cui  dovevano  appartenere i beni strumentali agevolabili.

    Inoltre, la Società ritiene che siano agevolabili anche i beni che sotto un profilo  oggettivo rientrano nella predetta classificazione, ma che, per situazioni di fatto, debbano  essere  classificate  come  ''Migliorie  su  beni  di terzi''  (e.g. installazioni  di impianti  su  un immobile in locazione) in quanto, come chiarito dal principio contabile, non hanno  autonomia funzionale.

    In  sintesi,  la  Società  ritiene  che  le  classi  di  asset  agevolabili  possano  essere  le medesime  e,  pertanto, l'investimento  sia  agevolabile  nei limiti  del  valore  dei  beni  classificati nelle classi sopracitate (i.e. voci B.II.2 e B.II.3 e voce B.I.7 per le migliorie  su  beni  di  terzi  aventi  ad  oggetto  impianti,  macchinari  e  attrezzature  industriali  e  commerciali).

     

    Parere dell'agenzia delle entrate

    Per  quanto  attiene  al  quesito  n.  3,  con  cui  la  società  ha  chiesto  di  sapere  se  gli  investimenti  in  lavori  di  adeguamento  locali  e  dotazione  dell'attrezzatura  per  lo  svolgimento dell'attività possano rientrare tra ''macchinari, impianti e attrezzature varie'',  al fine di fruire dell'agevolazione, si osserva quanto segue.

    Come sopra accennato, ai sensi del comma 99, articolo 1, Legge n. 208 del 2015,  sono considerati agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto di ''macchinari, impianti  e attrezzature varie''. Al  fine di individuare la tipologia di beni agevolabili, pertanto,   occorre  fare  riferimento  alla  corretta  classificazione  degli  stessi in  bilancio,  secondo  quanto previsto dalla normativa civilistica e nel rispetto dei corretti principi contabili.

    Secondo quanto disposto dall'articolo 2424 del codice civile, le immobilizzazioni  materiali, da iscrivere alla classe B, sottoclasse II, dell'attivo dello stato patrimoniale,  comprendono, tra l'altro, la voce 2) ''Impianti e macchinario'' e la voce 3) ''Attrezzature  industriali e commerciali''

    In base al principio contabile nazionale OIC n. 16 ''Immobilizzazioni materiali'',  paragrafo 21, la voce BII2 ''impianti e macchinario'' può comprendere: ­

    - impianti generici: sono gli impianti non legati alla tipica attività della società  (ad esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme); ­

    -  impianti  specifici:  sono  gli  impianti  legati  alle  tipiche  attività  produttive  dell'azienda; ­

    - altri impianti (ad esempio: forni e loro pertinenze); ­

    - macchinario automatico e macchinario non automatico: si tratta di apparati in  grado di svolgere da sé  (automatico) ovvero con ausilio di persone  (semiautomatico)  determinate operazioni.

    La voce BII3 ''attrezzature industriali e commerciali'', di cui al paragrafo 22, può  comprendere:

    - ­ attrezzature: sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento  o lo  svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso  (ad esempio:  attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa);

    ­ - attrezzatura  varia, legata  al  processo  produttivo  o  commerciale  dell'impresa,  completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per  un più rapido ciclo d'usura; comprende convenzionalmente gli utensili.

    Con  riferimento  alla  fattispecie  rappresentata,  la  Società  ritiene  che  siano  agevolabili,  oltre  ai  beni  classificati  nelle  classi  sopracitate  (i.e.  voci B.II.2  e B.II.3)  anche  ''i  beni  che  sotto  un  profilo  oggettivo  rientrano  nella  predetta  classificazione,  ma che, per situazioni di fatto, debbano essere classificate come ''Migliorie su beni di  terzi'' (e.g. installazioni di impianti su un immobile in locazione) in quanto, come chiarito  dal principio contabile, non hanno autonomia funzionale'', classificati nella voce B.II.7.

    Al  riguardo,  nel  ritenere  che  la  soluzione  proposta  dall'istante  non  sia  condivisibile,  si  fa  osservare  che la  disposizione in  commento  ha  carattere tassativo;  pertanto,  restano esclusi dall'agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio  diverse da quelle sopra descritte, richiamate espressamente nella norma agevolativa.

