CODICE DEGLI INCENTIVI - Dlgs n.184 del 27/11/2025, entrata in vigore 1.1.2026

NORMATIVA

DL 27/11/2025 n.184

RASSEGNA STAMPA e NEWS

4599 - Codice degli incentivi: mancata stipula della polizza catastrofale incidenza o meno sulle agevolazioni

4593 - L’impresa che delocalizza non sempre perde gli aiuti (Il Sole 24 Ore 11/12/2025)

APPROFONDIMENTO DECRETO LEGISLATIVO 27/11/2025 n.184

Polizza Catastrofale (art.9)

Art.16 Delocalizzazione 



DECRETO LEGISLATIVO 27 novembre 2025, n. 184 

Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1  e  2,
lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160. (25G00192) 
(GU n.286 del 10-12-2025)
Vigente al: 1-1-2026  

Capo I
Disposizioni generali

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'articolo 52, comma 1; 
  Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al  Governo
in materia di revisione del sistema degli incentivi  alle  imprese  e
disposizioni di semplificazione delle relative procedure  nonche'  in
materia di termini di delega per  la  semplificazione  dei  controlli
sulle attivita' economiche» e, in particolare, gli articoli 2, 3, 6 e
8; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare l'articolo 11; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e   donna,   a   norma
dell'articolo  6  della  legge  28  novembre  2005,  n.  246»  e,  in
particolare, l'articolo 46-bis; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24   marzo   2012,   n.   27,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'»  e,  in  particolare,  l'articolo
5-ter; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi» e, in particolare, l'articolo 18-ter; 
  Vista la legge 5 novembre  2021,  n.  162,  recante  «Modifiche  al
codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e  altre
disposizioni in materia di pari opportunita'  tra  uomo  e  donna  in
ambito lavorativo» e, in particolare, l'articolo 5; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'articolo
1, commi da 224 a 237-bis; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai  sensi  dell'articolo
52, comma 6, della legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e  successive
modifiche e integrazioni»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   30
settembre 2021, recante «Criteri per lo sviluppo e  il  funzionamento
della piattaforma telematica  "Incentivi.gov.it"»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2022; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica  agricola  comune»  e,  in  particolare,
l'articolo 5; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 ottobre 2024; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, resa in data 19 giugno 2025; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 novembre 2025; 
  Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di coesione,  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, per gli affari regionali e le autonomie, per le
riforme istituzionali e la semplificazione normativa,  del  lavoro  e
delle politiche sociali, degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, per la famiglia, la natalita' e le pari  opportunita'
e per le disabilita'; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2,  lettera  b),  della
legge 27 ottobre 2023,  n.  160,  e  secondo  i  principi  e  criteri
direttivi previsti dagli articoli 2 e  6  della  medesima  legge,  il
presente  decreto,  di  seguito  denominato  «codice»,  al  fine   di
armonizzare  la  disciplina  di  carattere  generale  in  materia  di
incentivi alle imprese, definisce i principi generali che regolano  i
procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che  prevedono
agevolazioni alle imprese  e  reca  le  occorrenti  disposizioni  per
l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale. 
  2.  Sono  soggette  alla  disciplina   del   presente   codice   le
agevolazioni riconosciute in una delle forme di cui all'articolo  12.
Le disposizioni del presente codice non si applicano  agli  incentivi
fiscali che non prevedono lo  svolgimento  di  attivita'  istruttorie
valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le  verifiche  sono
circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, per i quali
resta ferma l'applicazione della disciplina di settore, salvo  quanto
previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo  19,  nonche'  agli  incentivi
fiscali in  materia  di  accisa,  che  rimangono  disciplinati  dalla
legislazione di settore. Ne sono,  altresi',  esclusi  gli  incentivi
contributivi, fatto salvo  quanto  previsto  dai  commi  4  e  5  del
medesimo articolo 19. 
  3. La disciplina del presente codice si applica anche nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative  norme  di
attuazione.  Le  regioni  a  statuto  ordinario  si  conformano  alla
medesima disciplina nell'ambito  dei  rispettivi  ordinamenti,  fermo
restando  il  rispetto   delle   competenze   attribuite   ai   sensi
dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione  e  fatte
salve le forme e condizioni particolari di  autonomia  attribuite  ai
sensi dell'articolo 116, comma terzo, della stessa Costituzione. 
  4. In caso di incentivi oggetto  di  cofinanziamento  a  valere  su
risorse europee, le disposizioni del  presente  codice  si  applicano
compatibilmente con il rispetto della  disciplina  definita  in  sede
europea e nazionale per l'utilizzo delle predette risorse. 
  5. Nel caso di incentivo che presenti le caratteristiche  di  aiuto
di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, e' fatto salvo il  rispetto  della
pertinente normativa dell'Unione europea. In caso di regimi di  aiuti
di Stato o di aiuti di Stato individuali soggetti a notifica ai sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, o previsti nel rispetto  di  un  regolamento  di
esenzione, l'incentivo e' concesso previa  positiva  decisione  della
Commissione europea  sulla  compatibilita'  con  il  mercato  interno
ovvero  previa  comunicazione  del  regime  di  aiuti  o   dell'aiuto
individuale alla Commissione europea. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  codice,  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «agevolazione»: il vantaggio economico previsto  dal  bando  a
valere su risorse pubbliche, avente  o  meno  le  caratteristiche  di
aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea,  riconosciuto  in  una  delle
forme di cui all'articolo 12; 
    b) «agevolazioni contributive»: sgravi riconosciuti all'impresa o
al lavoratore autonomo in  collegamento  con  la  costituzione  e  la
gestione del rapporto di lavoro che, in deroga al regime contributivo
ordinario, comportano un abbattimento di una aliquota  piu'  onerosa,
calcolata secondo i normali parametri previsti dall'ordinamento; 
    c) «agevolazioni fiscali»: agevolazioni che, in deroga al  regime
fiscale  ordinariamente  applicabile,   comportano   una   riduzione,
parziale  o  totale,   della   base   imponibile   o   dell'ammontare
dell'imposta o della tassa, ovvero un differimento o un  annullamento
del debito fiscale, nonche' una riduzione dei versamenti dovuti; 
    d) «amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica
cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, e'  attribuita
la titolarita' dell'incentivo; 
    e) «bandi»:  i  bandi,  gli  avvisi  o  gli  altri  provvedimenti
comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi; 
    f) «beneficiario»: l'impresa che accede all'incentivo, secondo le
modalita' definite dal bando; 
    g) «ciclo di  vita  dell'incentivo»:  l'insieme  delle  attivita'
svolte per il sostegno pubblico attraverso  un  dato  incentivo,  che
include le attivita' di  programmazione,  progettazione,  attuazione,
comprensiva dell'attivazione e della gestione,  l'informazione  e  la
pubblicita' nonche' la valutazione anche ex post dell'incentivo; 
    h) «contributo a fondo perduto»: le  forme  di  agevolazione  che
prevedono trasferimenti di risorse al  beneficiario  non  soggette  a
restituzione, variamente denominate sulla base delle finalita' o  dei
costi  sostenuti,  indipendentemente  dal   trattamento   fiscale   o
contabile,  quali  il  «contributo  in  conto  impianti»,  diretto  a
sostenere  investimenti  in   beni   strumentali   ammortizzabili   e
commisurato al costo degli stessi  investimenti;  il  «contributo  in
conto capitale»,  destinato  all'incremento  dei  mezzi  patrimoniali
dell'impresa o alla loro  ristrutturazione;  il  «contributo  diretto
alla spesa» riconosciuto sulle spese sostenute dal  beneficiario  per
la  realizzazione  di  un  progetto,  ad  esempio  di  ricerca  o  di
formazione;  il  «contributo  in  conto  esercizio»,   destinato   al
finanziamento di spese di gestione o destinato ad integrare ricavi di
un determinato  esercizio  e  il  «contributo  in  conto  interessi»,
riconosciuto a fronte di un finanziamento accordato  al  beneficiario
da parte di un soggetto  abilitato  all'esercizio  dell'attivita'  di
credito, finalizzato a  ridurre  il  costo  del  tasso  di  interesse
applicato; 
    i)  «fattura  elettronica  regolarmente   emessa»:   la   fattura
elettronica regolarmente compilata secondo le regole  fiscali  e  che
riporta correttamente il  codice  unico  di  progetto  (CUP)  secondo
quanto previsto  dall'articolo  5,  comma  6,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41, o e' identificata da idonei elementi ai sensi del
comma 7 del medesimo articolo 5; 
    l)  «finanziamento  agevolato»:  la  forma  di  agevolazione  che
prevede l'erogazione al beneficiario di un finanziamento  soggetto  a
rimborso ad un tasso inferiore rispetto a quello di mercato; 
    m) «garanzie su operazioni finanziarie»: la forma di agevolazione
consistente in una  garanzia  nelle  forme  tecniche  della  garanzia
diretta, della controgaranzia e della riassicurazione,  a  valere  su
risorse pubbliche, concessa a fronte di  finanziamenti  o  operazioni
finanziarie  aventi  le  caratteristiche  definite  dal  bando,   che
determina, per la parte  corrispondente  alla  quota  dell'operazione
garantita, una traslazione del rischio  dell'inadempimento  da  parte
del  beneficiario  dal  soggetto  finanziatore  allo   strumento   di
garanzia; 
    n) «grandi  imprese»:  le  imprese  che  non  costituiscono,  per
dimensione, piccole  e  medie  imprese  (PMI),  come  definite  dalla
lettera bb); 
    o) «impresa»: qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo,
che eserciti  un'attivita'  economica,  indipendentemente  dalla  sua
forma giuridica e dalla fonte di finanziamento; 
    p)  «incentivi»:  le  misure  di  incentivazione  che   prevedono
agevolazioni a favore delle imprese, adottate  dalle  amministrazioni
responsabili per il sostegno del sistema economico; 
    q)  «incentivi  che   prevedono   la   valutazione   dell'impatto
occupazionale»:  gli  incentivi   nei   quali   l'incremento   o   la
conservazione dei  livelli  occupazionali  sono  il  fine  diretto  e
specifico, o uno dei fini diretti e specifici e nei quali il positivo
riscontro dell'impatto occupazionale  dell'operazione  finanziata  e'
elemento determinante ai fini dell'ammissione al beneficio; 
    r)  «incentivi  contributivi»:  gli   incentivi   che   prevedono
agevolazioni contributive; 
    s) «incentivi fiscali»: gli incentivi che prevedono  agevolazioni
fiscali; 
    t)  «Incentivi.gov.it»:  la   piattaforma   telematica   di   cui
all'articolo  18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 
    u) «intervento nel capitale di rischio»: la forma di agevolazione
attuata tramite investimenti nel capitale di imprese in equity  o  in
quasi  equity,  come  definiti  dagli  orientamenti  adottati   dalla
Commissione  europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato  destinati  a
promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio; 
    v) «lavoratore autonomo»: la persona fisica  esercente  attivita'
di arti o professioni la  cui  attivita'  e'  ricompresa  nell'ambito
dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n.  81,  ivi  incluso  il
libero  professionista   iscritto   agli   ordini   professionali   e
l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; 
    z) «legge delega»: la legge 27  ottobre  2023,  n.  160,  recante
«Delega  al  Governo  in  materia  di  revisione  del  sistema  degli
incentivi  alle  imprese  e  disposizioni  di  semplificazione  delle
relative procedure nonche' in materia di termini  di  delega  per  la
semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche»; 
    aa)   «operazione   di   delocalizzazione»:   il    trasferimento
dell'attivita' economica specificamente  incentivata  o  di  una  sua
parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da  parte  della
medesima impresa beneficiaria dell'incentivo o di altro soggetto  che
venga in controllo dello stabilimento; 
    bb) «PMI»: le microimprese, piccole e medie  imprese  secondo  la
definizione fornita dalla raccomandazione della  Commissione  europea
n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione  europea  n.  124  del  20  maggio  2003,  e  i  relativi
successivi adeguamenti adottati in sede europea e nazionale tempo per
tempo applicabili; 
    cc) «Programma  degli  incentivi»  o  «Programma»:  il  documento
adottato  da  ciascuna  amministrazione  responsabile   centrale   in
relazione  agli   incentivi   di   propria   competenza,   ai   sensi
dell'articolo 4; 
    dd) «proponente»: il soggetto che  presenta  istanza  di  accesso
all'incentivo secondo le modalita' definite dal bando; 
    ee) «RNA»: il Registro nazionale degli  aiuti  di  Stato  di  cui
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
    ff) «sistema Incentivi  Italia»:  il  catalogo  di  servizi  resi
disponibili dal RNA e dalla piattaforma «Incentivi.gov.it»  ai  sensi
dell'articolo 3; 
    gg) «soggetto competente»: il soggetto cui compete in tutto o  in
parte l'attivita' di gestione dell'incentivo, che puo' coincidere con
l'amministrazione  responsabile  o  che   puo'   essere   individuato
dall'amministrazione responsabile in un soggetto  facente  capo  alla
stessa o in altro soggetto, anche selezionato ai sensi  dell'articolo
7 del presente  codice  e  al  quale  la  disposizione  istitutiva  o
attuativa dell'incentivo o il relativo bando  possono  attribuire  la
competenza allo svolgimento di altre attivita' rientranti  nel  ciclo
di vita dell'incentivo medesimo; 
    hh) «Tavolo permanente  degli  incentivi»:  la  sede  stabile  di
confronto tra le amministrazioni responsabili centrali, le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano, nella quale le  predette
amministrazioni, nel rispetto dell'autonomia decisionale di  ciascuna
di esse in merito  agli  incentivi  di  propria  competenza,  operano
congiuntamente e paritariamente al fine di favorire il  coordinamento
tra  politiche  di  incentivazione  statali  e  regionali  ai   sensi
dell'articolo 5. 
                               Art. 3 
 
