CODICE DEGLI INCENTIVI - Dlgs n.184 del 27/11/2025, entrata in vigore 1.1.2026
NORMATIVA
RASSEGNA STAMPA e NEWS
4593 - L’impresa che delocalizza non sempre perde gli aiuti (Il Sole 24 Ore 11/12/2025)
APPROFONDIMENTO DECRETO LEGISLATIVO 27/11/2025 n.184
DECRETO LEGISLATIVO 27 novembre 2025, n. 184
Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2,
lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160. (25G00192)
(GU n.286 del 10-12-2025)Vigente al: 1-1-2026
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'articolo 52, comma 1;
Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo
in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e
disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in
materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli
sulle attivita' economiche» e, in particolare, gli articoli 2, 3, 6 e
8;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare l'articolo 11;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in
particolare, l'articolo 46-bis;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'» e, in particolare, l'articolo
5-ter;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi» e, in particolare, l'articolo 18-ter;
Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162, recante «Modifiche al
codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre
disposizioni in materia di pari opportunita' tra uomo e donna in
ambito lavorativo» e, in particolare, l'articolo 5;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'articolo
1, commi da 224 a 237-bis;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30
settembre 2021, recante «Criteri per lo sviluppo e il funzionamento
della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2022;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare,
l'articolo 5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, resa in data 19 giugno 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di coesione, dell'ambiente e della
sicurezza energetica, per gli affari regionali e le autonomie, per le
riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del lavoro e
delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'
e per le disabilita';
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della
legge 27 ottobre 2023, n. 160, e secondo i principi e criteri
direttivi previsti dagli articoli 2 e 6 della medesima legge, il
presente decreto, di seguito denominato «codice», al fine di
armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di
incentivi alle imprese, definisce i principi generali che regolano i
procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono
agevolazioni alle imprese e reca le occorrenti disposizioni per
l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.
2. Sono soggette alla disciplina del presente codice le
agevolazioni riconosciute in una delle forme di cui all'articolo 12.
Le disposizioni del presente codice non si applicano agli incentivi
fiscali che non prevedono lo svolgimento di attivita' istruttorie
valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono
circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, per i quali
resta ferma l'applicazione della disciplina di settore, salvo quanto
previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 19, nonche' agli incentivi
fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla
legislazione di settore. Ne sono, altresi', esclusi gli incentivi
contributivi, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del
medesimo articolo 19.
3. La disciplina del presente codice si applica anche nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di
attuazione. Le regioni a statuto ordinario si conformano alla
medesima disciplina nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, fermo
restando il rispetto delle competenze attribuite ai sensi
dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e fatte
salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai
sensi dell'articolo 116, comma terzo, della stessa Costituzione.
4. In caso di incentivi oggetto di cofinanziamento a valere su
risorse europee, le disposizioni del presente codice si applicano
compatibilmente con il rispetto della disciplina definita in sede
europea e nazionale per l'utilizzo delle predette risorse.
5. Nel caso di incentivo che presenti le caratteristiche di aiuto
di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' fatto salvo il rispetto della
pertinente normativa dell'Unione europea. In caso di regimi di aiuti
di Stato o di aiuti di Stato individuali soggetti a notifica ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, o previsti nel rispetto di un regolamento di
esenzione, l'incentivo e' concesso previa positiva decisione della
Commissione europea sulla compatibilita' con il mercato interno
ovvero previa comunicazione del regime di aiuti o dell'aiuto
individuale alla Commissione europea.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente codice, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a
valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di
aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle
forme di cui all'articolo 12;
b) «agevolazioni contributive»: sgravi riconosciuti all'impresa o
al lavoratore autonomo in collegamento con la costituzione e la
gestione del rapporto di lavoro che, in deroga al regime contributivo
ordinario, comportano un abbattimento di una aliquota piu' onerosa,
calcolata secondo i normali parametri previsti dall'ordinamento;
c) «agevolazioni fiscali»: agevolazioni che, in deroga al regime
fiscale ordinariamente applicabile, comportano una riduzione,
parziale o totale, della base imponibile o dell'ammontare
dell'imposta o della tassa, ovvero un differimento o un annullamento
del debito fiscale, nonche' una riduzione dei versamenti dovuti;
d) «amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica
cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, e' attribuita
la titolarita' dell'incentivo;
e) «bandi»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti
comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi;
f) «beneficiario»: l'impresa che accede all'incentivo, secondo le
modalita' definite dal bando;
g) «ciclo di vita dell'incentivo»: l'insieme delle attivita'
svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che
include le attivita' di programmazione, progettazione, attuazione,
comprensiva dell'attivazione e della gestione, l'informazione e la
pubblicita' nonche' la valutazione anche ex post dell'incentivo;
h) «contributo a fondo perduto»: le forme di agevolazione che
prevedono trasferimenti di risorse al beneficiario non soggette a
restituzione, variamente denominate sulla base delle finalita' o dei
costi sostenuti, indipendentemente dal trattamento fiscale o
contabile, quali il «contributo in conto impianti», diretto a
sostenere investimenti in beni strumentali ammortizzabili e
commisurato al costo degli stessi investimenti; il «contributo in
conto capitale», destinato all'incremento dei mezzi patrimoniali
dell'impresa o alla loro ristrutturazione; il «contributo diretto
alla spesa» riconosciuto sulle spese sostenute dal beneficiario per
la realizzazione di un progetto, ad esempio di ricerca o di
formazione; il «contributo in conto esercizio», destinato al
finanziamento di spese di gestione o destinato ad integrare ricavi di
un determinato esercizio e il «contributo in conto interessi»,
riconosciuto a fronte di un finanziamento accordato al beneficiario
da parte di un soggetto abilitato all'esercizio dell'attivita' di
credito, finalizzato a ridurre il costo del tasso di interesse
applicato;
i) «fattura elettronica regolarmente emessa»: la fattura
elettronica regolarmente compilata secondo le regole fiscali e che
riporta correttamente il codice unico di progetto (CUP) secondo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, o e' identificata da idonei elementi ai sensi del
comma 7 del medesimo articolo 5;
l) «finanziamento agevolato»: la forma di agevolazione che
prevede l'erogazione al beneficiario di un finanziamento soggetto a
rimborso ad un tasso inferiore rispetto a quello di mercato;
m) «garanzie su operazioni finanziarie»: la forma di agevolazione
consistente in una garanzia nelle forme tecniche della garanzia
diretta, della controgaranzia e della riassicurazione, a valere su
risorse pubbliche, concessa a fronte di finanziamenti o operazioni
finanziarie aventi le caratteristiche definite dal bando, che
determina, per la parte corrispondente alla quota dell'operazione
garantita, una traslazione del rischio dell'inadempimento da parte
del beneficiario dal soggetto finanziatore allo strumento di
garanzia;
n) «grandi imprese»: le imprese che non costituiscono, per
dimensione, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla
lettera bb);
o) «impresa»: qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo,
che eserciti un'attivita' economica, indipendentemente dalla sua
forma giuridica e dalla fonte di finanziamento;
p) «incentivi»: le misure di incentivazione che prevedono
agevolazioni a favore delle imprese, adottate dalle amministrazioni
responsabili per il sostegno del sistema economico;
q) «incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto
occupazionale»: gli incentivi nei quali l'incremento o la
conservazione dei livelli occupazionali sono il fine diretto e
specifico, o uno dei fini diretti e specifici e nei quali il positivo
riscontro dell'impatto occupazionale dell'operazione finanziata e'
elemento determinante ai fini dell'ammissione al beneficio;
r) «incentivi contributivi»: gli incentivi che prevedono
agevolazioni contributive;
s) «incentivi fiscali»: gli incentivi che prevedono agevolazioni
fiscali;
t) «Incentivi.gov.it»: la piattaforma telematica di cui
all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
u) «intervento nel capitale di rischio»: la forma di agevolazione
attuata tramite investimenti nel capitale di imprese in equity o in
quasi equity, come definiti dagli orientamenti adottati dalla
Commissione europea in materia di aiuti di Stato destinati a
promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio;
v) «lavoratore autonomo»: la persona fisica esercente attivita'
di arti o professioni la cui attivita' e' ricompresa nell'ambito
dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il
libero professionista iscritto agli ordini professionali e
l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
z) «legge delega»: la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante
«Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli
incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle
relative procedure nonche' in materia di termini di delega per la
semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche»;
aa) «operazione di delocalizzazione»: il trasferimento
dell'attivita' economica specificamente incentivata o di una sua
parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della
medesima impresa beneficiaria dell'incentivo o di altro soggetto che
venga in controllo dello stabilimento;
bb) «PMI»: le microimprese, piccole e medie imprese secondo la
definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea
n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003, e i relativi
successivi adeguamenti adottati in sede europea e nazionale tempo per
tempo applicabili;
cc) «Programma degli incentivi» o «Programma»: il documento
adottato da ciascuna amministrazione responsabile centrale in
relazione agli incentivi di propria competenza, ai sensi
dell'articolo 4;
dd) «proponente»: il soggetto che presenta istanza di accesso
all'incentivo secondo le modalita' definite dal bando;
ee) «RNA»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
ff) «sistema Incentivi Italia»: il catalogo di servizi resi
disponibili dal RNA e dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» ai sensi
dell'articolo 3;
gg) «soggetto competente»: il soggetto cui compete in tutto o in
parte l'attivita' di gestione dell'incentivo, che puo' coincidere con
l'amministrazione responsabile o che puo' essere individuato
dall'amministrazione responsabile in un soggetto facente capo alla
stessa o in altro soggetto, anche selezionato ai sensi dell'articolo
7 del presente codice e al quale la disposizione istitutiva o
attuativa dell'incentivo o il relativo bando possono attribuire la
competenza allo svolgimento di altre attivita' rientranti nel ciclo
di vita dell'incentivo medesimo;
hh) «Tavolo permanente degli incentivi»: la sede stabile di
confronto tra le amministrazioni responsabili centrali, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, nella quale le predette
amministrazioni, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascuna
di esse in merito agli incentivi di propria competenza, operano
congiuntamente e paritariamente al fine di favorire il coordinamento
tra politiche di incentivazione statali e regionali ai sensi
dell'articolo 5.
