NewsLetter 522 del 6/10/2026 - Definizione di PMI

 

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 NewsLetter 522 del 6/10/2026

Definizione di PMI    

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IL SUPERAMENTO DEI PARAMETRI PER DUE ESERCIZI

La Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) stabilisce che, ai fini della variazione della dimensione dell'impresa, il superamento dei parametri dimensionali deve verificarsi per due esercizi consecutivi.

 

RACCOMANDAZIONE 2003/361/CE

Allegato – Titolo I
Definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese adottata dalla Commissione

Articolo 4 – Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

 

IL D.M. 18 APRILE 2005

Questa specifica previsione non è stata espressamente recepita nel D.M. 18 aprile 2005, con il quale è stata adeguata alla disciplina comunitaria la normativa nazionale relativa alla definizione di microimprese, piccole imprese e medie imprese.

 

Dopo l'approvazione del D.M. 18 aprile 2005, con decreto direttoriale del 4 ottobre 2005 è stata costituita la Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, rimasta operativa fino al 21 maggio 2021 e intervenuta nel corso degli anni con numerosi chiarimenti interpretativi.

 

Su questo specifico argomento è stato fornito un chiarimento particolarmente importante: deve essere applicata la disciplina comunitaria, che prevede che la perdita o l'acquisizione della qualifica di PMI si verifichi soltanto quando il superamento dei parametri avviene per due esercizi consecutivi.

 

ATTENZIONE AI SINGOLI BANDI

Nella pratica, tuttavia, non tutte le amministrazioni hanno adottato un'impostazione uniforme. Si incontrano quindi bandi che richiamano esclusivamente il D.M. 18 aprile 2005 e altri che fanno espresso riferimento anche alla Raccomandazione 2003/361/CE, con conseguenti dubbi interpretativi per le imprese.

 

A titolo di esempio, tra le agevolazioni che fanno riferimento alla disciplina comunitaria sulla definizione di PMI troviamo:

·         Nuova Sabatini;

·         Voucher Cloud Computing e Cyber Security 2026.

 

Pertanto, quando un'impresa supera i parametri dimensionali previsti per la propria categoria, è opportuno verificare attentamente la disciplina richiamata dallo specifico bando e le relative disposizioni applicative, soprattutto quando il superamento si è verificato per un solo esercizio.

CONTROLLO TRAMITE PERSONA FISICA

L'Appendice al D.M. 18 aprile 2005, al punto 4, stabilisce quanto segue:

4. Con riferimento al comma 5 dell’art. 3, un’impresa può essere ritenuta collegata ad un’altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;

b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un’impresa ha fatturato all’altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

 

ESEMPIO

Impresa C – Calzaturificio

·         controllata al 90% da Rossi Giacomo, persona fisica;

·         codice ATECO 15.20;

·         Divisione 15 – Fabbricazione di articoli in pelle e simili.

Impresa D – Immobiliare

·         controllata al 90% da Rossi Giacomo, persona fisica;

·         codice ATECO 68.20 – Agestione di immobili;

·         Divisione 68 – Attività immobiliari.

 

Non esistono partecipazioni dirette tra le due società, ma entrambe sono controllate dalla stessa persona fisica.

Pertanto, la condizione a) risulta soddisfatta, in quanto Rossi Giacomo detiene il controllo di entrambe le imprese.

 

Occorre quindi verificare anche la condizione b).

 

Le due imprese esercitano attività appartenenti a Divisioni differenti della classificazione ISTAT: 15 e 68. La prima fattispecie prevista dalla lettera b), pertanto, non si verifica.

 

Resta da verificare la seconda fattispecie prevista dalla stessa lettera b), cioè se un'impresa abbia fatturato all'altra almeno il 25% del proprio fatturato annuo complessivo.

 

CASO 1 – L'IMMOBILIARE NON FATTURA AL CALZATURIFICIO

 

Se l'Impresa D (immobiliare) non affitta alcun immobile all'Impresa C e, più in generale, non realizza nei suoi confronti alcun fatturato, non si verifica nessuna delle due fattispecie previste dalla condizione b).

Di conseguenza, pur essendo entrambe controllate dalla stessa persona fisica, le due imprese non sono considerate collegate ai fini della definizione di PMI sulla base di questa disposizione.

 

 

CASO 2 – L'IMMOBILIARE AFFITTA L'IMMOBILE AL CALZATURIFICIO

 

Se, invece, l'Impresa D (immobiliare) concede in locazione un immobile all'Impresa C (calzaturificio), occorre verificare l'incidenza dei relativi canoni sul fatturato complessivo dell'Impresa D.

Se i canoni fatturati all'Impresa C rappresentano almeno il 25% del fatturato annuo complessivo dell'Impresa D, risulta soddisfatta anche la condizione b).

In questo caso sono contemporaneamente soddisfatte:

·         la condizione a): entrambe le imprese sono controllate dalla stessa persona fisica;

·         la condizione b): un'impresa fattura all'altra almeno il 25% del proprio fatturato annuo complessivo.

Le due imprese devono quindi essere considerate collegate ai fini della determinazione della dimensione d'impresa.

 
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PATRIZIO ASTOLFI

VIALE XX SETTEMBRE, 93

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