L'Appendice al D.M. 18 aprile 2005, al punto 4, stabilisce quanto segue:
4. Con riferimento al comma 5 dell’art. 3, un’impresa può essere ritenuta collegata ad un’altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.
Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un’impresa ha fatturato all’altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
ESEMPIO
Impresa C – Calzaturificio
· controllata al 90% da Rossi Giacomo, persona fisica;
· codice ATECO 15.20;
· Divisione 15 – Fabbricazione di articoli in pelle e simili.
Impresa D – Immobiliare
· controllata al 90% da Rossi Giacomo, persona fisica;
· codice ATECO 68.20 – Agestione di immobili;
· Divisione 68 – Attività immobiliari.
Non esistono partecipazioni dirette tra le due società, ma entrambe sono controllate dalla stessa persona fisica.
Pertanto, la condizione a) risulta soddisfatta, in quanto Rossi Giacomo detiene il controllo di entrambe le imprese.
Occorre quindi verificare anche la condizione b).
Le due imprese esercitano attività appartenenti a Divisioni differenti della classificazione ISTAT: 15 e 68. La prima fattispecie prevista dalla lettera b), pertanto, non si verifica.
Resta da verificare la seconda fattispecie prevista dalla stessa lettera b), cioè se un'impresa abbia fatturato all'altra almeno il 25% del proprio fatturato annuo complessivo.
CASO 1 – L'IMMOBILIARE NON FATTURA AL CALZATURIFICIO
Se l'Impresa D (immobiliare) non affitta alcun immobile all'Impresa C e, più in generale, non realizza nei suoi confronti alcun fatturato, non si verifica nessuna delle due fattispecie previste dalla condizione b).
Di conseguenza, pur essendo entrambe controllate dalla stessa persona fisica, le due imprese non sono considerate collegate ai fini della definizione di PMI sulla base di questa disposizione.
CASO 2 – L'IMMOBILIARE AFFITTA L'IMMOBILE AL CALZATURIFICIO
Se, invece, l'Impresa D (immobiliare) concede in locazione un immobile all'Impresa C (calzaturificio), occorre verificare l'incidenza dei relativi canoni sul fatturato complessivo dell'Impresa D.
Se i canoni fatturati all'Impresa C rappresentano almeno il 25% del fatturato annuo complessivo dell'Impresa D, risulta soddisfatta anche la condizione b).
In questo caso sono contemporaneamente soddisfatte:
· la condizione a): entrambe le imprese sono controllate dalla stessa persona fisica;
· la condizione b): un'impresa fattura all'altra almeno il 25% del proprio fatturato annuo complessivo.
Le due imprese devono quindi essere considerate collegate ai fini della determinazione della dimensione d'impresa.