           Servizi per la semplificazione degli incentivi 
 
  1. In attuazione dei principi e dei criteri della digitalizzazione,
della semplicita' e della uniformita' delle procedure e nel  rispetto
delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge  delega,
il  registro  RNA  e  la   piattaforma   «Incentivi.gov.it»   rendono
disponibili specifici servizi, attivabili su richiesta  del  soggetto
competente, funzionali allo svolgimento di attivita'  previste  lungo
l'intero ciclo di vita dell'incentivo. Resta  ferma  la  possibilita'
per  i  soggetti  competenti  di  continuare  ad  utilizzare  proprie
piattaforme per la gestione degli incentivi. 
  2. Il catalogo di servizi di cui al comma  1,  denominato  «sistema
Incentivi Italia», comprende: 
    a) la redazione, l'aggiornamento e la pubblicita'  del  Programma
degli incentivi di cui all'articolo 4; 
    b) l'elaborazione di schemi di bandi, ai sensi  dell'articolo  6,
comma 3; 
    c) la disponibilita' di un sistema di classificazione delle  voci
di spesa che possono formare oggetto della disciplina dei  bandi,  ai
sensi dell'articolo 11, comma 4; 
    d)  la  messa  a  disposizione  di  servizi  per  l'accesso  agli
incentivi, con la possibilita' di attivare funzionalita'  utili  allo
svolgimento  della  fase  di  accesso  agli   incentivi,   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 6; 
    e) funzionalita' per agevolare il controllo sui titoli di  spesa,
al fine del rispetto dei divieti di  cumulo  delle  agevolazioni,  ai
sensi dell'articolo 15, comma 9; 
    f) funzionalita' a supporto  delle  amministrazioni  responsabili
con riferimento alle attivita' previste dall'articolo 20, riguardanti
il monitoraggio e l'assegnazione del codice unico di progetto (CUP); 
    g) estrazioni ed  elaborazioni  a  supporto  delle  attivita'  di
valutazione ex ante, ai sensi dell'articolo 21; 
    h) funzionalita'  dirette  a  favorire  la  conoscibilita'  degli
incentivi, aggiuntive o evolutive rispetto  a  quelle  gia'  previste
dalla  disciplina  vigente,  ivi  incluse  le  funzionalita'  per  la
diffusione degli esiti delle valutazioni di cui all'articolo 21. 
  3. I protocolli tecnici dei servizi previsti al comma  2,  adottati
con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e  del  made  in
Italy e resi progressivamente disponibili nonche' pubblicati nei siti
internet del RNA e della  piattaforma  Incentivi.gov.it,  entrano  in
funzione a decorrere dalla data individuata per ciascuno di essi  dal
decreto  di  riferimento.  I  decreti  di  cui   al   primo   periodo
definiscono, altresi', le modalita' di  attivazione  dei  servizi  su
richiesta presentata ai competenti Uffici del  citato  Ministero.  In
fase di sviluppo dei predetti protocolli, il Ministero delle  imprese
del made in Italy adotta soluzioni atte  a  favorire  lo  scambio  di
informazioni  con  altre  banche  dati   pubbliche,   garantendo   le
caratteristiche di interoperabilita' di cui agli articoli 1, comma 1,
lettera dd), e 12, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  4. Agli oneri derivanti dalle attivita' di sviluppo dei servizi  di
cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse nazionali
ed  europee  disponibili  per  l'attuazione  della  Riforma  3  della
Missione  1,  Componente  2,  del  Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza, come modificato con decisione del  Consiglio  dell'Unione
europea dell'8 dicembre 2023. 

Capo II
Della programmazione degli incentivi e del coordinamento istituzionale

                               Art. 4 
 
                      Programma degli incentivi 
 
  1. Ciascuna  amministrazione  responsabile  centrale,  al  fine  di
garantire trasparenza e conoscibilita' all'offerta degli incentivi di
propria competenza, adotta il Programma degli incentivi, con il quale
individua, secondo le disposizioni  e  le  tempistiche  definite  dal
decreto di cui al comma 4: 
    a) gli obiettivi strategici di sviluppo; 
    b) gli incentivi da destinare alla realizzazione degli  obiettivi
di cui alla  lettera  a),  privilegiando  la  continuita'  di  quelli
selezionati in esito alla razionalizzazione dell'offerta di incentivi
statali realizzata in attuazione dell'articolo 3,  comma  2,  lettera
a), della legge delega ovvero di  quelli  individuati  in  precedenti
programmazioni e motivando adeguatamente, se del caso, la  necessita'
di istituire ulteriori incentivi; 
    c) il cronoprogramma di massima di attuazione, individuando,  tra
l'altro,  i  provvedimenti  e  atti   eventualmente   necessari   per
l'attuazione del sostegno specifico  e,  qualora,  gia'  definiti,  i
termini di apertura dei bandi; 
    d) il quadro finanziario, indicando le risorse gia' disponibili a
legislazione vigente ferma  restando  la  coerenza  con  gli  effetti
scontati  sui  saldi  di  finanza   pubblica   per   ogni   esercizio
finanziario,  e  specificando  la  relativa  fonte  di  finanziamento
nonche' l'eventuale cofinanziamento da parte di altre amministrazioni
responsabili, centrali e regionali. Il  medesimo  quadro  finanziario
indica, altresi', le risorse da destinare, a valere  sulla  dotazione
finanziaria   degli   incentivi   ovvero   su   altri   fondi   nella
disponibilita'  dell'amministrazione  responsabile   centrale,   alle
attivita' di valutazione di cui al comma 3 del  presente  articolo  e
all'articolo  21,  nonche'  alle   attivita'   di   gestione   e   di
progettazione degli incentivi di cui all'articolo 7. 
  2. Il Programma degli  incentivi  e'  modificabile  successivamente
alla  sua  adozione  in  ragione   dell'effettivo   andamento   degli
incentivi, ovvero  nei  casi  di  sopravvenute  esigenze  di  finanza
pubblica o del verificarsi di situazioni contingenti e  straordinarie
non prevedibili alla  data  dell'originaria  programmazione,  nonche'
dell'intervento di nuove pertinenti disposizioni legislative. 
  3. L'individuazione degli incentivi operata ai sensi dei commi 1  e
2 e' compiuta tenendo conto della necessita'  di  assicurare  risorse
adeguate alle  caratteristiche  degli  interventi  e  agli  obiettivi
socioeconomici  e  delle  evidenze   ricavabili   dalle   valutazioni
disponibili, nonche' della coerenza rispetto ai seguenti elementi: 
    a) eventuali accordi conclusi in esito al Tavolo permanente degli
incentivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b); 
    b) rispetto degli eventuali vincoli e termini di  spesa  previsti
dalle fonti di finanziamento anche in relazione a  specifici  vincoli
derivanti dalla programmazione della politica  di  coesione  e  delle
priorita' definite con riferimento alla stessa; 
    c) rispetto, ove applicabili, delle disposizioni  in  materia  di
riequilibrio territoriale di cui all'articolo  7-bis,  comma  2,  del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 
  4. Il modello di Programma degli incentivi, le tempistiche  per  la
relativa adozione e le modalita' di aggiornamento sono definiti,  con
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
codice, e previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, in relazione a quanto previsto dal comma 6.  Attraverso
il  predetto  modello,  le  amministrazioni   responsabili   centrali
documentano sinteticamente oltre ai contenuti di cui al comma 1: 
    a) la coerenza degli incentivi indicati  rispetto  agli  elementi
previsti dal comma 3, lettere a), b) e c); 
    b) le evidenze ricavabili dalle valutazioni ex ante, in  itinere,
ex post, qualora effettuate; 
    c) gli incentivi che si intendono  sottoporre  a  valutazione  in
itinere ed ex post, secondo quanto previsto dall'articolo 21. 
  5. Il modello di Programma degli incentivi e' reso disponibile  nel
sistema Incentivi Italia. Le amministrazioni responsabili redigono  e
aggiornano il Programma di competenza attraverso il medesimo  sistema
Incentivi Italia, che assicura la pubblicita' di  tutti  i  Programmi
predisposti. 
  6. Le amministrazioni  responsabili  regionali,  nell'ambito  della
definizione delle proprie politiche  in  materia  di  incentivi  alle
imprese e, in particolare, della  programmazione  relativa  ai  Fondi
strutturali e di investimento europei,  possono  tenere  conto  della
programmazione delle altre amministrazioni responsabili, in  funzione
del perseguimento della complementarita' di  sistemi  incentivanti  e
della  massima   incentivazione   complessiva.   Le   amministrazioni
responsabili regionali condividono la ricognizione degli incentivi di
cui alle proprie politiche con le altre amministrazioni  responsabili
e ne garantiscono la pubblicita' tramite il sistema Incentivi  Italia
e  nell'ambito  del  Tavolo  permanente  degli   incentivi   di   cui
all'articolo  5.  Il  format  per  la  ricognizione  degli  incentivi
regionali e' adottato con il decreto di cui al comma 4. 
  7. Lo Stato  e  le  regioni  possono  stipulare  specifici  accordi
programmatici in materia di incentivi, in esito alla condivisione  di
cui al  comma  6  e  del  raccordo  operato  nell'ambito  del  Tavolo
permanente degli incentivi ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera
b). 
  8.  Resta  ferma  l'autonomia  delle  amministrazioni  responsabili
regionali nell'individuazione  di  incentivi  di  propria  competenza
destinati alle imprese del proprio territorio. 
                               Art. 5 
 
  Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali 
 
  1. Al fine di assicurare l'adeguato coordinamento tra politiche  di
incentivazione statali e regionali, presso il Ministero delle imprese
e  del  made  in  Italy  e'  istituito  il  Tavolo  permanente  degli
incentivi, costituente una  sede  stabile  di  confronto  alla  quale
partecipano   rappresentanti   delle   amministrazioni   responsabili
centrali e delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
  2. Il Tavolo di cui al comma  1  e'  composto  dal  Ministro  delle
imprese e del made in Italy o suo delegato, che lo  presiede,  da  un
membro designato dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dai
seguenti Ministri o rispettivi delegati: 
    a) Ministro dell'economia e delle finanze; 
    b) Ministro per gli affari europei, il PNRR  e  le  politiche  di
coesione; 
    c) Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
    d) Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 
    e) Ministro per le riforme  istituzionali  e  la  semplificazione
normativa; 
    f) Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
    g)  Ministro   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale; 
    h) Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'; 
    i) il Ministro per le disabilita'; 
    l) Ministro dell'universita' e della ricerca; 
    m) Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
    n) Ministro della cultura; 
    o) Ministro del turismo; 
    p) Ministro per la protezione civile e la politica del mare; 
    q) Ministro per lo sport e i giovani; 
    r) Ministro della salute; 
    s) Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste. 
  3. Il Tavolo e' convocato dal Ministero delle imprese e del made in
Italy almeno due volte l'anno e, in particolare, successivamente alla
manovra di bilancio, e, comunque, entro  il  31  gennaio  di  ciascun
anno, per il consolidamento degli indirizzi  per  i  Programmi  degli
incentivi da adottare nell'anno in corso, ed entro il  31  luglio  di
ciascun anno, per l'avvio delle attivita'  di  programmazione,  anche
finanziaria, funzionali all'adozione dei Programmi  della  successiva
annualita'. Il Tavolo e', altresi', convocato in tutti gli altri casi
nei quali emerga una concreta esigenza di coordinamento e  confronto,
anche su istanza delle amministrazioni interessate. 
  4.  Nell'ambito  del  Tavolo   permanente   degli   incentivi,   le
amministrazioni centrali  e  regionali  provvedono  congiuntamente  e
paritariamente a: 
    a) fornire informativa reciproca sugli incentivi: 
      1)  nella  fase  ascendente,  favorendo  la   sinergia   e   la
complementarita' ai vari livelli di governo degli  incentivi  per  il
raggiungimento di obiettivi comuni; 
      2)  nella  fase  discendente,  in  relazione  allo   stato   di
attuazione, per verificare l'andamento complessivo del sistema  degli
incentivi ed eventualmente individuare proposte migliorative o  nuove
esigenze di sostegno. Per tale finalita',  il  Tavolo  opera  tenendo
conto della ricognizione degli incentivi e delle evidenze  ricavabili
dalla relazione prevista dall'articolo 1 della legge 7  agosto  1997,
n. 266; 
    b)  raccordare,  tenendo  conto  anche   delle   risultanze   del
monitoraggio di  cui  alla  lettera  a),  le  strategie  di  politica
industriale attuata attraverso gli  incentivi,  definendo,  in  esito
alle riunioni del Tavolo, accordi programmatici che  individuano  gli
indirizzi  e  le  posizioni  comuni  nonche'  le  sinergie   tra   le
amministrazioni   partecipanti   rispetto   a   temi    oggetto    di
incentivazione e rispetto a individuati incentivi. 
  5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, le riunioni di cui al
comma 3 sono preparate dal previo svolgimento di uno  o  piu'  tavoli
tecnici  di  lavoro,  convocati  anche   per   l'approfondimento   di
specifiche   tematiche   e   composti   da    rappresentanti    delle
amministrazioni responsabili partecipanti al Tavolo permanente  degli
incentivi. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assicura lo
svolgimento degli adempimenti strumentali, preliminari e conseguenti,
alle riunioni tecniche e del Tavolo permanente degli incentivi e ogni
altro adempimento necessario  per  il  regolare  funzionamento  dello
stesso. 
  6. Alle riunioni del  Tavolo  permanente  degli  incentivi  e  alle
riunioni tecniche preparatorie possono essere chiamati a partecipare,
in  relazione  agli  argomenti   da   trattare,   rappresentanti   di
amministrazioni e associazioni  di  categoria  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale  o  soggetti  interessati  ovvero
esperti negli ambiti di volta in volta oggetto di confronto. 
  7. Ai soggetti partecipanti al Tavolo permanente degli incentivi  e
alle  riunioni  tecniche  preparatorie  non  spetta  alcun  compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento
comunque denominato. 

Capo III
Dell'attuazione degli incentivi

                               Art. 6 
 
                             Bando-tipo 
 
  1. Salvi i casi di incentivi contributivi e di incentivi fiscali  a
erogazione automatica richiamati dall'articolo  1  comma  2,  secondo
periodo,  e  fermi  restando  i  decreti  attuativi  adottati   dalle
amministrazioni competenti sulla base di quanto previsto dalla  legge
istitutiva dell'incentivo, gli  incentivi  sono  attivati  con  bandi
delle amministrazioni responsabili. I bandi,  ove  non  incompatibile
con le finalita' e le caratteristiche  dell'incentivo,  contengono  i
seguenti elementi: 
    a) finalita', ambito generale di applicazione  e  base  giuridica
del bando; 
    b)  risorse  disponibili,  con   esplicitazione   delle   riserve
applicabili, incluse quelle volte a  valorizzare  specifici  elementi
premianti; 
    c) individuazione del soggetto competente allo svolgimento  delle
diverse  attivita'  comprese  nel  ciclo  di   vita   dell'incentivo,
specificando, in particolare, le attivita' eventualmente affidate  ai
sensi dell'articolo 7; 
    d) condizioni soggettive di ammissibilita' alle agevolazioni  dei
proponenti; 
    e)    operazioni    agevolabili    o    presupposti     oggettivi
dell'agevolazione e indicazione, per gli incentivi che  prevedono  la
realizzazione di un programma di spesa, delle spese ammissibili; 
    f) agevolazioni  concedili  e  modalita'  di  determinazione  del
relativo  ammontare;  disciplina  del  cumulo   delle   agevolazioni;
eventuale inquadramento ai sensi della disciplina in materia di aiuti
di Stato; 
    g) procedure per l'accesso e  l'erogazione  ovvero  la  fruizione
dell'agevolazione; 
    h) disciplina delle  variazioni,  intese  come  modificazione  di
elementi  soggettivi  o  riferiti  all'oggetto   delle   agevolazioni
intervenute successivamente alla fase di ammissione all'agevolazione; 
    i) circostanze ed effetti della revoca delle agevolazioni; 
    l) modalita' del controllo  sulla  corretta  utilizzazione  delle
agevolazioni; 
    m) disposizioni funzionali alla realizzazione delle attivita'  di
monitoraggio e  di  valutazione,  con  particolare  riferimento  alla
raccolta di dati utili  nel  corso  dei  procedimenti  amministrativi
riferiti all'incentivo  e  agli  eventuali  adempimenti  in  capo  al
beneficiario; 
    n) ulteriori oneri  o  adempimenti  eventualmente  a  carico  dei
beneficiari, sulla base della normativa applicabile all'incentivo; 
    o) disposizioni in merito al trattamento dei dati personali. 
  2. Per l'uniforme disciplina degli elementi di cui al comma 1,  nel
rispetto  delle  pertinenti  disposizioni  specifiche   dettate   dai
successivi articoli del presente codice e  delle  altre  disposizioni
vigenti in materia di incentivi, i bandi sono redatti in  conformita'
al bando-tipo definito con decreto del Ministro delle imprese  e  del
made in Italy, entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del  presente  codice.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di
derogare esclusivamente a disposizioni del medesimo  bando-tipo,  non
compatibili con le caratteristiche e le finalita' dell'incentivo. 
  3. Al fine di agevolare l'attivita' di  predisposizione  dei  bandi
secondo i contenuti di  cui  ai  commi  1  e  2,  le  amministrazioni
responsabili  possono  usufruire   di   un   apposito   servizio   di
elaborazione dei bandi reso progressivamente disponibile  nell'ambito
del sistema Incentivi Italia ai sensi dell'articolo 3. 
                               Art. 7 
 
Criteri  per  gli  affidamenti  di  attivita'  del  ciclo   di   vita
                           dell'incentivo 
 
  1. Per lo svolgimento di tutte o di parte delle attivita'  previste
nel ciclo di vita dell'incentivo, ivi inclusa la progettazione  degli
incentivi, l'amministrazione responsabile puo' avvalersi di  enti  in
house o di societa' o enti selezionati tramite procedure di  gara  ai
sensi della vigente normativa in materia di  contratti  pubblici,  in
possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi in relazione
allo svolgimento delle attivita' predette. 
  2. In assenza di diversa  indicazione  da  parte  della  legge  che
istituisce l'incentivo ovvero del bando e nel rispetto  di  eventuali
limiti previsti in relazione  alla  fonte  di  copertura  finanziaria
dell'incentivo, anche derivanti dalla disciplina dell'Unione  europea
in  materia  di  fondi  strutturali,  gli   oneri   derivanti   dagli
affidamenti di cui al comma 1  sono  posti  a  carico  delle  risorse
complessivamente stanziate per l'incentivo. 
  3. La  misura  massima  degli  oneri  derivanti  dagli  affidamenti
previsti  ai  commi  1  e  2  e'  determinata,  ferme   restando   le
disposizioni  previste  dalla  pertinente  normativa  in  materia  di
contratti pubblici nonche', qualora applicabile, dalla disciplina dei
fondi strutturali europei, considerando anche i seguenti elementi: 
    a) la dotazione finanziaria dell'incentivo; 
    b) la complessita' delle attivita' affidate, tenendo conto  delle
fasi  del  ciclo  di  vita   dell'incentivo   interessate   e   delle
caratteristiche dell'incentivo,  anche  con  riferimento  alla  forma
delle agevolazioni e alle procedure di accesso; 
    c)  il  volume  atteso  di  domande  di  agevolazione  a   valere
sull'incentivo e la relativa distribuzione nel tempo,  anche  tenendo
conto delle indicazioni emerse dalla valutazione ex ante; 
    d) i corrispettivi, a  valore  di  mercato,  rispetto  a  servizi
riferiti ad analoghi incentivi. 
  4. Per la valutazione o l'analisi di  aspetti  specialistici  nelle
diverse fasi del  ciclo  di  vita  dell'incentivo,  l'amministrazione
responsabile  puo'  avvalersi,  altresi',  di  esperti  prescelti  da
appositi  elenchi  aperti  a  tutti  gli   interessati,   ovvero   di
universita' o enti pubblici o privati di ricerca, con oneri a  carico
delle risorse di cui al comma 2.  In  caso  di  ricorso  ai  predetti
elenchi, gli esperti sono selezionati sulla  base  di  procedure  che
garantiscono la trasparenza e la rotazione degli  incarichi,  nonche'
la verifica della insussistenza di cause di  incompatibilita'  e  del
possesso dei necessari requisiti di  professionalita',  competenza  e
imparzialita'. 
  5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con  il
Ministero dell'economia e delle finanze adotta, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice,  apposite  linee
guida  alle  quali  le  amministrazione  responsabili   centrali   si
attengono per la determinazione della misura massima degli oneri  per
gli affidamenti previsti ai sensi dei commi 1 e 2 e per le  attivita'
di cui  al  comma  4,  anche  attraverso  l'elaborazione  di  sistemi
algoritmici di ponderazione degli elementi  previsti  al  comma  3  e
tenendo conto delle percentuali massime  previste  nell'ambito  della
disciplina dell'Unione europea dei fondi strutturali per gli oneri di
assistenza tecnica. Nelle more dell'adozione  delle  linee  guida  si
applica una percentuale fino al  2  per  cento  ai  sensi  del  primo
periodo. 
  6. Resta ferma la possibilita' per  l'amministrazione  responsabile
di concludere accordi di collaborazione  o  di  instaurare  forme  di
cooperazione con altre amministrazioni pubbliche  ed  enti  ai  sensi
della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  della  vigente  normativa  in
materia di contratti pubblici. Gli eventuali  oneri  derivanti  dalle
predette collaborazioni sono posti a carico delle medesime risorse di
cui al comma 2. 
  7. Per gli incentivi a  titolarita'  delle  regioni  o  degli  enti
locali, le disposizioni relative alla copertura degli oneri di cui ai
commi 2, 4 e 6 si applicano qualora compatibili con i principi  e  le
procedure del rispettivo ordinamento contabile. 
                               Art. 8 
 