Art. 3
Servizi per la semplificazione degli incentivi
1. In attuazione dei principi e dei criteri della digitalizzazione,
della semplicita' e della uniformita' delle procedure e nel rispetto
delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge delega,
il registro RNA e la piattaforma «Incentivi.gov.it» rendono
disponibili specifici servizi, attivabili su richiesta del soggetto
competente, funzionali allo svolgimento di attivita' previste lungo
l'intero ciclo di vita dell'incentivo. Resta ferma la possibilita'
per i soggetti competenti di continuare ad utilizzare proprie
piattaforme per la gestione degli incentivi.
2. Il catalogo di servizi di cui al comma 1, denominato «sistema
Incentivi Italia», comprende:
a) la redazione, l'aggiornamento e la pubblicita' del Programma
degli incentivi di cui all'articolo 4;
b) l'elaborazione di schemi di bandi, ai sensi dell'articolo 6,
comma 3;
c) la disponibilita' di un sistema di classificazione delle voci
di spesa che possono formare oggetto della disciplina dei bandi, ai
sensi dell'articolo 11, comma 4;
d) la messa a disposizione di servizi per l'accesso agli
incentivi, con la possibilita' di attivare funzionalita' utili allo
svolgimento della fase di accesso agli incentivi, ai sensi
dell'articolo 13, comma 6;
e) funzionalita' per agevolare il controllo sui titoli di spesa,
al fine del rispetto dei divieti di cumulo delle agevolazioni, ai
sensi dell'articolo 15, comma 9;
f) funzionalita' a supporto delle amministrazioni responsabili
con riferimento alle attivita' previste dall'articolo 20, riguardanti
il monitoraggio e l'assegnazione del codice unico di progetto (CUP);
g) estrazioni ed elaborazioni a supporto delle attivita' di
valutazione ex ante, ai sensi dell'articolo 21;
h) funzionalita' dirette a favorire la conoscibilita' degli
incentivi, aggiuntive o evolutive rispetto a quelle gia' previste
dalla disciplina vigente, ivi incluse le funzionalita' per la
diffusione degli esiti delle valutazioni di cui all'articolo 21.
3. I protocolli tecnici dei servizi previsti al comma 2, adottati
con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in
Italy e resi progressivamente disponibili nonche' pubblicati nei siti
internet del RNA e della piattaforma Incentivi.gov.it, entrano in
funzione a decorrere dalla data individuata per ciascuno di essi dal
decreto di riferimento. I decreti di cui al primo periodo
definiscono, altresi', le modalita' di attivazione dei servizi su
richiesta presentata ai competenti Uffici del citato Ministero. In
fase di sviluppo dei predetti protocolli, il Ministero delle imprese
del made in Italy adotta soluzioni atte a favorire lo scambio di
informazioni con altre banche dati pubbliche, garantendo le
caratteristiche di interoperabilita' di cui agli articoli 1, comma 1,
lettera dd), e 12, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Agli oneri derivanti dalle attivita' di sviluppo dei servizi di
cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse nazionali
ed europee disponibili per l'attuazione della Riforma 3 della
Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, come modificato con decisione del Consiglio dell'Unione
europea dell'8 dicembre 2023.
Capo II
Della programmazione degli incentivi e del coordinamento istituzionale
Art. 4
Programma degli incentivi
1. Ciascuna amministrazione responsabile centrale, al fine di
garantire trasparenza e conoscibilita' all'offerta degli incentivi di
propria competenza, adotta il Programma degli incentivi, con il quale
individua, secondo le disposizioni e le tempistiche definite dal
decreto di cui al comma 4:
a) gli obiettivi strategici di sviluppo;
b) gli incentivi da destinare alla realizzazione degli obiettivi
di cui alla lettera a), privilegiando la continuita' di quelli
selezionati in esito alla razionalizzazione dell'offerta di incentivi
statali realizzata in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera
a), della legge delega ovvero di quelli individuati in precedenti
programmazioni e motivando adeguatamente, se del caso, la necessita'
di istituire ulteriori incentivi;
c) il cronoprogramma di massima di attuazione, individuando, tra
l'altro, i provvedimenti e atti eventualmente necessari per
l'attuazione del sostegno specifico e, qualora, gia' definiti, i
termini di apertura dei bandi;
d) il quadro finanziario, indicando le risorse gia' disponibili a
legislazione vigente ferma restando la coerenza con gli effetti
scontati sui saldi di finanza pubblica per ogni esercizio
finanziario, e specificando la relativa fonte di finanziamento
nonche' l'eventuale cofinanziamento da parte di altre amministrazioni
responsabili, centrali e regionali. Il medesimo quadro finanziario
indica, altresi', le risorse da destinare, a valere sulla dotazione
finanziaria degli incentivi ovvero su altri fondi nella
disponibilita' dell'amministrazione responsabile centrale, alle
attivita' di valutazione di cui al comma 3 del presente articolo e
all'articolo 21, nonche' alle attivita' di gestione e di
progettazione degli incentivi di cui all'articolo 7.
2. Il Programma degli incentivi e' modificabile successivamente
alla sua adozione in ragione dell'effettivo andamento degli
incentivi, ovvero nei casi di sopravvenute esigenze di finanza
pubblica o del verificarsi di situazioni contingenti e straordinarie
non prevedibili alla data dell'originaria programmazione, nonche'
dell'intervento di nuove pertinenti disposizioni legislative.
3. L'individuazione degli incentivi operata ai sensi dei commi 1 e
2 e' compiuta tenendo conto della necessita' di assicurare risorse
adeguate alle caratteristiche degli interventi e agli obiettivi
socioeconomici e delle evidenze ricavabili dalle valutazioni
disponibili, nonche' della coerenza rispetto ai seguenti elementi:
a) eventuali accordi conclusi in esito al Tavolo permanente degli
incentivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b);
b) rispetto degli eventuali vincoli e termini di spesa previsti
dalle fonti di finanziamento anche in relazione a specifici vincoli
derivanti dalla programmazione della politica di coesione e delle
priorita' definite con riferimento alla stessa;
c) rispetto, ove applicabili, delle disposizioni in materia di
riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
4. Il modello di Programma degli incentivi, le tempistiche per la
relativa adozione e le modalita' di aggiornamento sono definiti, con
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, in relazione a quanto previsto dal comma 6. Attraverso
il predetto modello, le amministrazioni responsabili centrali
documentano sinteticamente oltre ai contenuti di cui al comma 1:
a) la coerenza degli incentivi indicati rispetto agli elementi
previsti dal comma 3, lettere a), b) e c);
b) le evidenze ricavabili dalle valutazioni ex ante, in itinere,
ex post, qualora effettuate;
c) gli incentivi che si intendono sottoporre a valutazione in
itinere ed ex post, secondo quanto previsto dall'articolo 21.
5. Il modello di Programma degli incentivi e' reso disponibile nel
sistema Incentivi Italia. Le amministrazioni responsabili redigono e
aggiornano il Programma di competenza attraverso il medesimo sistema
Incentivi Italia, che assicura la pubblicita' di tutti i Programmi
predisposti.
6. Le amministrazioni responsabili regionali, nell'ambito della
definizione delle proprie politiche in materia di incentivi alle
imprese e, in particolare, della programmazione relativa ai Fondi
strutturali e di investimento europei, possono tenere conto della
programmazione delle altre amministrazioni responsabili, in funzione
del perseguimento della complementarita' di sistemi incentivanti e
della massima incentivazione complessiva. Le amministrazioni
responsabili regionali condividono la ricognizione degli incentivi di
cui alle proprie politiche con le altre amministrazioni responsabili
e ne garantiscono la pubblicita' tramite il sistema Incentivi Italia
e nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi di cui
all'articolo 5. Il format per la ricognizione degli incentivi
regionali e' adottato con il decreto di cui al comma 4.
7. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi
programmatici in materia di incentivi, in esito alla condivisione di
cui al comma 6 e del raccordo operato nell'ambito del Tavolo
permanente degli incentivi ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera
b).
8. Resta ferma l'autonomia delle amministrazioni responsabili
regionali nell'individuazione di incentivi di propria competenza
destinati alle imprese del proprio territorio.