    Tutto ciò premesso, per beneficiare dell'agevolazione in argomento, la società dovrà valutare se, in concreto, l'investimento volto all'apertura di un nuovo ufficio, come descritto nell'interpello, faccia parte di un ''progetto di investimento iniziale'', e se i beni  acquisiti nell'ambito del predetto investimento siano iscrivibili alla classe B, sottoclasse  II, dell'attivo dello stato patrimoniale, alla voce 2) ''Impianti e macchinario'', o alla voce  3) ''Attrezzature industriali e commerciali'', fermo restando, ovviamente, la presenza di  tutti gli altri requisiti previsti dalle norme di riferimento

     

     

     

  • 4565 - Credito d'Imposta Sisma (e Mezzogiorno): mancata indicazione nel modello Unico (Il Sole 24 Ore - 14/11/2022)

    Il quesito nr. 2228 del 14.11.2022 esamina la problematica della mancata indicazione in unico ed i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa.

    Viene richiamato questo interpello dell'agenzia delle entrate.

     

  • 4567 - Credito d'imposta mezzogiorno (e sisma): le "centrali Pop" sono sedi produttive, revoca della risposta nr.69 del 2022 (Agenzia delle Entrate - risposta n.281 del 4/4/2023)

     Risposta n. 281 del 4/04/2023

    Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 (bonus Sud). Qualificazione delle ''Centrali PoP'' localizzate nelle regioni del Mezzogiorno quali ''sedi produttive'' ai fini dell'accesso al credito d'imposta per il settore delle telecomunicazioni. Revoca della risposta all'interpello n. 69 del 2022 - pdf


    Ancora una marcia indietro dell'agenzia delle entrate che a seguito di un parere del Mise ha dovuto revocare la risposta nr.69 del 2022.

    Era già accaduto con la risposta n.133 del 23.1.2023, relativa agli impianti-antenne, ha dovuto revocare la precedente risposta n.68/2022.

     


    Risposta n. 281/2023
    OGGETTO:
    Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 (bonus Sud). Qualificazione delle ''Centrali PoP'' localizzate nelle regioni del Mezzogiorno quali ''sedi produttive'' ai fini dell'accesso al credito d'imposta per il settore delle telecomunicazioni. Revoca della risposta all'interpello n. 69 del 2022

    Parere dell'agenzia delle entrate

    ...

    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    Si fa presente preliminarmente che con la precedente istanza di interpello la Società, rappresentando l'originaria declaratoria di non competenza del Ministero previamente investito della questione, ha chiesto conferma di poter beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, commi 98108, della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e successive modificazioni, in relazione ad investimenti posti in essere a partire dal 2016, ''finalizzati ad ampliare la propria rete e ad incrementare la velocità di connessione dei servizi resi ai propri clienti nelle aree del Mezzogiorno''. Nello specifico, gli investimenti potenzialmente agevolabili riguardano ''l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati ad ampliare e potenziare la rete ed i sistemi di connessione nelle seguenti regioni: Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Sardegna''.

    In base alla descrizione fornita nella suddetta istanza, in particolare, l'infrastruttura di ALFA, ''principalmente concentrata presso propri siti di telecomunicazione denominati Point of Presence (PoP)'', risulta essere organizzata sia per quanto riguarda i servizi erogati con la tecnologia di rete fissa che in riferimento ai servizi erogati con tecnologia Wireless in base ad un modello che prevede la suddivisione delle quattro ''principali funzioni che contraddistinguono l'operatività dei sistemi di telecomunicazioni'' tra:
    -le due sedi centrali di ALFA, di... e di..., che svolgono le funzioni di autenticazione dei clienti e di assegnazione delle risorse agli utenti in base al servizio richiesto e alla relativa priorità,
    -e le ''connesse Strutture Operative'', identificate con le centrali PoP Fastweb localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, che svolgono funzioni di aggregazione 
    commutazione del traffico degli utenti in base al servizio richiesto e alla relativa priorità e di abilitazione all'uscita su internet degli utenti stessi, inclusa la disponibilità locale di contenuti web tramite servizi di ''cache server OTT'', per le utenze Fastweb che accedono dalle regioni centromeridionali.

    Nella risposta al citato interpello, preso atto della declaratoria di non competenza da parte del Ministero e limitatamente ai profili di competenza, la scrivente ha ritenuto di non poter condividere la soluzione proposta dalla società per mancanza di una delle condizioni necessarie richieste dalla norma al fine di ritenere l'investimento ammissibile all'agevolazione, vale a dire la sussistenza di ''strutture produttive'' impiantate o da impiantare nei territori delle regioni assistite.

