4544 - Credito d'imposta sud (e sisma): investimento iniziale, sintesi della norma (AE risposta n.145 del 23.1.2023)

Viene riportata la normativa e la prassi senza aggiungere niente di nuovo.


 


Quesito

In  particolare,  considerato  che  i  predetti  investimenti  consistono,  in  sostanza,  nell'acquisto di attrezzature di ufficio e nella realizzazione di opere di ristrutturazione finalizzate all'adattamento dei locali destinati ad uffici, oggetto di contratto di sub concessione, e che dalla lettura della norma, si evince che gli investimenti agevolabili  sono quelli: (i) destinati a ''strutture produttive'' (già esistenti o che vengono impiantate  nel territorio), (ii) facenti parte di un ''progetto di investimento iniziale'' (che presuppone,  ad esempio, la creazione o l'ampiamento di uno stabilimento o la diversificazione della  produzione),  (iii)  aventi  ad  oggetto  l'acquisto,  anche  mediante  contratti  di  locazione  finanziaria,  di  beni  strumentali  nuovi  e  che  tali  beni  siano  macchinari,  impianti  e  attrezzature varie, la società chiede di sapere

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2. se gli investimenti descritti nella fattispecie rappresentata possano qualificarsi  come un ''investimento iniziale'';

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Parere

Con  riferimento al quesito n. 2, con il quale la società chiede di sapere se gli  investimenti  descritti  nell'interpello  possano  qualificarsi  come  ''investimento iniziale''  ­  inteso,  in  particolare,  nella  sua  accezione  di  ''ampliamento  della  capacità  di  uno  stabilimento  esistente''  ­ occorre  precisare  in  via  preliminare  (come  già  ribadito  in  altri  documenti  di  prassi,  tra  cui  la  risposta  all'interpello  n.  322  del  2020,  peraltro  citata  dall'istante)  che  la  sussistenza  di  tale  requisito  implica  valutazioni  di  ordine   tecnico ­fattuale che esulano dall'ambito applicativo dell'istituto dell'interpello ai sensi  dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.

Pertanto,  nel  sottolineare  come,  in  riferimento  al  quesito  in  esame,  l'istanza  proposta sia da considerare inammissibile, si ritiene opportuno, in ogni caso, fare rinvio,  al di là dei profili di inammissibilità, alla disciplina (nazionale ed europea) rilevante sul  punto, nonché ai chiarimenti di prassi che costituiscono un utile riferimento al fine di  orientare i potenziali beneficiari nella corretta applicazione della misura agevolativa alla  fattispecie concreta, valutabile nella sua effettiva e complessa articolazione, soltanto in sede di accertamento.

Il comma  99, che individua la tipologia  di investimenti  per i  quali è  possibile  fruire  dell'agevolazione,  prevede che ''sono  agevolabili  gli investimenti, facenti  parte  di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e  attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio''.

La circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, paragrafo 3, ha precisato che, in base al  dettato normativo, risultano agevolabili gli investimenti:     

 ­ - in macchinari, impianti e attrezzature varie;

- funzionali alla realizzazione di un «investimento iniziale», definito, in base  alla normativa comunitaria sopra citata come un investimento afferente: ­

-  ''alla creazione di un nuovo stabilimento'',

- ­ ''all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente''

­ ''alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai  fabbricati  precedentemente  o  a  un  cambiamento  fondamentale  del  processo  produttivo complessivo di uno stabilimento esistente

­ - ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE (tra le quali non è compresa la ...) quelli a favore di una nuova attività  economica (cfr. articolo 2, punto 49 e 51, articolo 2, del regolamento citato).

La  medesima  circolare  ha  altresì  precisato  che i  beni  oggetto  di investimento  devono caratterizzarsi per il requisito della ''strumentalità'' rispetto all'attività esercitata  dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta e che, conseguentemente, i beni devono  essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno  del processo produttivo dell'impresa. Con  riferimento ai beni ammissibili, inoltre, gli  stessi devono soddisfare il requisito della ''novità'', essendo esclusi dall'agevolazione i  beni a qualunque titolo già utilizzati. Infine, l'agevolazione non spetta per gli investimenti  di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati ''investimenti  iniziali''.