Art. 5
Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali
1. Al fine di assicurare l'adeguato coordinamento tra politiche di
incentivazione statali e regionali, presso il Ministero delle imprese
e del made in Italy e' istituito il Tavolo permanente degli
incentivi, costituente una sede stabile di confronto alla quale
partecipano rappresentanti delle amministrazioni responsabili
centrali e delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Il Tavolo di cui al comma 1 e' composto dal Ministro delle
imprese e del made in Italy o suo delegato, che lo presiede, da un
membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dai
seguenti Ministri o rispettivi delegati:
a) Ministro dell'economia e delle finanze;
b) Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di
coesione;
c) Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
d) Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
e) Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa;
f) Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
g) Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
h) Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita';
i) il Ministro per le disabilita';
l) Ministro dell'universita' e della ricerca;
m) Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
n) Ministro della cultura;
o) Ministro del turismo;
p) Ministro per la protezione civile e la politica del mare;
q) Ministro per lo sport e i giovani;
r) Ministro della salute;
s) Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
3. Il Tavolo e' convocato dal Ministero delle imprese e del made in
Italy almeno due volte l'anno e, in particolare, successivamente alla
manovra di bilancio, e, comunque, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, per il consolidamento degli indirizzi per i Programmi degli
incentivi da adottare nell'anno in corso, ed entro il 31 luglio di
ciascun anno, per l'avvio delle attivita' di programmazione, anche
finanziaria, funzionali all'adozione dei Programmi della successiva
annualita'. Il Tavolo e', altresi', convocato in tutti gli altri casi
nei quali emerga una concreta esigenza di coordinamento e confronto,
anche su istanza delle amministrazioni interessate.
4. Nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi, le
amministrazioni centrali e regionali provvedono congiuntamente e
paritariamente a:
a) fornire informativa reciproca sugli incentivi:
1) nella fase ascendente, favorendo la sinergia e la
complementarita' ai vari livelli di governo degli incentivi per il
raggiungimento di obiettivi comuni;
2) nella fase discendente, in relazione allo stato di
attuazione, per verificare l'andamento complessivo del sistema degli
incentivi ed eventualmente individuare proposte migliorative o nuove
esigenze di sostegno. Per tale finalita', il Tavolo opera tenendo
conto della ricognizione degli incentivi e delle evidenze ricavabili
dalla relazione prevista dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997,
n. 266;
b) raccordare, tenendo conto anche delle risultanze del
monitoraggio di cui alla lettera a), le strategie di politica
industriale attuata attraverso gli incentivi, definendo, in esito
alle riunioni del Tavolo, accordi programmatici che individuano gli
indirizzi e le posizioni comuni nonche' le sinergie tra le
amministrazioni partecipanti rispetto a temi oggetto di
incentivazione e rispetto a individuati incentivi.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, le riunioni di cui al
comma 3 sono preparate dal previo svolgimento di uno o piu' tavoli
tecnici di lavoro, convocati anche per l'approfondimento di
specifiche tematiche e composti da rappresentanti delle
amministrazioni responsabili partecipanti al Tavolo permanente degli
incentivi. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assicura lo
svolgimento degli adempimenti strumentali, preliminari e conseguenti,
alle riunioni tecniche e del Tavolo permanente degli incentivi e ogni
altro adempimento necessario per il regolare funzionamento dello
stesso.
6. Alle riunioni del Tavolo permanente degli incentivi e alle
riunioni tecniche preparatorie possono essere chiamati a partecipare,
in relazione agli argomenti da trattare, rappresentanti di
amministrazioni e associazioni di categoria comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale o soggetti interessati ovvero
esperti negli ambiti di volta in volta oggetto di confronto.
7. Ai soggetti partecipanti al Tavolo permanente degli incentivi e
alle riunioni tecniche preparatorie non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento
comunque denominato.
Capo III
Dell'attuazione degli incentivi
Art. 6
Bando-tipo
1. Salvi i casi di incentivi contributivi e di incentivi fiscali a
erogazione automatica richiamati dall'articolo 1 comma 2, secondo
periodo, e fermi restando i decreti attuativi adottati dalle
amministrazioni competenti sulla base di quanto previsto dalla legge
istitutiva dell'incentivo, gli incentivi sono attivati con bandi
delle amministrazioni responsabili. I bandi, ove non incompatibile
con le finalita' e le caratteristiche dell'incentivo, contengono i
seguenti elementi:
a) finalita', ambito generale di applicazione e base giuridica
del bando;
b) risorse disponibili, con esplicitazione delle riserve
applicabili, incluse quelle volte a valorizzare specifici elementi
premianti;
c) individuazione del soggetto competente allo svolgimento delle
diverse attivita' comprese nel ciclo di vita dell'incentivo,
specificando, in particolare, le attivita' eventualmente affidate ai
sensi dell'articolo 7;
d) condizioni soggettive di ammissibilita' alle agevolazioni dei
proponenti;
e) operazioni agevolabili o presupposti oggettivi
dell'agevolazione e indicazione, per gli incentivi che prevedono la
realizzazione di un programma di spesa, delle spese ammissibili;
f) agevolazioni concedili e modalita' di determinazione del
relativo ammontare; disciplina del cumulo delle agevolazioni;
eventuale inquadramento ai sensi della disciplina in materia di aiuti
di Stato;
g) procedure per l'accesso e l'erogazione ovvero la fruizione
dell'agevolazione;
h) disciplina delle variazioni, intese come modificazione di
elementi soggettivi o riferiti all'oggetto delle agevolazioni
intervenute successivamente alla fase di ammissione all'agevolazione;
i) circostanze ed effetti della revoca delle agevolazioni;
l) modalita' del controllo sulla corretta utilizzazione delle
agevolazioni;
m) disposizioni funzionali alla realizzazione delle attivita' di
monitoraggio e di valutazione, con particolare riferimento alla
raccolta di dati utili nel corso dei procedimenti amministrativi
riferiti all'incentivo e agli eventuali adempimenti in capo al
beneficiario;
n) ulteriori oneri o adempimenti eventualmente a carico dei
beneficiari, sulla base della normativa applicabile all'incentivo;
o) disposizioni in merito al trattamento dei dati personali.
2. Per l'uniforme disciplina degli elementi di cui al comma 1, nel
rispetto delle pertinenti disposizioni specifiche dettate dai
successivi articoli del presente codice e delle altre disposizioni
vigenti in materia di incentivi, i bandi sono redatti in conformita'
al bando-tipo definito con decreto del Ministro delle imprese e del
made in Italy, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice. E' fatta salva la possibilita' di
derogare esclusivamente a disposizioni del medesimo bando-tipo, non
compatibili con le caratteristiche e le finalita' dell'incentivo.
3. Al fine di agevolare l'attivita' di predisposizione dei bandi
secondo i contenuti di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni
responsabili possono usufruire di un apposito servizio di
elaborazione dei bandi reso progressivamente disponibile nell'ambito
del sistema Incentivi Italia ai sensi dell'articolo 3.
Art. 7
Criteri per gli affidamenti di attivita' del ciclo di vita
dell'incentivo
1. Per lo svolgimento di tutte o di parte delle attivita' previste
nel ciclo di vita dell'incentivo, ivi inclusa la progettazione degli
incentivi, l'amministrazione responsabile puo' avvalersi di enti in
house o di societa' o enti selezionati tramite procedure di gara ai
sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, in
possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi in relazione
allo svolgimento delle attivita' predette.
2. In assenza di diversa indicazione da parte della legge che
istituisce l'incentivo ovvero del bando e nel rispetto di eventuali
limiti previsti in relazione alla fonte di copertura finanziaria
dell'incentivo, anche derivanti dalla disciplina dell'Unione europea
in materia di fondi strutturali, gli oneri derivanti dagli
affidamenti di cui al comma 1 sono posti a carico delle risorse
complessivamente stanziate per l'incentivo.
3. La misura massima degli oneri derivanti dagli affidamenti
previsti ai commi 1 e 2 e' determinata, ferme restando le
disposizioni previste dalla pertinente normativa in materia di
contratti pubblici nonche', qualora applicabile, dalla disciplina dei
fondi strutturali europei, considerando anche i seguenti elementi:
a) la dotazione finanziaria dell'incentivo;
b) la complessita' delle attivita' affidate, tenendo conto delle
fasi del ciclo di vita dell'incentivo interessate e delle
caratteristiche dell'incentivo, anche con riferimento alla forma
delle agevolazioni e alle procedure di accesso;
c) il volume atteso di domande di agevolazione a valere
sull'incentivo e la relativa distribuzione nel tempo, anche tenendo
conto delle indicazioni emerse dalla valutazione ex ante;
d) i corrispettivi, a valore di mercato, rispetto a servizi
riferiti ad analoghi incentivi.
4. Per la valutazione o l'analisi di aspetti specialistici nelle
diverse fasi del ciclo di vita dell'incentivo, l'amministrazione
responsabile puo' avvalersi, altresi', di esperti prescelti da
appositi elenchi aperti a tutti gli interessati, ovvero di
universita' o enti pubblici o privati di ricerca, con oneri a carico
delle risorse di cui al comma 2. In caso di ricorso ai predetti
elenchi, gli esperti sono selezionati sulla base di procedure che
garantiscono la trasparenza e la rotazione degli incarichi, nonche'
la verifica della insussistenza di cause di incompatibilita' e del
possesso dei necessari requisiti di professionalita', competenza e
imparzialita'.
5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze adotta, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, apposite linee
guida alle quali le amministrazione responsabili centrali si
attengono per la determinazione della misura massima degli oneri per
gli affidamenti previsti ai sensi dei commi 1 e 2 e per le attivita'
di cui al comma 4, anche attraverso l'elaborazione di sistemi
algoritmici di ponderazione degli elementi previsti al comma 3 e
tenendo conto delle percentuali massime previste nell'ambito della
disciplina dell'Unione europea dei fondi strutturali per gli oneri di
assistenza tecnica. Nelle more dell'adozione delle linee guida si
applica una percentuale fino al 2 per cento ai sensi del primo
periodo.
6. Resta ferma la possibilita' per l'amministrazione responsabile
di concludere accordi di collaborazione o di instaurare forme di
cooperazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della vigente normativa in
materia di contratti pubblici. Gli eventuali oneri derivanti dalle
predette collaborazioni sono posti a carico delle medesime risorse di
cui al comma 2.