    A tal fine, la scrivente ha evidenziato come le ''Strutture Operative'', identificate con le ''centrali PoP'' localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, non siano, in sostanza, qualificabili come ''strutture produttive'' autonome, nell'accezione elaborata nella circolare n. 34 del 2016, nella misura in cui svolgono solo alcune delle funzioni che fanno parte integrante dell'intero processo di trasmissione e ricezione dei dati che contraddistingue l'operatività dei sistemi di telecomunicazione.

    Ciò premesso, con il parere reso con nota prot.... del 17 giugno 2022, la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali Divisione I , del Ministero dello Sviluppo economico (oggi, come già sopra evidenziato, Ministero delle imprese e del made in Italy), rispondendo all'analogo quesito proposto dalla società, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, ha invece ritenuto che «la fattispecie delle BTS (Base Transceiver Station) sia riconducibile al concetto di ''struttura produttiva'', dal momento che le strutture organizzative articolate ''a rete'' quali le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica si fondano sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture nei vari territori e nei singoli comuni. Pertanto, si ritiene che gli investimenti effettuati per l'acquisto di beni strumentali rispetto all'attività esercitata dall'impresa, finalizzati all'ampliamento e allo sviluppo delle strutture produttive individuate nelle BTS e situate nei territori agevolati, siano ammissibili al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1 commi da 98 a 108 della L. 208/2015, in quanto contribuiscono alla crescita delle strutture produttive dislocate nei territori agevolati».

    Ad ulteriore chiarimento di quanto affermato nel predetto parere tecnico, con la successiva nota prot.... del 7 luglio 2022, il citato dicastero ha integrato le precedenti valutazioni, precisando come «gli investimenti effettuati da Fastweb per l'ampliamento della capacità dei Point of Presence (PoP) situati nei territori agevolati contribuiscano alla crescita delle infrastrutture di telecomunicazioni, in quanto strutture produttive localizzate nei singoli comuni e debbano, perciò, essere ammessi al credito d'imposta. Si ritiene, infatti, che la nozione di ''struttura produttiva'' richieda un'interpretazione per essere applicata alle strutture organizzative articolate ''a rete'' quali sono le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica. Queste ultime si fondano sostanzialmente sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture (produttive) nei vari territori e nei singoli comuni€ di conseguenza, gli investimenti effettuati per garantire il collegamento tramite posa di fibra ottica e antenne/BTS (Base Transceiver Station) sono riconducibili alla nozione di beni strumentali destinati ad autonome strutture produttive e risultano ammissibili al credito d'imposta.

    Pertanto, si ritiene che gli investimenti effettuati per l'acquisto di beni strumentali rispetto all'attività esercitata dalle suddette imprese ''a rete'', finalizzati all'ampliamento e lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazioni situate nei territori agevolati, siano ammissibili al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'art. 1 commi da 98 a 108 della L. 208/2015, in quanto contribuiscono alla crescita delle strutture produttive dislocate nei singoli comuni agevolati».

    Tanto premesso, preso atto della posizione espressa nei citati pareri con i quali il competente Ministero ha individuato nei ''Point of Presence (PoP) situati nei territori agevolati la sussistenza dei requisiti necessari per la loro riconducibilità alla definizione di autonoma ''struttura produttiva'', quale presupposto indispensabile ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108 della legge 28 dicembre 2015, n.208 si deve considerare revocata la precedente risposta all'interpello n. 69/2022.

    Quanto agli ulteriori quesiti originariamente proposti (relativi, in particolare, all'identificazione del singolo Progetto d'investimento e delle spese ammissibili), stante l'imprescindibilità di valutazioni di carattere tecnico, si ritiene che gli stessi siano esclusi dall'area di applicazione dell'interpello e devono essere dichiarati inammissibili (cfr. Circolare 31/E del 23 dicembre 2020), come, peraltro, confermato dalla circostanza che con le sopra citate note il MISE (rectius, Ministero per le imprese e per il made in Italy) ha fornito riscontro altresì agli ulteriori dubbi sollevati dall'interpellante.

  • 4588 - Credito d'imposta Sisma (Sud) ed Industria 4.0 - DURC in regola al momento della fruizione (Agenzia delle entrate - Circolare nr.9 del 23.7.2021)

    Per Il Sole 24 Ore del 16.1.2023 la circolare nr.9 del 23.7.2021, relativa al credito d'imposta beni strumentali, si applica anche al credito d'imposta Sisma (e Sud).

    Per i crediti non dovuti la sanzione è del 30%.