               Elementi premianti e riserve specifiche 
 
  1. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute  in  fase  di
accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti: 
    a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di  legalita'
di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27.
L'applicazione della premialita' e'  subordinata  alla  presenza  del
proponente, alla data di presentazione dell'istanza di  accesso  alle
agevolazioni,  nell'apposito  elenco  delle  imprese  con  rating  di
legalita' previsto dalla normativa di riferimento; 
    b) il possesso della certificazione della parita'  di  genere  di
cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.
198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n.  162.
L'applicazione della premialita' e'  subordinata  al  possesso  della
certificazione alla data di  presentazione  dell'istanza  di  accesso
alle agevolazioni; 
    c) l'avvenuta assunzione, nei termini  stabiliti  dal  bando,  di
persone  con   disabilita',   aggiuntive   rispetto   agli   obblighi
assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    d) la  valorizzazione  della  quantita'  e  qualita'  del  lavoro
giovanile e del lavoro femminile, tenendo  conto,  nell'ambito  delle
valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando,
quali le misure  di  welfare  aziendali  e  le  azioni  adottate  dal
proponente per ridurre i divari rispetto a opportunita' di crescita e
per la parita' salariale; l'impiego di giovani e donne rispetto  alla
complessiva pianta organica e  la  situazione  delle  assunzioni  dei
predetti soggetti in un arco temporale predefinito al di sopra  della
soglia minima prevista da specifiche  disposizioni  di  legge  o  del
bando, come  requisito  di  partecipazione;  il  possesso  di  idonee
certificazioni utili  alla  dimostrazione  della  valorizzazione  del
lavoro dei giovani  ovvero  il  possesso  di  idonee  certificazioni,
aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera b) atte a dimostrare
la valorizzazione del lavoro femminile; 
    e) la valorizzazione del sostegno alla natalita' e alle  esigenze
di cura, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di
specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di  welfare
aziendale  e  le  azioni  adottate  dal  proponente  a  favore  della
genitorialita'; il  possesso  di  idonee  certificazioni,  aggiuntive
rispetto a quella di cui alla lettera b), utili alla dimostrazione di
tali misure. 
  2. L'applicazione di uno o piu' degli elementi premianti di cui  al
comma 1 puo' essere esclusa se non congrua  con  le  finalita'  e  le
caratteristiche  dell'incentivo  e  del  settore   del   mercato   di
riferimento. 
  3. Rispetto agli elementi previsti al comma 1, laddove applicabili,
i bandi prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialita': 
    a) attribuzione di punteggio aggiuntivo; 
    b) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate; 
    c) incremento dell'ammontare delle agevolazioni, nei limiti delle
intensita' o dei massimali di aiuto eventualmente applicabili e delle
risorse disponibili. Il sistema o i sistemi di premialita'  sono,  in
ogni caso, prescelti in considerazione della natura,  dell'entita'  e
della finalita'  dell'incentivo,  nonche'  dei  destinatari  e  delle
procedure previste dal bando e possono essere graduati in ragione  di
parametri predefiniti ovvero, nel caso del rating di  legalita',  del
punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating stesso. 
  4. Qualora, sulla base delle disposizioni del  bando,  il  possesso
del requisito sia oggetto di dichiarazioni  rese  dal  proponente  ai
sensi degli articoli 46 e  47  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e dai controlli del soggetto competente emerga
la non veridicita' delle medesime dichiarazioni, il proponente decade
dal vantaggio conseguito; nel caso in cui il  possesso  dell'elemento
premiante, in relazione alle risorse  disponibili  e  al  sistema  di
premialita'   previsto,   sia   risultato   determinante   ai    fini
dell'ammissione alle agevolazioni, il soggetto competente dispone  la
revoca dell'intera agevolazione concessa. Restano fermi gli ulteriori
effetti previsti dall'articolo 76 del predetto decreto per i casi  di
dichiarazioni mendaci. 
  5. Ferma restando la condizione di congruita' con le finalita' e le
caratteristiche dell'incentivo e tenuto conto  dell'oggetto  e  delle
caratteristiche delle prestazioni o del mercato  di  riferimento,  al
fine di  garantire  un  adeguato  sostegno  alle  imprese  di  minori
dimensioni,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   ciascun
incentivo, alle PMI e' riservata una quota minima del  60  per  cento
delle predette risorse, di cui almeno il 25 per  cento  e'  destinato
alle micro o piccole imprese o ai lavoratori autonomi ove ammessi  ai
sensi dell'articolo 10. 
  6.   Nella   definizione   degli    incentivi,    l'amministrazione
responsabile puo' individuare specifiche premialita' ovvero  riserve,
ulteriori rispetto a quelle previste ai sensi dei commi  1  e  5,  in
favore di iniziative o soggetti rientranti in  particolari  categorie
preventivamente individuate o in possesso di determinati requisiti  o
certificazioni, secondo quanto previsto dal bando, anche al  fine  di
assicurare  coerenza   rispetto   alla   normativa   di   riferimento
dell'incentivo nonche' ai documenti  di  programmazione  di  ciascuna
amministrazione e alle programmazioni europee. 
                               Art. 9 
 
                        Motivi di esclusione 
 
  1. Ferma restando la disciplina delle cause di esclusione  definita
dal   bando   in   relazione   alle   finalita'   e   caratteristiche
dell'incentivo e del settore del mercato di  riferimento,  e'  sempre
precluso l'accesso alle agevolazioni in caso di: 
    a) sussistenza di una causa di decadenza,  di  sospensione  o  di
divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice; 
    b) applicazione della sanzione interdittiva di  cui  all'articolo
9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo  8  giugno  2001,  n.
231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con  la
pubblica amministrazione; 
    c) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori  del
proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di  condanna
divenuto irrevocabile,  per  i  reati  che  costituiscono  motivo  di
esclusione di un  operatore  economico  dalla  partecipazione  a  una
procedura di appalto  o  concessione  ai  sensi  della  normativa  in
materia di contratti pubblici  vigente  alla  data  di  presentazione
della domanda. Decorso il termine di  venti  giorni  dalla  richiesta
all'ufficio locale del casellario giudiziale del  Tribunale,  ovvero,
nei casi di urgenza, immediatamente,  le  amministrazioni  concedenti
procedono  anche  in  assenza  del  casellario;  in   tal   caso   le
agevolazioni  sono   concesse   sotto   condizione   risolutiva.   La
preclusione, in ogni  caso,  non  opera  quando  il  reato  e'  stato
depenalizzato oppure quando e' intervenuta la riabilitazione  oppure,
nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua,  quando  questa
e' stata dichiarata  estinta  ai  sensi  dell'articolo  179,  settimo
comma, del codice penale, oppure quando il reato e' stato  dichiarato
estinto dopo la condanna oppure in  caso  di  revoca  della  condanna
medesima; 
    d) violazioni delle norme in materia di contributi  previdenziali
e  assistenziali  ostative  al  rilascio  del  documento   unico   di
regolarita' contributiva (DURC), verificate  ai  sensi  dell'articolo
18, comma 3, lettera b); 
    e)  effettuazione  di  una  operazione  di   delocalizzazione   o
cessazione di attivita', ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5; 
    f)   inadempimento   dell'obbligo   di   stipula   di   contratti POLIZZA CATASTROFALE
assicurativi a copertura dei danni previsto  dall'articolo  1,  comma
101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L'esclusione non opera nel
caso di incentivi fiscali richiamati dall'articolo 1 comma 2, secondo
periodo, e di incentivi contributivi. 
                               Art. 10 
 
               Partecipazione del lavoratore autonomo 
 
  1. Qualora il bando, in quanto compatibile con le  finalita'  e  le
caratteristiche dell'incentivo, preveda la partecipazione  anche  dei
lavoratori autonomi, essi accedono alle condizioni  previste  per  le
PMI, ad esclusione dei requisiti il cui possesso non e' richiesto per
l'esercizio dell'attivita' di lavoro autonomo, che non si configurano
come strettamente funzionali alle specificita' dell'incentivo  e  che
possono ostacolare o limitare di fatto l'effettiva partecipazione dei
lavoratori autonomi medesimi. Nei casi predetti, i bandi  definiscono
apposite disposizioni per la disciplina dei requisiti di accesso  dei
lavoratori autonomi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni
del presente codice in quanto compatibili. 
                               Art. 11 
 
             Operazioni agevolabili e spese ammissibili 
 
  1. La tipologia, le caratteristiche e  i  profili  temporali  delle
operazioni ammesse a beneficiare delle agevolazioni o  i  presupposti
oggettivi dell'agevolazione sono individuati per ciascun incentivo  e
disciplinati nel bando  in  coerenza  con  le  finalita'  e  con  gli
specifici obiettivi perseguiti e nel rispetto dei  vincoli  derivanti
dalla natura della fonte di finanziamento  utilizzata  nonche'  dalla
normativa nazionale ed europea applicabile. 
  2. Per le operazioni che prevedono un  programma  di  spesa,  oltre
alla disciplina degli elementi di cui al comma 1, sono specificate le
tipologie e la misura delle spese ammissibili, nonche' le  condizioni
di ammissibilita', nel rispetto  dei  medesimi  vincoli.  Per  essere
ammissibili, in ogni caso, le spese devono risultare: 
    a)  pertinenti   e   imputabili   all'operazione   ammessa   alle
agevolazioni; 
    b) tracciabili ovvero  verificabili  attraverso  una  corretta  e
completa tenuta della  documentazione;  la  documentazione  di  spesa
deve, tra  l'altro,  riportare  l'indicazione  del  codice  unico  di
progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, ovvero, nei casi ammessi, diversi idonei identificativi, ai  sensi
dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio  2023,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,  n.
41. Sono fatte salve le  particolari  disposizioni  per  il  caso  di
opzioni semplificate dei costi, di cui all'articolo 15, comma 8; 
    c)  contabilizzate  conformemente  alle   previsioni   di   legge
applicabili. 
  3. Per gli incentivi adottati nell'ambito di programmi cofinanziati
dai  fondi  strutturali  e  di  investimento  europei,  resta   ferma
l'applicazione  delle   specifiche   disposizioni   in   materia   di
ammissibilita'  della  spesa  previste  dalla  disciplina  europea  e
nazionale di riferimento. 
  4.  Successivamente  all'entrata   in   funzione   del   pertinente
protocollo adottato ai sensi dell'articolo 3, al fine di uniformare e
standardizzare i riferimenti utili alla individuazione e al controllo
delle spese, le tipologie di spesa oggetto della disciplina dei bandi
sono definite anche avvalendosi  di  una  specifica  classificazione,
ordinata  per  codici  e  nomenclatura  delle  voci  di  spesa,  resa
disponibile dal sistema Incentivi Italia. 
                               Art. 12 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni sono attribuite in  una  delle  seguenti  forme,
anche combinate tra di loro nell'ambito  di  un  medesimo  incentivo:
contributo a  fondo  perduto,  garanzie  su  operazioni  finanziarie;
finanziamenti agevolati e altri  strumenti  rimborsabili,  interventi
nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e  contributive,  altre
forme  disciplinate  dal  bando  in  conformita'  con  la   normativa
nazionale  ed  europea  in  relazione   alle   specifiche   finalita'
dell'incentivo. 
  2. Qualora le agevolazioni costituiscano aiuto di  Stato  ai  sensi  AIUTI DI STATO
dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
(TFUE), il relativo importo e' definito nel rispetto delle intensita'
massime o dei massimali di aiuto previsti dalle disposizioni  europee
di  riferimento.  Gli  aiuti  erogabili  in  piu'  quote  e  i  costi
ammissibili  sono  attualizzati  al  loro  valore  al  momento  della
concessione dell'aiuto, applicando il tasso di attualizzazione allora
vigente. Il tasso da applicare per le operazioni  di  attualizzazione
e' indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle imprese e del
made in Italy. Nel caso di aiuti in forma di finanziamenti agevolati,
ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione  lordo,  si
applicano  le  specifiche  metodologie  definite  dalla   Commissione
europea per la predetta forma agevolativa. 
  3.  Il  bando  reca  specifiche   disposizioni   in   merito   alla CUMULO
possibilita' o meno di  cumulo  di  piu'  agevolazioni  a  valere  su
diversi incentivi  per  la  copertura  di  costi  diversi  e  per  la
copertura degli stessi costi di una medesima operazione  agevolabile,
nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di  aiuti
di Stato eventualmente applicabile, nonche' di quella di  riferimento
per la fonte di copertura finanziaria delle agevolazioni. 
  4. Le agevolazioni  sono  riconosciute  esclusivamente  nei  limiti
delle  disponibilita'  finanziarie  previste  dalla   normativa   che
istituisce l'incentivo e dei massimali per beneficiario eventualmente
stabiliti e riportati nel bando. L'avvenuto esaurimento delle risorse
complessivamente  disponibili,  in  mancanza  di  diversa  disciplina
prevista dal bando in relazione alle caratteristiche delle  procedure
di    accesso     definite,     e'     comunicato     tempestivamente
dall'amministrazione responsabile, con  avviso  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ovvero,  nel  caso  di
bandi attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, nel Bollettino Ufficiale della  regione  o  della  provincia
autonoma e nei relativi siti istituzionali. La medesima  informazione
e' pubblicata nella piattaforma Incentivi.gov.it. 
                               Art. 13 
 