7. Per gli incentivi a titolarita' delle regioni o degli enti
locali, le disposizioni relative alla copertura degli oneri di cui ai
commi 2, 4 e 6 si applicano qualora compatibili con i principi e le
procedure del rispettivo ordinamento contabile.
Art. 8
Elementi premianti e riserve specifiche
1. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di
accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti:
a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalita'
di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
L'applicazione della premialita' e' subordinata alla presenza del
proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle
agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di
legalita' previsto dalla normativa di riferimento;
b) il possesso della certificazione della parita' di genere di
cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162.
L'applicazione della premialita' e' subordinata al possesso della
certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso
alle agevolazioni;
c) l'avvenuta assunzione, nei termini stabiliti dal bando, di
persone con disabilita', aggiuntive rispetto agli obblighi
assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
d) la valorizzazione della quantita' e qualita' del lavoro
giovanile e del lavoro femminile, tenendo conto, nell'ambito delle
valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando,
quali le misure di welfare aziendali e le azioni adottate dal
proponente per ridurre i divari rispetto a opportunita' di crescita e
per la parita' salariale; l'impiego di giovani e donne rispetto alla
complessiva pianta organica e la situazione delle assunzioni dei
predetti soggetti in un arco temporale predefinito al di sopra della
soglia minima prevista da specifiche disposizioni di legge o del
bando, come requisito di partecipazione; il possesso di idonee
certificazioni utili alla dimostrazione della valorizzazione del
lavoro dei giovani ovvero il possesso di idonee certificazioni,
aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera b) atte a dimostrare
la valorizzazione del lavoro femminile;
e) la valorizzazione del sostegno alla natalita' e alle esigenze
di cura, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di
specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare
aziendale e le azioni adottate dal proponente a favore della
genitorialita'; il possesso di idonee certificazioni, aggiuntive
rispetto a quella di cui alla lettera b), utili alla dimostrazione di
tali misure.
2. L'applicazione di uno o piu' degli elementi premianti di cui al
comma 1 puo' essere esclusa se non congrua con le finalita' e le
caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di
riferimento.
3. Rispetto agli elementi previsti al comma 1, laddove applicabili,
i bandi prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialita':
a) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
b) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate;
c) incremento dell'ammontare delle agevolazioni, nei limiti delle
intensita' o dei massimali di aiuto eventualmente applicabili e delle
risorse disponibili. Il sistema o i sistemi di premialita' sono, in
ogni caso, prescelti in considerazione della natura, dell'entita' e
della finalita' dell'incentivo, nonche' dei destinatari e delle
procedure previste dal bando e possono essere graduati in ragione di
parametri predefiniti ovvero, nel caso del rating di legalita', del
punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating stesso.
4. Qualora, sulla base delle disposizioni del bando, il possesso
del requisito sia oggetto di dichiarazioni rese dal proponente ai
sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e dai controlli del soggetto competente emerga
la non veridicita' delle medesime dichiarazioni, il proponente decade
dal vantaggio conseguito; nel caso in cui il possesso dell'elemento
premiante, in relazione alle risorse disponibili e al sistema di
premialita' previsto, sia risultato determinante ai fini
dell'ammissione alle agevolazioni, il soggetto competente dispone la
revoca dell'intera agevolazione concessa. Restano fermi gli ulteriori
effetti previsti dall'articolo 76 del predetto decreto per i casi di
dichiarazioni mendaci.
5. Ferma restando la condizione di congruita' con le finalita' e le
caratteristiche dell'incentivo e tenuto conto dell'oggetto e delle
caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, al
fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese di minori
dimensioni, nell'ambito delle risorse disponibili per ciascun
incentivo, alle PMI e' riservata una quota minima del 60 per cento
delle predette risorse, di cui almeno il 25 per cento e' destinato
alle micro o piccole imprese o ai lavoratori autonomi ove ammessi ai
sensi dell'articolo 10.
6. Nella definizione degli incentivi, l'amministrazione
responsabile puo' individuare specifiche premialita' ovvero riserve,
ulteriori rispetto a quelle previste ai sensi dei commi 1 e 5, in
favore di iniziative o soggetti rientranti in particolari categorie
preventivamente individuate o in possesso di determinati requisiti o
certificazioni, secondo quanto previsto dal bando, anche al fine di
assicurare coerenza rispetto alla normativa di riferimento
dell'incentivo nonche' ai documenti di programmazione di ciascuna
amministrazione e alle programmazioni europee.
Art. 9
Motivi di esclusione
1. Ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita
dal bando in relazione alle finalita' e caratteristiche
dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento, e' sempre
precluso l'accesso alle agevolazioni in caso di:
a) sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di
divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
b) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo
9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
c) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del
proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di
esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una
procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in
materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione
della domanda. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta
all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero,
nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni concedenti
procedono anche in assenza del casellario; in tal caso le
agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva. La
preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato e' stato
depenalizzato oppure quando e' intervenuta la riabilitazione oppure,
nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa
e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo
comma, del codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna
medesima;
d) violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali
e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'articolo
18, comma 3, lettera b);
e) effettuazione di una operazione di delocalizzazione o
cessazione di attivita', ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5;
f) inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti POLIZZA CATASTROFALE
assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma
101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L'esclusione non opera nel
caso di incentivi fiscali richiamati dall'articolo 1 comma 2, secondo
periodo, e di incentivi contributivi.
Art. 10
Partecipazione del lavoratore autonomo
1. Qualora il bando, in quanto compatibile con le finalita' e le
caratteristiche dell'incentivo, preveda la partecipazione anche dei
lavoratori autonomi, essi accedono alle condizioni previste per le
PMI, ad esclusione dei requisiti il cui possesso non e' richiesto per
l'esercizio dell'attivita' di lavoro autonomo, che non si configurano
come strettamente funzionali alle specificita' dell'incentivo e che
possono ostacolare o limitare di fatto l'effettiva partecipazione dei
lavoratori autonomi medesimi. Nei casi predetti, i bandi definiscono
apposite disposizioni per la disciplina dei requisiti di accesso dei
lavoratori autonomi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni
del presente codice in quanto compatibili.
Art. 11
Operazioni agevolabili e spese ammissibili
1. La tipologia, le caratteristiche e i profili temporali delle
operazioni ammesse a beneficiare delle agevolazioni o i presupposti
oggettivi dell'agevolazione sono individuati per ciascun incentivo e
disciplinati nel bando in coerenza con le finalita' e con gli
specifici obiettivi perseguiti e nel rispetto dei vincoli derivanti
dalla natura della fonte di finanziamento utilizzata nonche' dalla
normativa nazionale ed europea applicabile.
2. Per le operazioni che prevedono un programma di spesa, oltre
alla disciplina degli elementi di cui al comma 1, sono specificate le
tipologie e la misura delle spese ammissibili, nonche' le condizioni
di ammissibilita', nel rispetto dei medesimi vincoli. Per essere
ammissibili, in ogni caso, le spese devono risultare:
a) pertinenti e imputabili all'operazione ammessa alle
agevolazioni;
b) tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e
completa tenuta della documentazione; la documentazione di spesa
deve, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di
progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, ovvero, nei casi ammessi, diversi idonei identificativi, ai sensi
dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.
41. Sono fatte salve le particolari disposizioni per il caso di
opzioni semplificate dei costi, di cui all'articolo 15, comma 8;
c) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge
applicabili.
3. Per gli incentivi adottati nell'ambito di programmi cofinanziati
dai fondi strutturali e di investimento europei, resta ferma
l'applicazione delle specifiche disposizioni in materia di
ammissibilita' della spesa previste dalla disciplina europea e
nazionale di riferimento.
4. Successivamente all'entrata in funzione del pertinente
protocollo adottato ai sensi dell'articolo 3, al fine di uniformare e
standardizzare i riferimenti utili alla individuazione e al controllo
delle spese, le tipologie di spesa oggetto della disciplina dei bandi
sono definite anche avvalendosi di una specifica classificazione,
ordinata per codici e nomenclatura delle voci di spesa, resa
disponibile dal sistema Incentivi Italia.
Art. 12
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono attribuite in una delle seguenti forme,
anche combinate tra di loro nell'ambito di un medesimo incentivo:
contributo a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie;
finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi
nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre
forme disciplinate dal bando in conformita' con la normativa
nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalita'
dell'incentivo.
2. Qualora le agevolazioni costituiscano aiuto di Stato ai sensi AIUTI DI STATO
dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), il relativo importo e' definito nel rispetto delle intensita'
massime o dei massimali di aiuto previsti dalle disposizioni europee
di riferimento. Gli aiuti erogabili in piu' quote e i costi
ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della
concessione dell'aiuto, applicando il tasso di attualizzazione allora
vigente. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione
e' indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle imprese e del
made in Italy. Nel caso di aiuti in forma di finanziamenti agevolati,
ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo, si
applicano le specifiche metodologie definite dalla Commissione
europea per la predetta forma agevolativa.
3. Il bando reca specifiche disposizioni in merito alla CUMULO
possibilita' o meno di cumulo di piu' agevolazioni a valere su
diversi incentivi per la copertura di costi diversi e per la
copertura degli stessi costi di una medesima operazione agevolabile,
nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di aiuti
di Stato eventualmente applicabile, nonche' di quella di riferimento
per la fonte di copertura finanziaria delle agevolazioni.