    CIRCOLARE N. 9/E Roma, 23 luglio 2021

    OGGETTO: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti

     

    5.1.2 Regolarità contributiva

     

    Domanda
    Si chiede di sapere se la disponibilità di un DURC in corso di validità
    legittimi l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
    Si chiede, altresì, di chiarire quali siano le conseguenze in cui incorre il
    soggetto beneficiario del credito d’imposta nel caso di DURC non rilasciato.

    Risposta
    Fermo restando il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
    dettata dall’ultimo periodo del comma 1052 della legge di bilancio 2021, in presenza
    dei presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dalla disciplina
    agevolativa, il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora,
    alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi
    di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

    Al riguardo, si ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità
    Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito
    d’imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e
    previdenziali richiesti dalla norma.

    In proposito, si precisa che è necessario che il predetto documento risulti in
    corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in
    cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso
    in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli
    obblighi contributivi.

    Diversamente, il DURC “irregolare” (richiesto e non rilasciato oppure non
    ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d’imposta
    spettante. Nel caso in cui il credito (rectius, la quota annuale del credito d’imposta)
    sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo
    dovrà ritenersi indebito, atteso che, come sopra specificato, la regolarità contributiva
    costituisce una condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del credito
    d’imposta maturato.

    In tale evenienza, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all’obbligo di
    versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà
    applicazione la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18
    dicembre 1997, n. 471, prevista per l’utilizzo del credito di imposta «in violazione
    delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», pari al trenta per cento del
    credito utilizzato.  LA SANZIONE E' DEL 30% PER I CREDITI NON  DOVUTI
    .

     

  • 4589 - Il credito d'imposta mezzogiorno non può essere strutturale: interrogazione parlamentare nr. 5-00257 del 17 /1/2023

    FISCO E TASSE 20/1/2023

  • 4595 - Credito d'imposta sisma (e mezzogiorno) - Non è ammessa la sostituzione dei beni

    Il vincolo è di 5 anni dalla data di entrata in funzione.

     

    Legge 27 febbraio 2017, nr.18

    Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   29
    dicembre 2016, n. 243, recante interventi  urgenti  per  la  coesione
    sociale e territoriale,  con  particolare  riferimento  a  situazioni
    critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (17G00032) 
    

    (GU n.49 del 28-2-2017)

    4. Il comma 105 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
    208, e' sostituito dal seguente:
    "105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione
    entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro
    acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato
    escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
    in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a
    quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi,
    ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio
    dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da
    quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta
    e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
    beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le
    disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene
    esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato
    rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del
    presente comma e' restituito mediante versamento da eseguire entro il
    termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi
    dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi
    indicate".

     

    Agenzia delle entrate - Circolare nr.12/e del 13/4/2017

    Viene chiarito che non è più prevista la possibilità di acquistare beni della stessa categoria.

  • 4649 - Credito d'imposta Mezzogiorno, approvato il nuovo modello (www.fiscooggi.it - 1/6/2023)

    PRINCIPALE  NOVITA' (Fiscal Focus 3/6/2023)

    La grande novità del provvedimento, in ogni caso, riguarda l’introduzione di precisi limiti temporali all’invio della comunicazione per la richiesta del credito, sia per gli investimenti effettuati fino al 2022 sia per quelli effettuati nel 2023, limiti mai previsti dalle disposizioni normative che regolano l’agevolazione.

    Secondo quanto chiarito nel provvedimento, infatti, per gli investimenti:

    • effettuati fino al 31 dicembre 2022 si potrà inviare le domande per la richiesta del credito fino al 31 dicembre 2023;
    • effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 si potrà inviare la comunicazione fino al 31 dicembre 2024.

    WWW.FISCOOGGI.IT - 1/6/2023

    Normativa e prassi

    Tax credit Mezzogiorno, Zes e Zls,
    il modello si adegua alla proroga

    Dovrà essere utilizzato, dalle imprese beneficiarie, a partire da giovedì 8 giugno 2023 per comunicare gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023

    immagine generica illustrativa

    Nuova versione per il modello di comunicazione degli investimenti in beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive del Sud Italia, delle Zone economiche speciali (Zes) e delle Zone logistiche semplificate (Zls), aggiornato in seguito alla proroga del credito d’imposta prevista dall’ultima legge di Bilancio. Il nuovo modello, pubblicato insieme alle istruzioni di compilazione, dovrà essere utilizzato da giovedì 8 giugno 2023, e fino al 31 dicembre 2024, per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023.
    Per esigenze di semplificazione, inoltre, ridefiniti i termini di presentazione del precedente modello, riguardante gli investimenti realizzati dal 2016 al 2022, che dovrà essere trasmesso entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
    Le novità nel provvedimento del 1° giugno 2023 siglato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.