                  Procedure e modalita' di accesso 
 
  1. Le agevolazioni sono attribuite attraverso procedure di  accesso
definite  dal  bando  tenendo  conto  degli  obiettivi  di   sviluppo
perseguiti, delle  risorse  disponibili  e  della  numerosita'  delle
imprese  potenzialmente  interessate,  in  relazione  ai  quali  sono
definiti: 
    a) i termini a decorrere dai quali, a seguito della pubblicazione
del  bando,  e'  possibile  presentare  istanza   di   accesso   alle
agevolazioni e gli eventuali termini finali; 
    b) i contenuti e i tempi delle attivita' istruttorie, nonche' gli
oneri documentali in capo ai proponenti per la comprova dei requisiti
di ammissione alle agevolazioni, nel rispetto delle  disposizioni  in
materia di dichiarazioni sostitutive e di acquisizione di ufficio  di
cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'articolo
43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    c)  il  criterio  prescelto  per  lo  svolgimento  dell'attivita'
istruttoria, tra quelli di cui al comma 2, nonche' eventuali soglie o
condizioni minime, anche di  natura  quantitativa,  coerenti  con  le
finalita' dell'incentivo, per l'ammissibilita' delle istanze; 
    d) la forma e i contenuti dell'atto che determina l'ammissione  o
la non ammissione ai benefici e le modalita' di  comunicazione  degli
esiti, positivi o negativi, dell'istruttoria. 
  2. L'istruttoria puo'  essere  compiuta  sulla  base  dei  seguenti
criteri, fatta salva la possibilita' di combinare piu' criteri  e  di
definirne di ulteriori sulla base delle specificita' dell'incentivo: 
    a) attribuzione delle agevolazioni secondo  l'ordine  cronologico
di presentazione delle istanze; 
    b) attribuzione  delle  agevolazioni  sulla  base  di  specifiche
priorita' o parametri individuati dal bando, anche con la  formazione
di graduatorie o di soglie o condizioni minime di accesso; 
    c) attribuzione delle agevolazioni, sulla base  di  requisiti  di
accesso e di criteri di svolgimento dei procedimenti  predeterminati,
con valorizzazione del confronto con il  proponente  o  con  soggetti
pubblici e privati interessati  alla  realizzazione  dell'iniziativa,
anche attraverso la previsione di profili  di  negoziazione,  per  la
definizione di specifici  aspetti  dell'iniziativa  o  di  azioni  di
sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell'incentivo. 
  3. Le procedure di accesso sono in ogni caso definite, al  fine  di
conseguire gli obiettivi di riduzione e semplificazione  degli  oneri
amministrativi a carico dei proponenti e di  contenimento  dei  tempi
istruttori, favorendo  l'uso  delle  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione. 
  4. Ai fini di cui al comma  3,  i  soggetti  competenti  sviluppano
servizi  di  accesso  digitale  per   la   compilazione   guidata   e
l'accoglienza delle istanze  di  accesso,  per  l'acquisizione  della
documentazione  pertinente  e,  ove  possibile,  per   il   controllo
automatizzato dei requisiti di accesso,  per  il  monitoraggio  e  la
rendicontazione, nonche'  per  la  comunicazione  con  i  proponenti,
implementando l'utilizzo di piattaforme a  cio'  funzionali,  ovvero,
limitatamente ai servizi disponibili, utilizzano il sistema Incentivi
Italia ai sensi del comma 6. Le piattaforme di cui al  primo  periodo
sono  concepite  secondo  i  criteri  di  interoperabilita'  di   cui
all'articolo 12, comma 2, del codice  dell'amministrazione  digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche per favorire
l'acquisizione d'ufficio di documenti e informazioni gia' disponibili
presso  altri  pubblici  sistemi  informativi.  E'  fatta  salva   la
possibilita' di ricorso, in considerazione delle  specificita'  degli
incentivi e delle caratteristiche dell'utenza, ad alternativi  canali
digitali, inclusa la trasmissione per posta elettronica certificata. 
  5. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  4,  comma  3,  in
ordine  all'adeguatezza  delle   risorse   finanziarie   oggetto   di
programmazione rispetto agli obiettivi socioeconomici perseguiti,  le
soluzioni procedurali e tecniche sviluppate ai fini dell'accesso alle
agevolazioni ai sensi del presente articolo sono improntate a ridurre
il rischio che  l'assegnazione  delle  risorse  disponibili  per  gli
incentivi avvenga in un lasso di tempo  estremamente  ridotto  e,  in
tali casi, sulla base del solo ordine  cronologico  di  presentazione
dell'istanza. 
  6.  Per  le  finalita'  di  cui  ai  commi  3  e   4,   sono   rese
progressivamente disponibili, ai sensi  dell'articolo  3,  specifiche
funzionalita' del sistema Incentivi Italia, attivabili  su  richiesta
del soggetto competente ai sensi del  medesimo  articolo  3,  atte  a
consentire per ciascun incentivo: 
    a) al soggetto competente,  di  abilitare  funzioni  di  verifica
personalizzate   in   base   alle   caratteristiche    dell'incentivo
interessato; 
    b)  all'impresa,  di  fruire  di  un  servizio  di   verifica   e
certificazione telematica preventiva del possesso  dei  requisiti  di
accesso, per il successivo accesso al sistema  reso  disponibile  dal
soggetto competente ai fini della compilazione e  della  trasmissione
dell'istanza,  con  possibilita'  di  successiva  consultazione   per
conoscere lo stato del procedimento. 
                               Art. 14 
 
                        Soccorso istruttorio 
 
  1. Qualora, nel corso  di  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria
delle  istanze  di  accesso  alle  agevolazioni,  risulti  necessario
acquisire, nei limiti delle disposizioni previste dal medesimo bando,
ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati
dal proponente ovvero  precisazioni  e  chiarimenti  in  merito  alla
documentazione gia' dallo stesso  prodotta,  il  soggetto  competente
provvede  a  richiederli  al   medesimo   proponente   mediante   una
comunicazione  scritta,   assegnando   un   termine   per   la   loro
presentazione.  In  tale  circostanza,  i  termini  previsti  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  istruttorie  sono  sospesi   fino   al
ricevimento delle integrazioni o dei  chiarimenti  di  cui  al  primo
periodo. In caso di mancata risposta del proponente entro il  termine
stabilito, l'istruttoria e' svolta sulla  base  della  documentazione
agli atti. 
  2. Non sono, in ogni caso, sanabili  le  omissioni,  inesattezze  o
irregolarita' che rendono incerta l'identita' del proponente e quelle
relative  a  documentazione  essenziale   al   corretto   svolgimento
dell'attivita' istruttoria e la  cui  produzione  e'  richiesta,  con
clausola univoca del bando, a pena di inammissibilita'  dell'istanza.
Non e', altresi', sanabile ed  e'  causa  di  inammissibilita'  della
domanda, la presentazione delle istanze di accesso alle  agevolazioni
attraverso modalita' difformi da quelle previste dal medesimo bando. 
                               Art. 15 
 
                 Procedure e modalita' di erogazione 
 
  1. Le modalita' di erogazione sono definite dal bando  in  funzione
della forma dell'agevolazione e delle caratteristiche dell'operazione
agevolata. 
  2. L'erogazione dei contributi a fondo perduto in  conto  impianti,
in conto capitale e diretti alla spesa sono effettuate  dal  soggetto
competente, fatte salve  particolari  caratteristiche  dell'incentivo
definite dal bando, in una o piu' quote ed in tal caso per un importo
pari  allo  stato  di  avanzamento  contabile   dell'iniziativa.   Le
agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di  anticipazione,
previa presentazione di apposite garanzie fideiussorie o assicurative
d'importo pari almeno alla somma da erogare, salvo diversi  strumenti
di garanzia per le anticipazioni previsti dal bando, anche ricorrendo
alla costituzione di specifici fondi  operanti  per  tali  fini  resi
disponibili dall'amministrazione responsabile. Dall'ultima erogazione
o da ciascuna delle singole  erogazioni  puo'  essere  trattenuto  un
importo delle agevolazioni concesse, che e'  erogato  successivamente
al completamento dei controlli relativi alla  corretta  realizzazione
dell'operazione finanziata. 
  3. L'erogazione del finanziamento agevolato puo' avvenire  in  piu'
quote ovvero in un'unica soluzione. Per gli incentivi  che  prevedono
la realizzazione di un programma  di  spesa,  l'erogazione  segue  le
modalita', in quanto compatibili, previste per i contributi di cui al
comma  2,  fatta  salva  la  possibilita'  di  erogazioni  svincolate
dall'avanzamento contabile dell'iniziativa a fronte di  idonee  forme
di garanzia ovvero delle specifiche disposizioni previste dal  bando.
Ciascuna amministrazione responsabile determina le caratteristiche  e
le modalita' di rimborso del finanziamento. 
  4. I contributi a fondo perduto in  conto  interessi,  calcolati  e
corrisposti a fronte di  un  finanziamento  accordato,  a  condizioni
definite dalle  parti,  al  beneficiario  da  parte  di  un  soggetto
abilitato all'esercizio dell'attivita' di credito,  sono  erogati  in
piu' quote, tenendo conto  delle  rate  di  ammortamento  pagate  dal
beneficiario, o in un'unica soluzione di pagamento,  direttamente  al
beneficiario. E' fatta salva la  possibilita'  per  l'amministrazione
responsabile   di    definire    specifiche    caratteristiche    del
finanziamento, ivi inclusi i criteri per la determinazione dei  tassi
massimi d'interesse, nonche' per la concessione e l'erogazione  delle
agevolazioni, anche attraverso meccanismi di  adesione  dei  soggetti
eroganti il finanziamento a sistemi convenzionali previsti dal bando. 
  5. Le agevolazioni in forma di garanzia su  operazioni  finanziarie
sono concesse a fronte  di  finanziamenti  e  operazioni  finanziarie
aventi le caratteristiche  predefinite  dal  bando,  che  stabilisce,
altresi', le condizioni per l'istanza di attivazione  della  garanzia
in caso di inadempimento del beneficiario finale garantito. 
  6. Gli incentivi che prevedono interventi nel capitale  di  rischio
delle  imprese  sono  attuati  attraverso  investimenti   diretti   o
indiretti   nel   capitale   di   imprese   aventi    caratteristiche
predeterminate in funzione degli obiettivi dell'incentivo, effettuati
a condizioni di mercato ovvero ai sensi della disciplina  europea  in
materia di aiuti di Stato prevista per tali  agevolazioni  e  possono
assumere la forma di investimenti in equity e quasi  equity,  secondo
quanto definito dal bando  e  dalla  disciplina  di  riferimento  dei
veicoli di investimento prescelti. 
  7. Le agevolazioni fiscali  e  le  agevolazioni  contributive  sono
fruite secondo la disciplina di settore, ai sensi di quanto  previsto
dall'articolo 19. 
  8. Per le agevolazioni riconosciute a fronte della realizzazione di
un programma di spesa, l'erogazione, fatti salvi i casi di erogazione
a titolo di  anticipazione  o  comunque  svincolata  dell'avanzamento
contabile dell'iniziativa, e' subordinata alla rendicontazione  delle
spese, che sono computate e documentate dal beneficiario  secondo  le
disposizioni   del   bando,   ferme   restando   le   condizioni   di (FATTURE QUIETANZATE)
ammissibilita' della spesa previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. Le
spese sono  comprovate  da  fatture  quietanzate  o  giustificate  da
documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, fatti salvi
i casi di rendicontazione a costi semplificati. Nei limiti di  quanto
consentito dalle specificita' dell'incentivo e della  relativa  fonte
di finanziamento, nonche' della  disciplina  europea  in  materia  di
aiuti   di   Stato   eventualmente   applicabile,   l'amministrazione
responsabile favorisce il ricorso a opzioni semplificate di costo. E'
fatta salva la possibilita' di definire nel bando ulteriori modalita'
di rendicontazione  in  funzione  delle  particolari  caratteristiche
dell'incentivo e nel rispetto della normativa di riferimento. 
  9. Ai sensi dell'articolo 3, il sistema  Incentivi  Italia  abilita
progressivamente  servizi,  atti  ad  agevolare   le   verifiche   di
ammissibilita' dei costi e del cumulo delle agevolazioni. 
  10. L'erogazione e', in ogni  caso,  subordinata  all'effettuazione
dei controlli di cui all'articolo 18, comma 4. 
                               Art. 16 
 
           Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia 
        dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi 
 
  1. Nei casi di  incentivi  per  la  realizzazione  di  investimenti
localizzati nel territorio nazionale, qualora  l'attivita'  economica
interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad
altri siti, si applica la seguente disciplina: 
    a) nel caso  di  operazioni  di  delocalizzazione  in  favore  di
un'altra unita' produttiva situata in ambito  nazionale,  dell'Unione
europea e degli Stati aderenti  allo  Spazio  economico  europeo,  le
imprese  beneficiarie,  di  qualunque  dimensione,   decadono   dalle
agevolazioni  fruite  se   ricorrono   congiuntamente   le   seguenti
condizioni: 
      1) gli incentivi  erano  diretti  ad  una  zona  specifica  del
territorio nazionale e la delocalizzazione comporta un  trasferimento
di attivita' al di fuori dell'area ammissibile all'incentivo; 
      2) l'operazione di delocalizzazione  avviene  prima  di  cinque
anni dalla data  di  completamento  dell'investimento.  La  decadenza
comporta  l'obbligo  di  restituzione  dell'importo  degli  incentivi
fruiti in relazione all'attivita' delocalizzata, con le maggiorazioni
di cui all'articolo 17, comma 4; 
    b) nel caso  di  operazioni  di  delocalizzazione  in  favore  di
un'altra  unita'  produttiva  situata  in  Stati   non   appartenenti
all'Unione europea  o  allo  Spazio  economico  europeo,  le  imprese
beneficiarie  decadono  da  tutte  le  agevolazioni  fruite  per  gli
investimenti realizzati, anche se non diretti ad una  specifica  zona
del territorio nazionale, se l'operazione di delocalizzazione avviene
prima dei cinque anni dalla data del completamento  dell'investimento
agevolato, o, per le grandi imprese, dieci anni dalla medesima  data.
La decadenza comporta l'obbligo di  restituzione  dell'importo  degli
incentivi fruiti in relazione  all'attivita'  delocalizzata,  con  le
maggiorazioni di cui all'articolo 17,  comma  4.  In  tali  casi,  le
amministrazioni  responsabili  irrogano,   altresi',   una   sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una  somma  in
misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito,  ai  sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  2. Fatto salvo, qualora ne ricorrano i presupposti,  l'avvio  della
procedura di cui all'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della  legge
30 dicembre 2021, n. 234, le imprese beneficiarie delle  agevolazioni
di cui al comma  1  comunicano  preventivamente  al  Ministero  delle
imprese e del made in  Italy  e  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, l'intenzione di procedere a  delocalizzazione.  La
comunicazione  deve  precedere  di  almeno  novanta  giorni,   ovvero
centottanta   giorni   nel   caso   di   grandi   imprese,    l'avvio
dell'operazione   di   delocalizzazione.   In   assenza    di    tale
comunicazione, sono nulli gli eventuali licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti  collettivi  relativi
all'unita'     produttiva     interessata     dall'operazione      di
delocalizzazione. 
  3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), per le quali sia stata
accertata la decadenza non possono accedere, per i successivi  cinque
anni, ovvero dieci anni in caso di grandi imprese,  decorrenti  dalla
data dell'operazione di delocalizzazione, ad altri incentivi  di  cui
al presente codice. 
  4. Sono fatti salvi i vincoli  derivanti  dalle  norme  dell'Unione
europea o dai trattati internazionali.  Le  disposizioni  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3 non si applicano alle imprese che  operano  attraverso
cantieri o  siti  produttivi  di  natura  temporanea,  dislocati  sul
territorio nazionale, o in ambito  europeo,  e  che  utilizzano  beni
strumentali che, per loro natura,  vengono  impiegati  in  piu'  siti
facenti capo alla medesima impresa. 
  5. Ferma restando la  disciplina  speciale  del  singolo  incentivo
fiscale o contributivo, la decadenza e il  divieto  di  accesso  agli
incentivi, nonche' le sanzioni amministrative di cui al comma  1,  si
applicano  anche  qualora,   all'esito   della   procedura   prevista
dall'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge n. 234 del 2021,
il datore di lavoro in possesso dei  requisiti  dimensionali  di  cui
all'articolo 1, comma 225, della medesima legge cessi definitivamente
l'attivita' produttiva o una parte significativa  della  stessa,  con
contestuale riduzione di personale  superiore  al  40  per  cento  di
quello  impiegato  mediamente  nell'anno  precedente   in   relazione
all'unita' produttiva  oggetto  della  chiusura.  In  tali  casi,  la
decadenza comporta per  lo  stesso  datore  di  lavoro  l'obbligo  di
restituzione dell'importo degli incentivi, di cui  hanno  beneficiato
gli  stabilimenti  produttivi  oggetto   delle   cessazioni   o   dei
ridimensionamenti di attivita', percepiti nei dieci anni  antecedenti
la data di avvio della procedura medesima. Il divieto di accesso agli
incentivi decorre dalla medesima data. 
  6. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 5, in caso di  incentivi  che
prevedono  la  valutazione  dell'impatto   occupazionale,   i   bandi
definiscono le conseguenze applicabili,  in  caso  di  riduzione  dei
livelli  occupazionali  degli   addetti   all'unita'   produttiva   o
all'attivita' interessata dal beneficio medesimo  successivamente  al
completamento dell'iniziativa agevolata, ovvero in  caso  di  mancato
raggiungimento degli obiettivi  occupazionali  previsti  in  sede  di
domanda, anche in  termini  di  riduzione  del  beneficio  in  misura
proporzionale alla riduzione del  livello  occupazionale,  fino  alla
decadenza dal beneficio medesimo, fatti salvi  i  casi  di  riduzione
dovuta a giustificato motivo oggettivo. 
  7.  Le  somme  rivenienti  dalla  irrogazione,   da   parte   delle
amministrazioni responsabili centrali, delle  sanzioni  previste  dal
presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alle
stesse amministrazioni e integrano le disponibilita'  dell'incentivo,
anche per  essere  destinate,  ove  possibile,  al  finanziamento  di
interventi di sostegno  alla  reindustrializzazione  o  riconversione
industriale   delle   aree   interessate    dalle    operazioni    di
delocalizzazione o di cessazione dell'attivita'.  In  caso  di  somme
rivenienti da sanzioni irrogate dalle regioni e dagli enti locali, si
applicano le procedure del rispettivo ordinamento contabile. 
                               Art. 17 
 
                               Revoche 
 
  1. Fatta salva la disciplina delle attivita' di  recupero  prevista
per gli incentivi fiscali e  per  gli  incentivi  contributivi  dalla
normativa di  settore,  gli  atti  di  revoca  dei  provvedimenti  di
concessione delle agevolazioni di cui  al  presente  articolo,  anche
dipendenti dall'intervento di una causa di decadenza,  sono  soggetti
alle disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. Il soggetto competente  dispone  la  revoca  delle  agevolazioni
qualora ricorra una o piu' delle seguenti circostanze: 
    a) assenza di uno  o  piu'  requisiti  di  ammissibilita'  ovvero
documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili
al   beneficiario   e   non   sanabili,   accertata   successivamente
all'ammissione al beneficio; 
    b)  mancata  realizzazione  dell'operazione  finanziata  entro  i
termini, ove previsti; 
    c)  per  gli  incentivi  che  prevedono   la   realizzazione   di
investimenti, mancato rispetto dei termini, definiti  in  conformita'
con la disciplina nazionale ed europea di riferimento dell'incentivo,
per  il   mantenimento   e   la   destinazione   dei   beni   oggetto
dell'agevolazione. In mancanza di diversa indicazione del  bando,  la
revoca e' disposta qualora i beni siano alienati, ceduti o  distratti
prima del decorso di tre anni per le PMI e  di  cinque  anni  per  le
grandi imprese dalla data di completamento dell'investimento; 
    d)  intervento  di  un'operazione  di   delocalizzazione   o   il
verificarsi di una situazione di riduzione dei livelli  occupazionali
di cui all'articolo 16; 
    e) intervento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata
o modifiche  soggettive  del  beneficiario  che,  compromettendo  gli
obiettivi  originari,  siano  valutate,  ai  sensi  della  disciplina
prevista  nel  bando,  incompatibili  con   il   mantenimento   delle
agevolazioni; 
    f) avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi  o
di insolvenza del beneficiario, incompatibile con gli obblighi a  suo
carico secondo quanto previsto dal bando, ferma restando la  verifica
della condizione di impresa in difficolta' in sede  di  accesso  alle
agevolazioni, qualora prevista dalla disciplina in materia  di  aiuti
di Stato applicabile allo specifico incentivo; 
    g) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni; 
    h)  per  le  agevolazioni  concesse  in  forma  di  finanziamento
agevolato, mancata restituzione protratta per oltre  un  anno  ovvero
oltre il diverso tempo  determinato  dal  bando  degli  interessi  di
preammortamento ovvero delle rate del finanziamento; 
    i)  accertamento  di  uno  dei  motivi  di  esclusione   previsti
dall'articolo   9,   fatta   salva   l'attivazione    dell'intervento DURC
sostitutivo ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera a), nel  caso
di DURC irregolare; 
    l) inadempimento di obblighi espressamente previsti dal bando, in
ragione della specificita' dell'incentivo; 
    m) rinuncia alle agevolazioni da parte del beneficiario. 
  3. La revoca puo' essere disposta  in  misura  totale  e  riferirsi
all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo  una
parte   delle   agevolazioni    concesse,    purche'    proporzionale
all'inadempimento riscontrato, secondo quanto definito dal bando. 
  4. La revoca comporta l'obbligo per il beneficiario  di  restituire
l'importo  delle  agevolazioni  fruite.  In  caso  di   finanziamento
agevolato, qualora il beneficiario abbia gia'  avviato  il  piano  di
rimborso, e' dovuta la restituzione  del  debito  residuo,  al  netto
delle eventuali rate gia' rimborsate.  Gli  importi  restituiti  sono
maggiorati di un interesse pari al  tasso  ufficiale  di  riferimento
determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto
di revoca. Nei casi di restituzione dell'agevolazione in  conseguenza
della revoca di cui al comma 2, lettera a), o comunque  disposta  per
azioni o fatti addebitati  al  beneficiario  o  per  l'intervento  di
un'operazione di delocalizzazione o di una  situazione  di  riduzione
dei livelli occupazionali ai  sensi  dell'articolo  16,  il  predetto
tasso e' maggiorato di cinque punti percentuali.  Non  si  procede  a
tale  maggiorazione  nei  casi  di  rinuncia  ovvero  nei   casi   di
rideterminazione  delle  agevolazioni  derivanti  da   minori   spese
sostenute  dal  beneficiario  per  la  realizzazione  dell'iniziativa
agevolata. 
  5. In caso di revoca disposta  da  un'amministrazione  responsabile
centrale, le somme restituite ai sensi del  comma  4,  salvo  diversa
previsione del bando,  affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere  riassegnate,  nel  medesimo  importo,  alla  stessa
amministrazione  e  vanno   a   incrementare,   ove   possibile,   le
disponibilita'  dell'incentivo  interessato.   Resta   fermo   quanto
previsto dall'articolo 16, comma 7, rispetto alla destinazione  delle
risorse rivenienti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal comma
2 del predetto articolo. In caso di revoca disposta dalle  regioni  e
dagli  enti  locali,  si  applicano  le  procedure   del   rispettivo
ordinamento contabile. 
  6. I crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni previste  dal
presente codice sono preferiti a ogni altro titolo di  prelazione  da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per  spese  di
giustizia e di quelli  previsti  dall'articolo  2751-bis  del  codice
civile  e   fatti   salvi   i   diritti   preesistenti   dei   terzi.
L'amministrazione  responsabile,  in  caso  di  mancata  restituzione
spontanea delle somme dovute in  base  al  provvedimento  di  revoca,
provvede al recupero dei crediti mediante  iscrizione  al  ruolo,  ai
sensi dell'articolo 67, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  gennaio  1988,  n.  43,  delle   somme   oggetto   di
restituzione, nonche' delle somme  a  titolo  di  interessi  e  delle
relative maggiorazioni. La medesima disciplina si applica in tutti  i
casi di recupero di somme indebitamente percepite  dal  beneficiario,
ivi compresi i casi di  recupero  conseguenti  alla  rideterminazione
dell'importo delle agevolazioni concesse. 
  7. Al procedimento di revoca delle  agevolazioni  si  applicano  le
garanzie procedimentali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge
7 agosto 1990, n. 241. Fatti salvi i termini  eventualmente  previsti
dalla disciplina di settore per il recupero degli incentivi fiscali e
gli incentivi contributivi, l'atto di  revoca  puo'  essere  adottato
entro il termine ordinario di prescrizione del  diritto  al  recupero
delle somme erogate, decorrente dalla data in cui la causa di  revoca
e' rilevabile. 
  8. Restano salve le procedure di revoca e recupero degli  aiuti  di
Stato illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno  dalla
Commissione  europea  ai  sensi  del   Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea (TFUE)  e  del  regolamento  (UE)  2015/1589  del
Consiglio,  del  13  luglio  2015.  In  presenza  di  una   decisione
dell'Unione  europea  che  dichiari  l'aiuto  di  Stato  illegale   e
incompatibile con il mercato  interno  e  ne  ordini  allo  Stato  il
recupero, laddove il beneficiario dell'aiuto sia soggetto a procedure
di insolvenza, il credito  dello  Stato  relativo  alla  restituzione
dell'aiuto e' soddisfatto in prededuzione, con priorita' rispetto  ad
ogni altro credito. 
                               Art. 18 
 