4. Le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente nei limiti
delle disponibilita' finanziarie previste dalla normativa che
istituisce l'incentivo e dei massimali per beneficiario eventualmente
stabiliti e riportati nel bando. L'avvenuto esaurimento delle risorse
complessivamente disponibili, in mancanza di diversa disciplina
prevista dal bando in relazione alle caratteristiche delle procedure
di accesso definite, e' comunicato tempestivamente
dall'amministrazione responsabile, con avviso da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero, nel caso di
bandi attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia
autonoma e nei relativi siti istituzionali. La medesima informazione
e' pubblicata nella piattaforma Incentivi.gov.it.
Art. 13
Procedure e modalita' di accesso
1. Le agevolazioni sono attribuite attraverso procedure di accesso
definite dal bando tenendo conto degli obiettivi di sviluppo
perseguiti, delle risorse disponibili e della numerosita' delle
imprese potenzialmente interessate, in relazione ai quali sono
definiti:
a) i termini a decorrere dai quali, a seguito della pubblicazione
del bando, e' possibile presentare istanza di accesso alle
agevolazioni e gli eventuali termini finali;
b) i contenuti e i tempi delle attivita' istruttorie, nonche' gli
oneri documentali in capo ai proponenti per la comprova dei requisiti
di ammissione alle agevolazioni, nel rispetto delle disposizioni in
materia di dichiarazioni sostitutive e di acquisizione di ufficio di
cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'articolo
43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) il criterio prescelto per lo svolgimento dell'attivita'
istruttoria, tra quelli di cui al comma 2, nonche' eventuali soglie o
condizioni minime, anche di natura quantitativa, coerenti con le
finalita' dell'incentivo, per l'ammissibilita' delle istanze;
d) la forma e i contenuti dell'atto che determina l'ammissione o
la non ammissione ai benefici e le modalita' di comunicazione degli
esiti, positivi o negativi, dell'istruttoria.
2. L'istruttoria puo' essere compiuta sulla base dei seguenti
criteri, fatta salva la possibilita' di combinare piu' criteri e di
definirne di ulteriori sulla base delle specificita' dell'incentivo:
a) attribuzione delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle istanze;
b) attribuzione delle agevolazioni sulla base di specifiche
priorita' o parametri individuati dal bando, anche con la formazione
di graduatorie o di soglie o condizioni minime di accesso;
c) attribuzione delle agevolazioni, sulla base di requisiti di
accesso e di criteri di svolgimento dei procedimenti predeterminati,
con valorizzazione del confronto con il proponente o con soggetti
pubblici e privati interessati alla realizzazione dell'iniziativa,
anche attraverso la previsione di profili di negoziazione, per la
definizione di specifici aspetti dell'iniziativa o di azioni di
sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell'incentivo.
3. Le procedure di accesso sono in ogni caso definite, al fine di
conseguire gli obiettivi di riduzione e semplificazione degli oneri
amministrativi a carico dei proponenti e di contenimento dei tempi
istruttori, favorendo l'uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione.
4. Ai fini di cui al comma 3, i soggetti competenti sviluppano
servizi di accesso digitale per la compilazione guidata e
l'accoglienza delle istanze di accesso, per l'acquisizione della
documentazione pertinente e, ove possibile, per il controllo
automatizzato dei requisiti di accesso, per il monitoraggio e la
rendicontazione, nonche' per la comunicazione con i proponenti,
implementando l'utilizzo di piattaforme a cio' funzionali, ovvero,
limitatamente ai servizi disponibili, utilizzano il sistema Incentivi
Italia ai sensi del comma 6. Le piattaforme di cui al primo periodo
sono concepite secondo i criteri di interoperabilita' di cui
all'articolo 12, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche per favorire
l'acquisizione d'ufficio di documenti e informazioni gia' disponibili
presso altri pubblici sistemi informativi. E' fatta salva la
possibilita' di ricorso, in considerazione delle specificita' degli
incentivi e delle caratteristiche dell'utenza, ad alternativi canali
digitali, inclusa la trasmissione per posta elettronica certificata.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, in
ordine all'adeguatezza delle risorse finanziarie oggetto di
programmazione rispetto agli obiettivi socioeconomici perseguiti, le
soluzioni procedurali e tecniche sviluppate ai fini dell'accesso alle
agevolazioni ai sensi del presente articolo sono improntate a ridurre
il rischio che l'assegnazione delle risorse disponibili per gli
incentivi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in
tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione
dell'istanza.
6. Per le finalita' di cui ai commi 3 e 4, sono rese
progressivamente disponibili, ai sensi dell'articolo 3, specifiche
funzionalita' del sistema Incentivi Italia, attivabili su richiesta
del soggetto competente ai sensi del medesimo articolo 3, atte a
consentire per ciascun incentivo:
a) al soggetto competente, di abilitare funzioni di verifica
personalizzate in base alle caratteristiche dell'incentivo
interessato;
b) all'impresa, di fruire di un servizio di verifica e
certificazione telematica preventiva del possesso dei requisiti di
accesso, per il successivo accesso al sistema reso disponibile dal
soggetto competente ai fini della compilazione e della trasmissione
dell'istanza, con possibilita' di successiva consultazione per
conoscere lo stato del procedimento.
Art. 14
Soccorso istruttorio
1. Qualora, nel corso di svolgimento dell'attivita' istruttoria
delle istanze di accesso alle agevolazioni, risulti necessario
acquisire, nei limiti delle disposizioni previste dal medesimo bando,
ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati
dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla
documentazione gia' dallo stesso prodotta, il soggetto competente
provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una
comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro
presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo
svolgimento delle attivita' istruttorie sono sospesi fino al
ricevimento delle integrazioni o dei chiarimenti di cui al primo
periodo. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine
stabilito, l'istruttoria e' svolta sulla base della documentazione
agli atti.
2. Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze o
irregolarita' che rendono incerta l'identita' del proponente e quelle
relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento
dell'attivita' istruttoria e la cui produzione e' richiesta, con
clausola univoca del bando, a pena di inammissibilita' dell'istanza.
Non e', altresi', sanabile ed e' causa di inammissibilita' della
domanda, la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni
attraverso modalita' difformi da quelle previste dal medesimo bando.
Art. 15
Procedure e modalita' di erogazione
1. Le modalita' di erogazione sono definite dal bando in funzione
della forma dell'agevolazione e delle caratteristiche dell'operazione
agevolata.
2. L'erogazione dei contributi a fondo perduto in conto impianti,
in conto capitale e diretti alla spesa sono effettuate dal soggetto
competente, fatte salve particolari caratteristiche dell'incentivo
definite dal bando, in una o piu' quote ed in tal caso per un importo
pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le
agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione,
previa presentazione di apposite garanzie fideiussorie o assicurative
d'importo pari almeno alla somma da erogare, salvo diversi strumenti
di garanzia per le anticipazioni previsti dal bando, anche ricorrendo
alla costituzione di specifici fondi operanti per tali fini resi
disponibili dall'amministrazione responsabile. Dall'ultima erogazione
o da ciascuna delle singole erogazioni puo' essere trattenuto un
importo delle agevolazioni concesse, che e' erogato successivamente
al completamento dei controlli relativi alla corretta realizzazione
dell'operazione finanziata.
3. L'erogazione del finanziamento agevolato puo' avvenire in piu'
quote ovvero in un'unica soluzione. Per gli incentivi che prevedono
la realizzazione di un programma di spesa, l'erogazione segue le
modalita', in quanto compatibili, previste per i contributi di cui al
comma 2, fatta salva la possibilita' di erogazioni svincolate
dall'avanzamento contabile dell'iniziativa a fronte di idonee forme
di garanzia ovvero delle specifiche disposizioni previste dal bando.
Ciascuna amministrazione responsabile determina le caratteristiche e
le modalita' di rimborso del finanziamento.
4. I contributi a fondo perduto in conto interessi, calcolati e
corrisposti a fronte di un finanziamento accordato, a condizioni
definite dalle parti, al beneficiario da parte di un soggetto
abilitato all'esercizio dell'attivita' di credito, sono erogati in
piu' quote, tenendo conto delle rate di ammortamento pagate dal
beneficiario, o in un'unica soluzione di pagamento, direttamente al
beneficiario. E' fatta salva la possibilita' per l'amministrazione
responsabile di definire specifiche caratteristiche del
finanziamento, ivi inclusi i criteri per la determinazione dei tassi
massimi d'interesse, nonche' per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni, anche attraverso meccanismi di adesione dei soggetti
eroganti il finanziamento a sistemi convenzionali previsti dal bando.
5. Le agevolazioni in forma di garanzia su operazioni finanziarie
sono concesse a fronte di finanziamenti e operazioni finanziarie
aventi le caratteristiche predefinite dal bando, che stabilisce,
altresi', le condizioni per l'istanza di attivazione della garanzia
in caso di inadempimento del beneficiario finale garantito.
6. Gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio
delle imprese sono attuati attraverso investimenti diretti o
indiretti nel capitale di imprese aventi caratteristiche
predeterminate in funzione degli obiettivi dell'incentivo, effettuati
a condizioni di mercato ovvero ai sensi della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato prevista per tali agevolazioni e possono
assumere la forma di investimenti in equity e quasi equity, secondo
quanto definito dal bando e dalla disciplina di riferimento dei
veicoli di investimento prescelti.
7. Le agevolazioni fiscali e le agevolazioni contributive sono
fruite secondo la disciplina di settore, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 19.