    Nuovo modello di comunicazione
    La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 265 e 267, della legge n. 197/2022) ha prorogato a tutto il 2023 la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle Zone economiche speciali e nelle Zone logistiche semplificate. Con la conferma della disciplina e dei relativi vantaggi fiscali, l’Agenzia ha quindi provveduto a semplificare la struttura del modello. In particolare, sono stati eliminati, nella sezione II dedicata all’indicazione dell’ammontare degli investimenti e del credito d’imposta, i vari riquadri con le annualità prestampate (dal 2016 al 2022) e sono stati sostituiti con un solo riquadro riguardante gli investimenti effettuati nell’anno agevolabile. Diversamente da quanto attualmente previsto, tale anno dovrà essere indicato nel nuovo spazio appositamente introdotto nel frontespizio. Pertanto, in caso di proroghe delle agevolazioni non sarà più necessario procedere con la modifica del modello, essendo sufficiente aggiornare il software di compilazione per consentire l’indicazione nel predetto campo della nuova annualità.

    Nel modello aggiornato, oltre al frontespizio con i dati dell’impresa e del rappresentante firmatario, la rinuncia al credito, la rettifica di una precedente comunicazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sono presenti il quadro A con i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta, il quadro B con i dati della struttura produttiva, il quadro C contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia e il quadro D con l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis.

    Invii a partire dall’8 giugno 2023
    Il modello con le spese sostenute potrà essere trasmesso a partire dal prossimo 8 giugno, direttamente dall’impresa beneficiaria o da un intermediario incaricato, tramite il software “CIM23”, che sarà disponibile sul sito dell’Agenzia.
    L’invio del modello dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2024, anno successivo a quello in cui sono avvenute le acquisizioni da parte delle imprese.
    La nuova versione dovrà essere utilizzata per i soli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023.
    I soggetti che intendono beneficiare dei crediti d’imposta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022, invece, continueranno ad utilizzare il precedente schema di domanda da inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Decorso tale termine non sarà più possibile presentare comunicazioni relative agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022 e neppure rinunce o rettifiche di precedenti comunicazioni riferite ai medesimi acquisti.

    I beneficiari dei bonus
    Possono fruire del credito d’imposta, così prorogato dalla legge di Bilancio 2023, le imprese che acquisiscono, anche mediante contratti di locazione finanziaria, macchinari, impianti o attrezzature destinati a strutture produttive nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle zone assistite della regione Abruzzo. Ugualmente accedono al bonus le aziende operanti nelle Zes, cioè in particolari zone individuate dalla normativa Ue e ritenute “meno sviluppate” e “in transizione” che includono aree portuali, e nelle Zls (analoghe zone delle regioni “più sviluppate”).

  • 4659 - Credito d'imposta mezzogiorno e sisma: i controlli sugli automezzi attrezzati (IlSole24Ore - 28/6/2023)

    LE CONTESTAZIONI SULL'ACQUISTO DEGLI AUTOMEZZI ATTREZZATI

    La circolare n.38/e dell'11 aprile 2008 rimanda all'articolo 2424 del c.c.

    IL SOLE 24 ORE: Quanto sopra, quindi, ha da sempre legittimato le imprese ad agevolare gli automezzi classificabili come mezzi d’opera o come veicoli complessi in quanto dotati di particolari attrezzature per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati o che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia, sia che siano idonei allo specifico utilizzo nei cantieri, sia che siano utilizzabili promiscuamente su strada e fuori strada.

    NEI CONTROLLI  L'AGENZIA DELLE ENTRATE  SI BASA SUGLI INTERPELLI N.542 E 544 DEL 2020 RELATIVI AL CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

    E' agevolabile la componente macchina e no l'automezzo: esempio la gru e no l'autocarro


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  • 4663 - Credito d'imposta sud e sisma: le sanzioni non vanno applicate se la modulistica non è chiara (ItaliaOggi - 21/6/2023)
    ItaliaOggi - Numero 145  del 21/06/2023
     
    Cgt Abruzzo sul legittimo affidamento

    Sanzioni ko per il bonus Sud

    Sentenza della Cgt di secondo grado dell'Abruzzo n.452/06/2023

    Nel modulistica non vi era una chiara indicazione del perimetro geografico dell'applicazione del credito d'imposta.


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