                              Controlli 
 
  1.  Per  l'effettuazione  degli  accertamenti  d'ufficio   di   cui
all'articolo 43  del  decreto  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e dei controlli di cui  all'articolo  71  del  medesimo
testo  unico  sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni   rese   dagli
interessati in sede di accesso alle agevolazioni o  nelle  successive
fasi del procedimento, il soggetto competente provvede attraverso  la
consultazione diretta degli archivi e dei  pubblici  registri  utili,
accessibili  in  via  telematica.  Resta  ferma  la  possibilita'  di
stipulare protocolli tra le amministrazioni responsabili e  gli  enti
competenti ai sensi dell'articolo 8, comma  4,  della  legge  delega,
volti   a   consentire   il   rilascio   accelerato   dei   documenti
certificativi, anche attraverso modalita' di acquisizione e  gestione
massiva delle richieste e delle verifiche telematiche. 
  2. In assenza  di  diversa  specifica  disciplina  del  bando,  gli
accertamenti e i controlli di cui al comma 1  e  le  verifiche  sulle
informazioni e sui dati acquisiti  dall'impresa  interessata  possono
essere svolti, anche su un campione di  operazioni  proporzionale  al
rischio e all'entita' del beneficio, in ogni fase del procedimento, e
comunque in  tutti  i  casi  di  ragionevole  dubbio  sulla  relativa
veridicita', ferma restando la necessita' di garantire la conformita'
con gli  eventuali  oneri  di  controllo  derivanti  dalla  fonte  di
finanziamento dell'incentivo e fatto salvo quanto previsto ai commi 3
e 4. 
  3. Costituiscono, in ogni caso, adempimenti necessari da parte  dei
soggetti competenti al  fine  di  poter  disporre  l'ammissione  alle
agevolazioni: 
    a) per le agevolazioni di importo superiore alla  soglia  di  cui
all'articolo  91,  comma  1,  lettera  b),  del  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la verifica dell'assenza di una
causa  di  decadenza,  di   sospensione   o   di   divieto   prevista
dall'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione  mafiosa  di  cui
all'articolo  84,  comma   4,   del   medesimo   codice,   attraverso
acquisizione   dell'informazione   antimafia,   ferma   restando   la
possibilita'  di  condizionare  la  corresponsione   delle   medesime
agevolazioni ai sensi dell'articolo 92,  commi  3  e  5,  del  citato
codice; 
    b)  per  le  agevolazioni  finalizzate  alla   realizzazione   di
investimenti,  la  verifica  della   regolarita'   contributiva   del
proponente,  attraverso  l'acquisizione  d'ufficio   del   DURC.   La
concessione delle agevolazioni e' disposta in  presenza  di  un  DURC
attestante la regolarita' contributiva entro il termine di  validita'
dello stesso, pari a centoventi giorni dalla data  del  rilascio.  In
caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva,
il soggetto competente provvede a darne comunicazione all'interessato
ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990,  n.  241.  I
proponenti che, sulla base delle norme vigenti, non  hanno  l'obbligo
di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e Cassa edile  sono
esenti dalla verifica. A tal fine, i medesimi  soggetti  rendono,  in
sede di istanza di accesso, apposita dichiarazione circa  l'esistenza
della condizione di esenzione, ferma  restando  l'attestazione  della
regolarita' contributiva; 
    c) per le agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato ai  sensi
dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
(TFUE), inclusi gli  aiuti  de  minimis,  il  rispetto  di  eventuali
prescrizioni  specifiche  nonche'  la  registrazione  nei  pertinenti
registri previsti per tali forme di agevolazione. 
  4. In sede di erogazione, fermi restando gli ulteriori  adempimenti
previsti dal bando in relazione alle caratteristiche  dell'incentivo,
costituiscono adempimenti necessari: 
    a) l'acquisizione del DURC per le agevolazioni di cui al comma 3, DURC
lettera  b).  In  caso  di  rilascio   di   un   DURC   che   segnali
un'inadempienza contributiva,  il  soggetto  competente  provvede  ai
sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
trattenendo      dall'erogazione       l'importo       corrispondente
all'inadempienza, per il  successivo  versamento  diretto  agli  enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la  Cassa  edile,
previa conferma dell'importo e  indicazione  da  parte  degli  stessi
degli estremi per il versamento; 
    b) la  verifica  di  cui  all'articolo  48-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni
di importo superiore alla soglia ivi  stabilita,  per  i  conseguenti
adempimenti previsti in  attuazione  della  medesima  disciplina.  La
predetta verifica  non  si  applica  ai  casi  esclusi  dal  medesimo
articolo 48-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  602
del 1973 o da espresse disposizioni speciali di legge; 
    c) per le agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato ai  sensi
dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
(TFUE), il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche nonche',  ad
esclusione degli aiuti de minimis  e  degli  aiuti  per  i  quali  e'
prevista una diversa disciplina, la verifica, attraverso RNA, che  il
beneficiario non  rientri  tra  le  imprese  che  hanno  ricevuto  e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla  Commissione
europea.  Qualora  dalla  verifica  emerga  la   predetta   pendenza,
l'erogazione all'interessato  e'  preclusa  fino  a  soluzione  della
stessa. 
  5.  Restano  ferme  le  condizioni  e  le  procedure  che  regolano
l'acquisizione  del  DURC  ai  fini  della  fruizione  dei   benefici
normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27  dicembre  2006,
n. 296. 
  6. Oltre ai controlli previsti dal presente articolo, in assenza di
specifica diversa  disposizione  stabilita  dal  bando,  il  soggetto
competente puo', in ogni fase del procedimento, effettuare  controlli
e ispezioni anche in loco  sulle  operazioni  agevolate  al  fine  di
verificare le  condizioni  per  il  mantenimento  delle  agevolazioni
nonche' lo stato di attuazione delle operazioni finanziate. Gli oneri
per le predette  attivita',  ove  non  diversamente  disposto  e  ove
compatibile con la fonte finanziaria di copertura delle agevolazioni,
sono posti a carico della dotazione di  risorse  disponibile  per  il
bando. 
                               Art. 19 
 
Regime speciale  per  gli  incentivi  fiscali  e  per  gli  incentivi
                            contributivi 
 
  1. Agli incentivi fiscali che prevedono,  ai  fini  dell'ammissione
alle  agevolazioni,  lo  svolgimento  di   un'attivita'   istruttoria
valutativa, di carattere tecnico, economico e  finanziario,  rispetto
ai requisiti del proponente  o  dell'iniziativa  per  la  quale  sono
richieste le  agevolazioni,  si  applica  la  disciplina  di  cui  al
presente  codice,  ferme  restando  le  modalita'  di  fruizione,  di
controllo e di recupero  delle  agevolazioni,  nonche'  le  ulteriori
conseguenze in caso di illegittima  fruizione,  come  definite  dalla
disciplina di settore. 
  2. Per  gli  incentivi  fiscali  fruiti  nella  forma  del  credito
d'imposta che non prevedono lo svolgimento dell'attivita' istruttoria
di cui al comma 1, la fruizione,  salve  diverse  disposizioni  della
legge speciale, e' comunque subordinata alla preventiva comunicazione
da  parte  del  richiedente  al  soggetto  competente  dell'ammontare
complessivo delle agevolazioni delle quali  il  medesimo  richiedente
intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della  fruizione
stessa,  fornendo  le   ulteriori   comunicazioni   richieste   dalla
disciplina dell'incentivo successivamente  all'avvenuto  sostenimento
delle eventuali spese previste. Il soggetto  competente  comunica  al
Ministero dell'economia e delle finanze mensilmente,  ovvero  secondo
la   diversa   cadenza   periodica   stabilita    dalla    disciplina
dell'incentivo, i dati di cui al presente comma,  necessari  ai  fini
del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma  12,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. I crediti di imposta di cui al presente  comma
sono attivati,  sulla  base  delle  previsioni  della  legge  che  li
istituisce e delle  eventuali  ulteriori  disposizioni  di  legge  di
riferimento, con provvedimenti del  soggetto  competente  individuato
dalle  stesse  disposizioni  legislative.  I  predetti  provvedimenti
definiscono  le  attivita'  di  monitoraggio  nonche'  le   ulteriori
istruzioni operative e i chiarimenti occorrenti per la fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni, ferma restando l'applicazione  della
disciplina di settore per quanto riguarda l'attivita' di controllo  e
di recupero,  nonche'  le  conseguenze  ulteriori  per  l'illegittima
fruizione. 
  3. Gli incentivi fiscali, nel caso  costituiscano  aiuti  di  Stato
ovvero siano fruiti in regime de minimis, sono attivati solo dopo che
l'Autorita' responsabile, come definita  dall'articolo  1,  comma  1,
lettera q), del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico  31  maggio  2017,  n.  115,  abbia  provveduto  a
registrare il relativo regime di aiuto nel Registro  nazionale  degli
aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA. 
  4. Agli incentivi contributivi la disciplina  di  cui  al  presente
capo si applica limitatamente alle disposizioni di  cui  all'articolo
16 e  la  relativa  attuazione  resta  soggetta  alla  disciplina  di
settore. Agli incentivi di cui al primo periodo non si  applicano  le
disposizioni  relative  al   Programma   degli   incentivi   di   cui
all'articolo 4. Ad essi si applicano le disposizioni degli altri capi
del presente codice. 
  5. Nel  caso  di  incentivi  contributivi,  i  lavoratori  autonomi
accedono alle condizioni previste per le PMI in  quanto  compatibili.
E' fatta salva la disciplina  speciale  definita  dalle  disposizioni
normative che regolano l'incentivo. 