8. Per le agevolazioni riconosciute a fronte della realizzazione di
un programma di spesa, l'erogazione, fatti salvi i casi di erogazione
a titolo di anticipazione o comunque svincolata dell'avanzamento
contabile dell'iniziativa, e' subordinata alla rendicontazione delle
spese, che sono computate e documentate dal beneficiario secondo le
disposizioni del bando, ferme restando le condizioni di (FATTURE QUIETANZATE)
ammissibilita' della spesa previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. Le
spese sono comprovate da fatture quietanzate o giustificate da
documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, fatti salvi
i casi di rendicontazione a costi semplificati. Nei limiti di quanto
consentito dalle specificita' dell'incentivo e della relativa fonte
di finanziamento, nonche' della disciplina europea in materia di
aiuti di Stato eventualmente applicabile, l'amministrazione
responsabile favorisce il ricorso a opzioni semplificate di costo. E'
fatta salva la possibilita' di definire nel bando ulteriori modalita'
di rendicontazione in funzione delle particolari caratteristiche
dell'incentivo e nel rispetto della normativa di riferimento.
9. Ai sensi dell'articolo 3, il sistema Incentivi Italia abilita
progressivamente servizi, atti ad agevolare le verifiche di
ammissibilita' dei costi e del cumulo delle agevolazioni.
10. L'erogazione e', in ogni caso, subordinata all'effettuazione
dei controlli di cui all'articolo 18, comma 4.
Art. 16
Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia
dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi
1. Nei casi di incentivi per la realizzazione di investimenti
localizzati nel territorio nazionale, qualora l'attivita' economica
interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad
altri siti, si applica la seguente disciplina:
a) nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di
un'altra unita' produttiva situata in ambito nazionale, dell'Unione
europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, le
imprese beneficiarie, di qualunque dimensione, decadono dalle
agevolazioni fruite se ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni:
1) gli incentivi erano diretti ad una zona specifica del
territorio nazionale e la delocalizzazione comporta un trasferimento
di attivita' al di fuori dell'area ammissibile all'incentivo;
2) l'operazione di delocalizzazione avviene prima di cinque
anni dalla data di completamento dell'investimento. La decadenza
comporta l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi
fruiti in relazione all'attivita' delocalizzata, con le maggiorazioni
di cui all'articolo 17, comma 4;
b) nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di
un'altra unita' produttiva situata in Stati non appartenenti
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, le imprese
beneficiarie decadono da tutte le agevolazioni fruite per gli
investimenti realizzati, anche se non diretti ad una specifica zona
del territorio nazionale, se l'operazione di delocalizzazione avviene
prima dei cinque anni dalla data del completamento dell'investimento
agevolato, o, per le grandi imprese, dieci anni dalla medesima data.
La decadenza comporta l'obbligo di restituzione dell'importo degli
incentivi fruiti in relazione all'attivita' delocalizzata, con le
maggiorazioni di cui all'articolo 17, comma 4. In tali casi, le
amministrazioni responsabili irrogano, altresi', una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in
misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Fatto salvo, qualora ne ricorrano i presupposti, l'avvio della
procedura di cui all'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, le imprese beneficiarie delle agevolazioni
di cui al comma 1 comunicano preventivamente al Ministero delle
imprese e del made in Italy e al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l'intenzione di procedere a delocalizzazione. La
comunicazione deve precedere di almeno novanta giorni, ovvero
centottanta giorni nel caso di grandi imprese, l'avvio
dell'operazione di delocalizzazione. In assenza di tale
comunicazione, sono nulli gli eventuali licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi relativi
all'unita' produttiva interessata dall'operazione di
delocalizzazione.
3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), per le quali sia stata
accertata la decadenza non possono accedere, per i successivi cinque
anni, ovvero dieci anni in caso di grandi imprese, decorrenti dalla
data dell'operazione di delocalizzazione, ad altri incentivi di cui
al presente codice.
4. Sono fatti salvi i vincoli derivanti dalle norme dell'Unione
europea o dai trattati internazionali. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 non si applicano alle imprese che operano attraverso
cantieri o siti produttivi di natura temporanea, dislocati sul
territorio nazionale, o in ambito europeo, e che utilizzano beni
strumentali che, per loro natura, vengono impiegati in piu' siti
facenti capo alla medesima impresa.
5. Ferma restando la disciplina speciale del singolo incentivo
fiscale o contributivo, la decadenza e il divieto di accesso agli
incentivi, nonche' le sanzioni amministrative di cui al comma 1, si
applicano anche qualora, all'esito della procedura prevista
dall'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge n. 234 del 2021,
il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui
all'articolo 1, comma 225, della medesima legge cessi definitivamente
l'attivita' produttiva o una parte significativa della stessa, con
contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di
quello impiegato mediamente nell'anno precedente in relazione
all'unita' produttiva oggetto della chiusura. In tali casi, la
decadenza comporta per lo stesso datore di lavoro l'obbligo di
restituzione dell'importo degli incentivi, di cui hanno beneficiato
gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o dei
ridimensionamenti di attivita', percepiti nei dieci anni antecedenti
la data di avvio della procedura medesima. Il divieto di accesso agli
incentivi decorre dalla medesima data.
6. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 5, in caso di incentivi che
prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, i bandi
definiscono le conseguenze applicabili, in caso di riduzione dei
livelli occupazionali degli addetti all'unita' produttiva o
all'attivita' interessata dal beneficio medesimo successivamente al
completamento dell'iniziativa agevolata, ovvero in caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti in sede di
domanda, anche in termini di riduzione del beneficio in misura
proporzionale alla riduzione del livello occupazionale, fino alla
decadenza dal beneficio medesimo, fatti salvi i casi di riduzione
dovuta a giustificato motivo oggettivo.
7. Le somme rivenienti dalla irrogazione, da parte delle
amministrazioni responsabili centrali, delle sanzioni previste dal
presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alle
stesse amministrazioni e integrano le disponibilita' dell'incentivo,
anche per essere destinate, ove possibile, al finanziamento di
interventi di sostegno alla reindustrializzazione o riconversione
industriale delle aree interessate dalle operazioni di
delocalizzazione o di cessazione dell'attivita'. In caso di somme
rivenienti da sanzioni irrogate dalle regioni e dagli enti locali, si
applicano le procedure del rispettivo ordinamento contabile.
Art. 17
Revoche
1. Fatta salva la disciplina delle attivita' di recupero prevista
per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi dalla
normativa di settore, gli atti di revoca dei provvedimenti di
concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche
dipendenti dall'intervento di una causa di decadenza, sono soggetti
alle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il soggetto competente dispone la revoca delle agevolazioni
qualora ricorra una o piu' delle seguenti circostanze:
a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita' ovvero
documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili
al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente
all'ammissione al beneficio;
b) mancata realizzazione dell'operazione finanziata entro i
termini, ove previsti;
c) per gli incentivi che prevedono la realizzazione di
investimenti, mancato rispetto dei termini, definiti in conformita'
con la disciplina nazionale ed europea di riferimento dell'incentivo,
per il mantenimento e la destinazione dei beni oggetto
dell'agevolazione. In mancanza di diversa indicazione del bando, la
revoca e' disposta qualora i beni siano alienati, ceduti o distratti
prima del decorso di tre anni per le PMI e di cinque anni per le
grandi imprese dalla data di completamento dell'investimento;
d) intervento di un'operazione di delocalizzazione o il
verificarsi di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali
di cui all'articolo 16;
e) intervento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata
o modifiche soggettive del beneficiario che, compromettendo gli
obiettivi originari, siano valutate, ai sensi della disciplina
prevista nel bando, incompatibili con il mantenimento delle
agevolazioni;
f) avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o
di insolvenza del beneficiario, incompatibile con gli obblighi a suo
carico secondo quanto previsto dal bando, ferma restando la verifica
della condizione di impresa in difficolta' in sede di accesso alle
agevolazioni, qualora prevista dalla disciplina in materia di aiuti
di Stato applicabile allo specifico incentivo;
g) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni;
h) per le agevolazioni concesse in forma di finanziamento
agevolato, mancata restituzione protratta per oltre un anno ovvero
oltre il diverso tempo determinato dal bando degli interessi di
preammortamento ovvero delle rate del finanziamento;
i) accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti
dall'articolo 9, fatta salva l'attivazione dell'intervento DURC
sostitutivo ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera a), nel caso
di DURC irregolare;
l) inadempimento di obblighi espressamente previsti dal bando, in
ragione della specificita' dell'incentivo;
m) rinuncia alle agevolazioni da parte del beneficiario.
3. La revoca puo' essere disposta in misura totale e riferirsi
all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una
parte delle agevolazioni concesse, purche' proporzionale
all'inadempimento riscontrato, secondo quanto definito dal bando.
4. La revoca comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire
l'importo delle agevolazioni fruite. In caso di finanziamento
agevolato, qualora il beneficiario abbia gia' avviato il piano di
rimborso, e' dovuta la restituzione del debito residuo, al netto
delle eventuali rate gia' rimborsate. Gli importi restituiti sono
maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento
determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto
di revoca. Nei casi di restituzione dell'agevolazione in conseguenza
della revoca di cui al comma 2, lettera a), o comunque disposta per
azioni o fatti addebitati al beneficiario o per l'intervento di
un'operazione di delocalizzazione o di una situazione di riduzione
dei livelli occupazionali ai sensi dell'articolo 16, il predetto
tasso e' maggiorato di cinque punti percentuali. Non si procede a
tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di
rideterminazione delle agevolazioni derivanti da minori spese
sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa
agevolata.
