4567 - Credito d'imposta mezzogiorno (e sisma): le "centrali Pop" sono sedi produttive, revoca della risposta nr.69 del 2022 (Agenzia delle Entrate - risposta n.281 del 4/4/2023)

 Risposta n. 281 del 4/04/2023

Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 (bonus Sud). Qualificazione delle ''Centrali PoP'' localizzate nelle regioni del Mezzogiorno quali ''sedi produttive'' ai fini dell'accesso al credito d'imposta per il settore delle telecomunicazioni. Revoca della risposta all'interpello n. 69 del 2022 - pdf


Ancora una marcia indietro dell'agenzia delle entrate che a seguito di un parere del Mise ha dovuto revocare la risposta nr.69 del 2022.

Era già accaduto con la risposta n.133 del 23.1.2023, relativa agli impianti-antenne, ha dovuto revocare la precedente risposta n.68/2022.

 


Risposta n. 281/2023
OGGETTO:
Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 (bonus Sud). Qualificazione delle ''Centrali PoP'' localizzate nelle regioni del Mezzogiorno quali ''sedi produttive'' ai fini dell'accesso al credito d'imposta per il settore delle telecomunicazioni. Revoca della risposta all'interpello n. 69 del 2022

Parere dell'agenzia delle entrate

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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si fa presente preliminarmente che con la precedente istanza di interpello la Società, rappresentando l'originaria declaratoria di non competenza del Ministero previamente investito della questione, ha chiesto conferma di poter beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, commi 98108, della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e successive modificazioni, in relazione ad investimenti posti in essere a partire dal 2016, ''finalizzati ad ampliare la propria rete e ad incrementare la velocità di connessione dei servizi resi ai propri clienti nelle aree del Mezzogiorno''. Nello specifico, gli investimenti potenzialmente agevolabili riguardano ''l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati ad ampliare e potenziare la rete ed i sistemi di connessione nelle seguenti regioni: Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Sardegna''.

In base alla descrizione fornita nella suddetta istanza, in particolare, l'infrastruttura di ALFA, ''principalmente concentrata presso propri siti di telecomunicazione denominati Point of Presence (PoP)'', risulta essere organizzata sia per quanto riguarda i servizi erogati con la tecnologia di rete fissa che in riferimento ai servizi erogati con tecnologia Wireless in base ad un modello che prevede la suddivisione delle quattro ''principali funzioni che contraddistinguono l'operatività dei sistemi di telecomunicazioni'' tra:
-le due sedi centrali di ALFA, di ... e di ..., che svolgono le funzioni di autenticazione dei clienti e di assegnazione delle risorse agli utenti in base al servizio richiesto e alla relativa priorità,
-e le ''connesse Strutture Operative'', identificate con le centrali PoP Fastweb localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, che svolgono funzioni di aggregazione 
commutazione del traffico degli utenti in base al servizio richiesto e alla relativa priorità e di abilitazione all'uscita su internet degli utenti stessi, inclusa la disponibilità locale di contenuti web tramite servizi di ''cache server OTT'', per le utenze Fastweb che accedono dalle regioni centromeridionali.

Nella risposta al citato interpello, preso atto della declaratoria di non competenza da parte del Ministero e limitatamente ai profili di competenza, la scrivente ha ritenuto di non poter condividere la soluzione proposta dalla società per mancanza di una delle condizioni necessarie richieste dalla norma al fine di ritenere l'investimento ammissibile all'agevolazione, vale a dire la sussistenza di ''strutture produttive'' impiantate o da impiantare nei territori delle regioni assistite.

A tal fine, la scrivente ha evidenziato come le ''Strutture Operative'', identificate con le ''centrali PoP'' localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, non siano, in sostanza, qualificabili come ''strutture produttive'' autonome, nell'accezione elaborata nella circolare n. 34 del 2016, nella misura in cui svolgono solo alcune delle funzioni che fanno parte integrante dell'intero processo di trasmissione e ricezione dei dati che contraddistingue l'operatività dei sistemi di telecomunicazione.

Ciò premesso, con il parere reso con nota prot. ... del 17 giugno 2022, la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali Divisione I , del Ministero dello Sviluppo economico (oggi, come già sopra evidenziato, Ministero delle imprese e del made in Italy), rispondendo all'analogo quesito proposto dalla società, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, ha invece ritenuto che «la fattispecie delle BTS (Base Transceiver Station) sia riconducibile al concetto di ''struttura produttiva'', dal momento che le strutture organizzative articolate ''a rete'' quali le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica si fondano sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture nei vari territori e nei singoli comuni. Pertanto, si ritiene che gli investimenti effettuati per l'acquisto di beni strumentali rispetto all'attività esercitata dall'impresa, finalizzati all'ampliamento e allo sviluppo delle strutture produttive individuate nelle BTS e situate nei territori agevolati, siano ammissibili al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1 commi da 98 a 108 della L. 208/2015, in quanto contribuiscono alla crescita delle strutture produttive dislocate nei territori agevolati».

Ad ulteriore chiarimento di quanto affermato nel predetto parere tecnico, con la successiva nota prot. ... del 7 luglio 2022, il citato dicastero ha integrato le precedenti valutazioni, precisando come «gli investimenti effettuati da Fastweb per l'ampliamento della capacità dei Point of Presence (PoP) situati nei territori agevolati contribuiscano alla crescita delle infrastrutture di telecomunicazioni, in quanto strutture produttive localizzate nei singoli comuni e debbano, perciò, essere ammessi al credito d'imposta. Si ritiene, infatti, che la nozione di ''struttura produttiva'' richieda un'interpretazione per essere applicata alle strutture organizzative articolate ''a rete'' quali sono le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica. Queste ultime si fondano sostanzialmente sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture (produttive) nei vari territori e nei singoli comuni€ di conseguenza, gli investimenti effettuati per garantire il collegamento tramite posa di fibra ottica e antenne/BTS (Base Transceiver Station) sono riconducibili alla nozione di beni strumentali destinati ad autonome strutture produttive e risultano ammissibili al credito d'imposta.

Pertanto, si ritiene che gli investimenti effettuati per l'acquisto di beni strumentali rispetto all'attività esercitata dalle suddette imprese ''a rete'', finalizzati all'ampliamento e lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazioni situate nei territori agevolati, siano ammissibili al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'art. 1 commi da 98 a 108 della L. 208/2015, in quanto contribuiscono alla crescita delle strutture produttive dislocate nei singoli comuni agevolati».

Tanto premesso, preso atto della posizione espressa nei citati pareri con i quali il competente Ministero ha individuato nei ''Point of Presence (PoP) situati nei territori agevolati la sussistenza dei requisiti necessari per la loro riconducibilità alla definizione di autonoma ''struttura produttiva'', quale presupposto indispensabile ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108 della legge 28 dicembre 2015, n.208 si deve considerare revocata la precedente risposta all'interpello n. 69/2022.

Quanto agli ulteriori quesiti originariamente proposti (relativi, in particolare, all'identificazione del singolo Progetto d'investimento e delle spese ammissibili), stante l'imprescindibilità di valutazioni di carattere tecnico, si ritiene che gli stessi siano esclusi dall'area di applicazione dell'interpello e devono essere dichiarati inammissibili (cfr. Circolare 31/E del 23 dicembre 2020), come, peraltro, confermato dalla circostanza che con le sopra citate note il MISE (rectius, Ministero per le imprese e per il made in Italy) ha fornito riscontro altresì agli ulteriori dubbi sollevati dall'interpellante.