Capo IV
Della valutazione, del monitoraggio e della informazione e pubblicità

                               Art. 20 
 
                    Monitoraggio degli incentivi 
 
  1. Il monitoraggio delle agevolazioni  e'  effettuato  al  fine  di
garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse  pubbliche,  in
conformita'   ai   principi   di   semplificazione    amministrativa,
trasparenza,   unicita'   dell'invio   e   riduzione   degli    oneri
amministrativi a carico dei beneficiari anche nelle  successive  fasi
di rendicontazione e controllo ed  e'  basato  sul  codice  unico  di
progetto (CUP), che identifica in modo univoco ogni agevolazione.  Il
CUP e' riportato come elemento essenziale in tutti gli atti del ciclo
di vita dell'incentivo. 
  2.  Il  CUP  e'   assegnato   a   ciascuna   istanza   di   accesso
all'agevolazione accettata dal sistema del soggetto competente ed  e'
comunicato al proponente con la ricevuta di avvenuta ricezione  della
stessa istanza. I CUP relativi alle agevolazioni  non  concesse  sono
eliminati su comunicazione del soggetto gestore competente. 
  3. Quanto previsto al comma 2, primo periodo, costituisce requisito
tecnico necessario per la selezione di cui all'articolo 7, comma 1. 
  4. Con decreto direttoriale del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente  codice,  di  concerto  con  il  Ministero  delle
imprese e del made in Italy, sono definite le disposizioni  attuative
del presente articolo. Le predette modalita' sono definite  anche  al
fine di rafforzare  l'efficacia  delle  attivita'  di  controllo  sui
titoli di spesa nonche' di assicurare una riduzione  delle  attivita'
dei   beneficiari   delle   agevolazioni   nella    gestione    delle
rendicontazioni e di  evitare  duplicazioni  di  richieste  di  dati,
individuando le funzionalita' e  i  meccanismi  di  interoperabilita'
delle piattaforme e dei sistemi di gestione degli  incentivi  di  cui
all'articolo 13, commi 4 e 6, necessari a  tali  finalita',  coerenti
con i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze
e quelli con essi interoperabili. 
                               Art. 21 
 
                     Valutazione degli incentivi 
 
  1. Al fine di assicurare un processo decisionale basato su evidenze
e di rafforzare la capacita'  di  programmazione  e  revisione  della
spesa, in coerenza con quanto previsto  dall'ordinamento  europeo  in
materia  di  programmazione  della  politica  di  bilancio  e   delle
politiche economiche nazionali, le iniziative  di  sostegno  pubblico
realizzate attraverso gli incentivi sono oggetto  di  valutazione  ex
ante, di  valutazione  in  itinere  e  di  valutazione  ex  post.  La
valutazione in itinere ed ex post e' svolta in  modo  continuativo  e
sistematico,   secondo   un    programma    pluriennale    aggiornato
periodicamente. 
  2. Le valutazioni sono condotte secondo modalita' che  garantiscano
autonomia e indipendenza, assicurando la pubblicita' dei risultati. 
  3. La  selezione  degli  incentivi,  o  dell'insieme  di  incentivi
accomunati da legami settoriali, territoriali, o tematici, oggetto di
valutazione, tiene conto della loro rilevanza  sociale,  economica  o
ambientale, dell'entita' della  spesa  interessata,  della  rilevanza
conoscitiva dei risultati della valutazione  e  delle  necessita'  di
coordinamento con altre valutazioni o  indagini  aventi  il  medesimo
oggetto. Gli incentivi  non  oggetto  di  valutazione  sono  comunque
oggetto di monitoraggio sulla base delle disposizioni  contenute  nei
bandi, secondo quanto previsto all'articolo 20. 
  4.  Le  amministrazioni  responsabili  predispongono  le  procedure
necessarie  per  produrre  e  raccogliere  i  dati   necessari   alle
valutazioni ex  ante,  in  itinere  ed  ex  post  definendo  apposite
disposizioni anche nell'ambito dei bandi e favorendo, ove  possibile,
l'utilizzo di appositi sistemi informativi. 
  5. La determinazione delle  eventuali  risorse  da  destinare  alle
attivita' di valutazione e'  operata  nell'ambito  dell'attivita'  di
programmazione degli incentivi, ai sensi dell'articolo  4,  comma  1,
lettera d). 
                               Art. 22 
 
      Conoscibilita', pubblicita' e trasparenza degli incentivi 
 
  1. Il sistema Incentivi Italia, oltre ai servizi implementati nelle
varie fasi del ciclo di vita degli incentivi ai  sensi  dell'articolo
3, costituisce il punto di accesso  nazionale  per  la  consultazione
dell'offerta degli incentivi, nel cui ambito i potenziali beneficiari
possono: 
    a) ricercare gli incentivi piu' idonei alle relative  particolari
esigenze di sostegno, utilizzando il sistema di  catalogazione  e  le
soluzioni tecnologiche, anche basate  sull'intelligenza  artificiale,
definiti per il funzionamento della  piattaforma  «Incentivi.gov.it»,
volti a favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di incentivi; 
    b) consultare gli atti  di  programmazione  resi  disponibili  ai
sensi dell'articolo 4, con il  cronoprogramma  degli  interventi  ivi
contenuto, nonche' gli esiti delle valutazioni  di  cui  all'articolo
21. 
  2. Le amministrazioni responsabili centrali  definiscono  ulteriori
iniziative  per  la  comunicazione  degli   interventi   di   propria
competenza, coinvolgendo, anche attraverso  la  stipula  di  appositi
protocolli d'intesa, le associazioni  di  categoria  comparativamente
piu' rappresentative a  livello  nazionale,  al  fine  di  promuovere
azioni  di  informazione  sull'offerta  di  incentivi  e  azioni   di
accompagnamento all'accesso ai medesimi incentivi da parte del numero
piu' ampio possibile delle imprese potenzialmente beneficiarie. 
  3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge delega,  ai  fini
di pubblicita' legale,  le  amministrazioni  responsabili  provvedono
alla pubblicazione dei bandi nei propri siti internet istituzionali e
alla  pubblicazione  delle  relative  informazioni  rilevanti   nella
piattaforma «Incentivi.gov.it». Nella Gazzetta Ufficiale ovvero,  nel
caso di amministrazioni responsabili  regionali  o  provinciali,  nel
Bollettino Ufficiale regionale  ovvero  provinciale  sono  pubblicati
avvisi  sintetici  sui  provvedimenti  generali   adottati   per   la
disciplina e l'accesso agli incentivi, nonche' avvisi sulle  relative
modificazioni. 
  4. Gli atti di  concessione  degli  incentivi  sono  soggetti  alla
pubblicazione  di  cui  all'articolo  26,  comma   2,   del   decreto
legislativo 14  marzo  2013,  n.  33.  Si  applicano,  altresi',  gli
obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle erogazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della  legge  4
agosto 2017, n. 124. Sono esclusi da entrambi i predetti obblighi  di
pubblicazione gli atti riferiti ad aiuti registrati nel RNA, rispetto
ai quali la registrazione nel medesimo registro, nelle forme previste
dalla disciplina che regola lo stesso registro, assolve  ai  predetti
obblighi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della
legge delega e dall'articolo 1, comma 125-quinquies, della  legge  n.
124 del 2017. 
  5. Attraverso il RNA sono assolti,  altresi',  per  gli  aiuti  ivi
registrati, gli obblighi di  pubblicazione  e  informazione  previsti
dalla disciplina europea in materia  di  aiuti  di  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. 
  6. Per gli incentivi cofinanziati con risorse europee, si applicano
gli  ulteriori  obblighi  di  pubblicita'  previsti  dalla  specifica
normativa di riferimento. 

Capo V
Disposizioni transitorie e finali

                               Art. 23 
 
                       Ulteriori disposizioni 
 
  1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
    «3-bis. A valere sulle risorse nazionali ed  europee  disponibili
per l'attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2,  del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  come  modificato   con
decisione del Consiglio dell'Unione  europea  dell'8  dicembre  2023,
sono  progressivamente  implementati,  ai  sensi  del  codice   degli
incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3,  comma  2,  lettera
b), della legge 27 ottobre  2023,  n.  160,  ulteriori  servizi  resi
disponibili  dalla  piattaforma  «Incentivi.gov.it»  e  dal  Registro
nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge  24
dicembre 2012,  n.  234,  ai  fini  dell'efficace  svolgimento  delle
attivita' di progettazione, programmazione, attuazione e  valutazione
e della trasparenza  delle  misure  di  incentivazione  alle  imprese
previste dalla disciplina del predetto codice.». 
  2. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 46: 
      1) al comma 2, le parole: «che concedono» sono sostituite dalle
seguenti: «che erogano»; 
      2) al comma 3, dopo le parole: «che intendono concedere»,  sono
inserite le seguenti: «ed erogare»; 
      3) nella rubrica, la parola: «concessione» e' sostituita  dalla
seguente: «erogazione»; 
    b) all'articolo 52, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis. Ulteriori funzionalita' del Registro di cui al comma  1
sono sviluppate ai sensi  del  codice  degli  incentivi  adottato  in
attuazione dell'articolo 3, comma  2,  lettera  b),  della  legge  27
ottobre 2023, n. 160, secondo quanto previsto  dall'articolo  18-ter,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.». 
  3. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei bandi
che prevedono la concessione  di  finanziamenti,  come  definiti  dal
predetto decreto, pubblicati a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore del codice degli incentivi attuativo dell'articolo 3, comma 2,
lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, si tiene  conto  del
rating di  legalita'  secondo  le  modalita'  definite  dal  medesimo
codice.». 
  4. All'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre  2021,  n.  162,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «,  alla  data  del  31  dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento,» sono  soppresse  e  le
parole:  «aiuti   di   Stato»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«agevolazioni, come definite dal codice degli incentivi  adottato  in
attuazione dell'articolo 3, comma  2,  lettera  b),  della  legge  27
ottobre 2023, n. 160,»; 
    b)  dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i   seguenti:   «In
alternativa o in aggiunta al  punteggio  premiale  di  cui  al  primo
periodo, i bandi che  prevedono  agevolazioni  alle  imprese  possono
prevedere altri sistemi di premialita' ai sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 8, comma 3, del  codice  degli  incentivi  adottato  in
attuazione dell'articolo 3, comma  2,  lettera  b),  della  legge  27
ottobre  2023,  n.  160.  Il  riconoscimento  della  premialita'   e'
subordinato al possesso della certificazione della parita' di  genere
alla   data   di   presentazione   dell'istanza   di   accesso   alle
agevolazioni.». 
  5. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
le parole: «fatto comunque salvo il rispetto delle  disposizioni  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» sono  sostituite  dalle
seguenti: «fatti comunque salvi il rispetto  delle  disposizioni  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   nonche',   con
riferimento alle istanze relative ai citati  benefici  economici,  la
produzione da parte del  beneficiario  della  documentazione  tecnica
necessaria allo  svolgimento  delle  attivita'  istruttorie  prevista
dalla disciplina agevolativa di riferimento». 
                               Art. 24 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice,
sono abrogati: 
    a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; 
    b) l'articolo 16, comma 1, lettera a), della  legge  11  novembre
2011, n. 180; 
    c) l'articolo 31, commi 8-quater e 8-quinquies del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98; 
    d) l'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    e) l'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30  settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248; 
    f) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 12 luglio  2018,  n.  87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; 
    g) l'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013,  n.
147; 
    h) l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23  settembre  2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre  2022,
n. 175. 
  2. A decorrere  dalla  medesima  data  di  entrata  in  vigore  del
presente codice: 
    a) all'articolo 12, comma 2, della legge 22 maggio 2017,  n.  81,
il primo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 31, comma  8-bis,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole: «compresi quelli di cui all'articolo 1, comma
553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,» sono soppresse. 
                               Art. 25 
 
             Disposizioni transitorie e di coordinamento 
 
  1. Le disposizioni del capo III si applicano ai  bandi  non  ancora
pubblicati nelle forme previste alla data di entrata  in  vigore  del
presente codice; per i bandi  gia'  pubblicati  alla  predetta  data,
continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni  di  riferimento.
Le disposizioni di cui all'articolo 19 si  applicano  agli  incentivi
fiscali  e  agli   incentivi   contributivi   istituiti   con   legge
successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7  e
8, e agli articoli 5 e 21 si applicano a decorrere dalla data in  cui
acquista efficacia il decreto di cui  all'articolo  4,  comma  4.  Le
disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3, si  applicano  a
decorrere dalla data in cui acquista efficacia il decreto di  cui  al
comma 4 del medesimo articolo 20. 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice,
fatto salvo quanto previsto dal comma 1,  ogni  richiamo  al  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  contenuto  in   disposizioni
legislative,  regolamentari  o  amministrative  vigenti,  si  intende
riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice. 
                               Art. 26 
 
                            Aggiornamenti 
 
  1. Ogni  intervento  normativo  incidente  sulle  disposizioni  del
presente codice e' attuato mediante esplicita modifica, integrazione,
deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute. 
                               Art. 27 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  ivi
previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
                               Art. 28 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2026. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 27 novembre 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Foti,  Ministro  per   gli   affari
                                  europei, il PNRR e le politiche  di
                                  coesione 
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica 
 
                                  Calderoli, Ministro per gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Alberti Casellati, Ministro per  le
                                  riforme    istituzionali    e    la
                                  semplificazione normativa 
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Roccella, Ministro per la famiglia,
                                  la natalita' e le pari opportunita' 
 
                                  Locatelli,    Ministro    per    le
                                  disabilita' 
Visto, il Guardasigilli: Nordio