5. In caso di revoca disposta da un'amministrazione responsabile
centrale, le somme restituite ai sensi del comma 4, salvo diversa
previsione del bando, affluiscono all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, nel medesimo importo, alla stessa
amministrazione e vanno a incrementare, ove possibile, le
disponibilita' dell'incentivo interessato. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 16, comma 7, rispetto alla destinazione delle
risorse rivenienti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal comma
2 del predetto articolo. In caso di revoca disposta dalle regioni e
dagli enti locali, si applicano le procedure del rispettivo
ordinamento contabile.
6. I crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni previste dal
presente codice sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di
giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice
civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.
L'amministrazione responsabile, in caso di mancata restituzione
spontanea delle somme dovute in base al provvedimento di revoca,
provvede al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai
sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di
restituzione, nonche' delle somme a titolo di interessi e delle
relative maggiorazioni. La medesima disciplina si applica in tutti i
casi di recupero di somme indebitamente percepite dal beneficiario,
ivi compresi i casi di recupero conseguenti alla rideterminazione
dell'importo delle agevolazioni concesse.
7. Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le
garanzie procedimentali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge
7 agosto 1990, n. 241. Fatti salvi i termini eventualmente previsti
dalla disciplina di settore per il recupero degli incentivi fiscali e
gli incentivi contributivi, l'atto di revoca puo' essere adottato
entro il termine ordinario di prescrizione del diritto al recupero
delle somme erogate, decorrente dalla data in cui la causa di revoca
e' rilevabile.
8. Restano salve le procedure di revoca e recupero degli aiuti di
Stato illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla
Commissione europea ai sensi del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) e del regolamento (UE) 2015/1589 del
Consiglio, del 13 luglio 2015. In presenza di una decisione
dell'Unione europea che dichiari l'aiuto di Stato illegale e
incompatibile con il mercato interno e ne ordini allo Stato il
recupero, laddove il beneficiario dell'aiuto sia soggetto a procedure
di insolvenza, il credito dello Stato relativo alla restituzione
dell'aiuto e' soddisfatto in prededuzione, con priorita' rispetto ad
ogni altro credito.
Art. 18
Controlli
1. Per l'effettuazione degli accertamenti d'ufficio di cui
all'articolo 43 del decreto del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e dei controlli di cui all'articolo 71 del medesimo
testo unico sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dagli
interessati in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive
fasi del procedimento, il soggetto competente provvede attraverso la
consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili,
accessibili in via telematica. Resta ferma la possibilita' di
stipulare protocolli tra le amministrazioni responsabili e gli enti
competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge delega,
volti a consentire il rilascio accelerato dei documenti
certificativi, anche attraverso modalita' di acquisizione e gestione
massiva delle richieste e delle verifiche telematiche.
2. In assenza di diversa specifica disciplina del bando, gli
accertamenti e i controlli di cui al comma 1 e le verifiche sulle
informazioni e sui dati acquisiti dall'impresa interessata possono
essere svolti, anche su un campione di operazioni proporzionale al
rischio e all'entita' del beneficio, in ogni fase del procedimento, e
comunque in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa
veridicita', ferma restando la necessita' di garantire la conformita'
con gli eventuali oneri di controllo derivanti dalla fonte di
finanziamento dell'incentivo e fatto salvo quanto previsto ai commi 3
e 4.
3. Costituiscono, in ogni caso, adempimenti necessari da parte dei
soggetti competenti al fine di poter disporre l'ammissione alle
agevolazioni:
a) per le agevolazioni di importo superiore alla soglia di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la verifica dell'assenza di una
causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista
dall'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice, attraverso
acquisizione dell'informazione antimafia, ferma restando la
possibilita' di condizionare la corresponsione delle medesime
agevolazioni ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 5, del citato
codice;
b) per le agevolazioni finalizzate alla realizzazione di
investimenti, la verifica della regolarita' contributiva del
proponente, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC. La
concessione delle agevolazioni e' disposta in presenza di un DURC
attestante la regolarita' contributiva entro il termine di validita'
dello stesso, pari a centoventi giorni dalla data del rilascio. In
caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva,
il soggetto competente provvede a darne comunicazione all'interessato
ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. I
proponenti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo
di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e Cassa edile sono
esenti dalla verifica. A tal fine, i medesimi soggetti rendono, in
sede di istanza di accesso, apposita dichiarazione circa l'esistenza
della condizione di esenzione, ferma restando l'attestazione della
regolarita' contributiva;
c) per le agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato ai sensi
dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), inclusi gli aiuti de minimis, il rispetto di eventuali
prescrizioni specifiche nonche' la registrazione nei pertinenti
registri previsti per tali forme di agevolazione.
4. In sede di erogazione, fermi restando gli ulteriori adempimenti
previsti dal bando in relazione alle caratteristiche dell'incentivo,
costituiscono adempimenti necessari:
a) l'acquisizione del DURC per le agevolazioni di cui al comma 3, DURC
lettera b). In caso di rilascio di un DURC che segnali
un'inadempienza contributiva, il soggetto competente provvede ai
sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente
all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile,
previa conferma dell'importo e indicazione da parte degli stessi
degli estremi per il versamento;
b) la verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni
di importo superiore alla soglia ivi stabilita, per i conseguenti
adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina. La
predetta verifica non si applica ai casi esclusi dal medesimo
articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973 o da espresse disposizioni speciali di legge;
c) per le agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato ai sensi
dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche nonche', ad
esclusione degli aiuti de minimis e degli aiuti per i quali e'
prevista una diversa disciplina, la verifica, attraverso RNA, che il
beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
europea. Qualora dalla verifica emerga la predetta pendenza,
l'erogazione all'interessato e' preclusa fino a soluzione della
stessa.
5. Restano ferme le condizioni e le procedure che regolano
l'acquisizione del DURC ai fini della fruizione dei benefici
normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
6. Oltre ai controlli previsti dal presente articolo, in assenza di
specifica diversa disposizione stabilita dal bando, il soggetto
competente puo', in ogni fase del procedimento, effettuare controlli
e ispezioni anche in loco sulle operazioni agevolate al fine di
verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni
nonche' lo stato di attuazione delle operazioni finanziate. Gli oneri
per le predette attivita', ove non diversamente disposto e ove
compatibile con la fonte finanziaria di copertura delle agevolazioni,
sono posti a carico della dotazione di risorse disponibile per il
bando.
Art. 19
Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi
contributivi
1. Agli incentivi fiscali che prevedono, ai fini dell'ammissione
alle agevolazioni, lo svolgimento di un'attivita' istruttoria
valutativa, di carattere tecnico, economico e finanziario, rispetto
ai requisiti del proponente o dell'iniziativa per la quale sono
richieste le agevolazioni, si applica la disciplina di cui al
presente codice, ferme restando le modalita' di fruizione, di
controllo e di recupero delle agevolazioni, nonche' le ulteriori
conseguenze in caso di illegittima fruizione, come definite dalla
disciplina di settore.
2. Per gli incentivi fiscali fruiti nella forma del credito
d'imposta che non prevedono lo svolgimento dell'attivita' istruttoria
di cui al comma 1, la fruizione, salve diverse disposizioni della
legge speciale, e' comunque subordinata alla preventiva comunicazione
da parte del richiedente al soggetto competente dell'ammontare
complessivo delle agevolazioni delle quali il medesimo richiedente
intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione
stessa, fornendo le ulteriori comunicazioni richieste dalla
disciplina dell'incentivo successivamente all'avvenuto sostenimento
delle eventuali spese previste. Il soggetto competente comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze mensilmente, ovvero secondo
la diversa cadenza periodica stabilita dalla disciplina
dell'incentivo, i dati di cui al presente comma, necessari ai fini
del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. I crediti di imposta di cui al presente comma
sono attivati, sulla base delle previsioni della legge che li
istituisce e delle eventuali ulteriori disposizioni di legge di
riferimento, con provvedimenti del soggetto competente individuato
dalle stesse disposizioni legislative. I predetti provvedimenti
definiscono le attivita' di monitoraggio nonche' le ulteriori
istruzioni operative e i chiarimenti occorrenti per la fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni, ferma restando l'applicazione della
disciplina di settore per quanto riguarda l'attivita' di controllo e
di recupero, nonche' le conseguenze ulteriori per l'illegittima
fruizione.
3. Gli incentivi fiscali, nel caso costituiscano aiuti di Stato
ovvero siano fruiti in regime de minimis, sono attivati solo dopo che
l'Autorita' responsabile, come definita dall'articolo 1, comma 1,
lettera q), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, abbia provveduto a
registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli
aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA.
4. Agli incentivi contributivi la disciplina di cui al presente
capo si applica limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo
16 e la relativa attuazione resta soggetta alla disciplina di
settore. Agli incentivi di cui al primo periodo non si applicano le
disposizioni relative al Programma degli incentivi di cui
all'articolo 4. Ad essi si applicano le disposizioni degli altri capi
del presente codice.
5. Nel caso di incentivi contributivi, i lavoratori autonomi
accedono alle condizioni previste per le PMI in quanto compatibili.
E' fatta salva la disciplina speciale definita dalle disposizioni
normative che regolano l'incentivo.
Capo IV
Della valutazione, del monitoraggio e della informazione e pubblicità
Art. 20
Monitoraggio degli incentivi
1. Il monitoraggio delle agevolazioni e' effettuato al fine di
garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, in
conformita' ai principi di semplificazione amministrativa,
trasparenza, unicita' dell'invio e riduzione degli oneri
amministrativi a carico dei beneficiari anche nelle successive fasi
di rendicontazione e controllo ed e' basato sul codice unico di
progetto (CUP), che identifica in modo univoco ogni agevolazione. Il
CUP e' riportato come elemento essenziale in tutti gli atti del ciclo
di vita dell'incentivo.
2. Il CUP e' assegnato a ciascuna istanza di accesso
all'agevolazione accettata dal sistema del soggetto competente ed e'
comunicato al proponente con la ricevuta di avvenuta ricezione della
stessa istanza. I CUP relativi alle agevolazioni non concesse sono
eliminati su comunicazione del soggetto gestore competente.
3. Quanto previsto al comma 2, primo periodo, costituisce requisito
tecnico necessario per la selezione di cui all'articolo 7, comma 1.
4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze, adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice, di concerto con il Ministero delle
imprese e del made in Italy, sono definite le disposizioni attuative
del presente articolo. Le predette modalita' sono definite anche al
fine di rafforzare l'efficacia delle attivita' di controllo sui
titoli di spesa nonche' di assicurare una riduzione delle attivita'
dei beneficiari delle agevolazioni nella gestione delle
rendicontazioni e di evitare duplicazioni di richieste di dati,
individuando le funzionalita' e i meccanismi di interoperabilita'
delle piattaforme e dei sistemi di gestione degli incentivi di cui
all'articolo 13, commi 4 e 6, necessari a tali finalita', coerenti
con i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze
e quelli con essi interoperabili.
Art. 21
Valutazione degli incentivi
1. Al fine di assicurare un processo decisionale basato su evidenze
e di rafforzare la capacita' di programmazione e revisione della
spesa, in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo in
materia di programmazione della politica di bilancio e delle
politiche economiche nazionali, le iniziative di sostegno pubblico
realizzate attraverso gli incentivi sono oggetto di valutazione ex
ante, di valutazione in itinere e di valutazione ex post. La
valutazione in itinere ed ex post e' svolta in modo continuativo e
sistematico, secondo un programma pluriennale aggiornato
periodicamente.
2. Le valutazioni sono condotte secondo modalita' che garantiscano
autonomia e indipendenza, assicurando la pubblicita' dei risultati.
3. La selezione degli incentivi, o dell'insieme di incentivi
accomunati da legami settoriali, territoriali, o tematici, oggetto di
valutazione, tiene conto della loro rilevanza sociale, economica o
ambientale, dell'entita' della spesa interessata, della rilevanza
conoscitiva dei risultati della valutazione e delle necessita' di
coordinamento con altre valutazioni o indagini aventi il medesimo
oggetto. Gli incentivi non oggetto di valutazione sono comunque
oggetto di monitoraggio sulla base delle disposizioni contenute nei
bandi, secondo quanto previsto all'articolo 20.
4. Le amministrazioni responsabili predispongono le procedure
necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle
valutazioni ex ante, in itinere ed ex post definendo apposite
disposizioni anche nell'ambito dei bandi e favorendo, ove possibile,
l'utilizzo di appositi sistemi informativi.
5. La determinazione delle eventuali risorse da destinare alle
attivita' di valutazione e' operata nell'ambito dell'attivita' di
programmazione degli incentivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera d).
Art. 22
Conoscibilita', pubblicita' e trasparenza degli incentivi
1. Il sistema Incentivi Italia, oltre ai servizi implementati nelle
varie fasi del ciclo di vita degli incentivi ai sensi dell'articolo
3, costituisce il punto di accesso nazionale per la consultazione
dell'offerta degli incentivi, nel cui ambito i potenziali beneficiari
possono:
a) ricercare gli incentivi piu' idonei alle relative particolari
esigenze di sostegno, utilizzando il sistema di catalogazione e le
soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale,
definiti per il funzionamento della piattaforma «Incentivi.gov.it»,
volti a favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di incentivi;
b) consultare gli atti di programmazione resi disponibili ai
sensi dell'articolo 4, con il cronoprogramma degli interventi ivi
contenuto, nonche' gli esiti delle valutazioni di cui all'articolo
21.
2. Le amministrazioni responsabili centrali definiscono ulteriori
iniziative per la comunicazione degli interventi di propria
competenza, coinvolgendo, anche attraverso la stipula di appositi
protocolli d'intesa, le associazioni di categoria comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere
azioni di informazione sull'offerta di incentivi e azioni di
accompagnamento all'accesso ai medesimi incentivi da parte del numero
piu' ampio possibile delle imprese potenzialmente beneficiarie.
3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge delega, ai fini
di pubblicita' legale, le amministrazioni responsabili provvedono
alla pubblicazione dei bandi nei propri siti internet istituzionali e
alla pubblicazione delle relative informazioni rilevanti nella
piattaforma «Incentivi.gov.it». Nella Gazzetta Ufficiale ovvero, nel
caso di amministrazioni responsabili regionali o provinciali, nel
Bollettino Ufficiale regionale ovvero provinciale sono pubblicati
avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la
disciplina e l'accesso agli incentivi, nonche' avvisi sulle relative
modificazioni.
4. Gli atti di concessione degli incentivi sono soggetti alla
pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Si applicano, altresi', gli
obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle erogazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4
agosto 2017, n. 124. Sono esclusi da entrambi i predetti obblighi di
pubblicazione gli atti riferiti ad aiuti registrati nel RNA, rispetto
ai quali la registrazione nel medesimo registro, nelle forme previste
dalla disciplina che regola lo stesso registro, assolve ai predetti
obblighi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della
legge delega e dall'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge n.
124 del 2017.
5. Attraverso il RNA sono assolti, altresi', per gli aiuti ivi
registrati, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti
dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi
dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
6. Per gli incentivi cofinanziati con risorse europee, si applicano
gli ulteriori obblighi di pubblicita' previsti dalla specifica
normativa di riferimento.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 23
Ulteriori disposizioni
1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. A valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili
per l'attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato con
decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023,
sono progressivamente implementati, ai sensi del codice degli
incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera
b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, ulteriori servizi resi
disponibili dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» e dal Registro
nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, ai fini dell'efficace svolgimento delle
attivita' di progettazione, programmazione, attuazione e valutazione
e della trasparenza delle misure di incentivazione alle imprese
previste dalla disciplina del predetto codice.».
2. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 46:
1) al comma 2, le parole: «che concedono» sono sostituite dalle
seguenti: «che erogano»;
2) al comma 3, dopo le parole: «che intendono concedere», sono
inserite le seguenti: «ed erogare»;
3) nella rubrica, la parola: «concessione» e' sostituita dalla
seguente: «erogazione»;
b) all'articolo 52, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Ulteriori funzionalita' del Registro di cui al comma 1
sono sviluppate ai sensi del codice degli incentivi adottato in
attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27
ottobre 2023, n. 160, secondo quanto previsto dall'articolo 18-ter,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».
3. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei bandi
che prevedono la concessione di finanziamenti, come definiti dal
predetto decreto, pubblicati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del codice degli incentivi attuativo dell'articolo 3, comma 2,
lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, si tiene conto del
rating di legalita' secondo le modalita' definite dal medesimo
codice.».
4. All'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento,» sono soppresse e le
parole: «aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti:
«agevolazioni, come definite dal codice degli incentivi adottato in
attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27
ottobre 2023, n. 160,»;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In
alternativa o in aggiunta al punteggio premiale di cui al primo
periodo, i bandi che prevedono agevolazioni alle imprese possono
prevedere altri sistemi di premialita' ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 8, comma 3, del codice degli incentivi adottato in
attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27
ottobre 2023, n. 160. Il riconoscimento della premialita' e'
subordinato al possesso della certificazione della parita' di genere
alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle
agevolazioni.».
5. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
le parole: «fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» sono sostituite dalle
seguenti: «fatti comunque salvi il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche', con
riferimento alle istanze relative ai citati benefici economici, la
produzione da parte del beneficiario della documentazione tecnica
necessaria allo svolgimento delle attivita' istruttorie prevista
dalla disciplina agevolativa di riferimento».
Art. 24
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice,
sono abrogati:
a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
b) l'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre
2011, n. 180;
c) l'articolo 31, commi 8-quater e 8-quinquies del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98;
d) l'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
e) l'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248;
f) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
g) l'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
h) l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,
n. 175.
2. A decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del
presente codice:
a) all'articolo 12, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81,
il primo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, le parole: «compresi quelli di cui all'articolo 1, comma
553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,» sono soppresse.
Art. 25
Disposizioni transitorie e di coordinamento
1. Le disposizioni del capo III si applicano ai bandi non ancora
pubblicati nelle forme previste alla data di entrata in vigore del
presente codice; per i bandi gia' pubblicati alla predetta data,
continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di riferimento.
Le disposizioni di cui all'articolo 19 si applicano agli incentivi
fiscali e agli incentivi contributivi istituiti con legge
successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e
8, e agli articoli 5 e 21 si applicano a decorrere dalla data in cui
acquista efficacia il decreto di cui all'articolo 4, comma 4. Le
disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3, si applicano a
decorrere dalla data in cui acquista efficacia il decreto di cui al
comma 4 del medesimo articolo 20.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice,
fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ogni richiamo al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, contenuto in disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative vigenti, si intende
riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice.
Art. 26
Aggiornamenti
1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del
presente codice e' attuato mediante esplicita modifica, integrazione,
deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
Art. 27
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi
previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 28
Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 novembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Alberti Casellati, Ministro per le
riforme istituzionali e la
semplificazione normativa
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'
Locatelli, Ministro per le
disabilita'
Visto, il Guardasigilli: Nordio


