Sentenza del Consiglio di Stato n. 5627 del 14 luglio 2026
Ci sono voluti anni di contestazioni, accertamenti e contenziosi per sentir ribadire dal Consiglio di Stato alcuni principi che avrebbero dovuto essere chiari fin dall'inizio.
Dalla fine del 2019, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, sostenuti dalle interpretazioni del Ministero competente e, purtroppo, anche da alcune Corti di giustizia tributaria, hanno preteso che micro, piccole e medie imprese dimostrassero, per beneficiare del credito d'imposta R&S, di aver realizzato innovazioni che rappresentassero un progresso rispetto allo stato delle conoscenze a livello mondiale.
In sostanza, una piccola impresa che aveva usufruito di un credito d'imposta di appena 20.000 euro all'anno avrebbe dovuto dimostrare di essere stata la prima al mondo a realizzare una determinata innovazione!
Una pretesa che impese e consulenti hanno sempre considerato assurda e priva di un adeguato fondamento nella normativa applicabile agli anni 2015-2019.
Ora il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5627/2026, fa finalmente chiarezza.
1. LE IMPRESE NON DOVEVANO REALIZZARE INNOVAZIONI A LIVELLO MONDIALE
Il Consiglio di Stato, al punto 7 della sentenza, afferma:
«In tale ottica, va ribadito che la disciplina appariva coerente alla finalità dell’agevolazione di sostenere l’impegno dell’impresa nel migliorare processi e prodotti, incrementando la competitività del sistema economico, e non solo a quella di contribuire all’incremento dello stock di conoscenze scientifiche o tecniche a livello sistemico, requisito invece previsto dal manuale di Frascati per qualificare un’attività come ricerca e sviluppo.»
Un passaggio di straordinaria importanza.
Il credito d'imposta era stato introdotto anche per sostenere le imprese che investivano nel miglioramento dei propri prodotti e processi produttivi, non esclusivamente per finanziare attività capaci di ampliare le conoscenze scientifiche e tecnologiche a livello mondiale.
2. LE CIRCOLARI NON SONO LEGGI. E LE NORME NON SI APPLICANO RETROATTIVAMENTE A PIACIMENTO!
Il Consiglio di Stato ha dovuto ricordare al MIMIT e all'Agenzia delle Entrate due principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico:
- Le circolari amministrative non sono fonti del diritto.
- La spettanza di un'agevolazione deve essere valutata sulla base della normativa vigente nel periodo d'imposta interessato.
Non stiamo parlando di sofisticate interpretazioni giuridiche, ma di principi che sono l'ABC del diritto.
Il Consiglio di Stato, ai punti 5 e 5.1, precisa:
5. «Pertanto, in assenza di una espressa e specifica disciplina contraria e quindi ostativa, la spettanza del credito di imposta riconosciuto ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 145 del 2013 deve essere valutata esclusivamente, anche in base al principio tempus regit actum, alla luce del quadro normativo vigente nel periodo d’imposta di riferimento.»
5.1. «In particolare, prima delle modifiche introdotte con la legge 160 del 2019, il perimetro oggettivo dell’agevolazione era compiutamente ed esclusivamente definito dall’art. 3 d.l. 45 cit., istitutivo della misura, e dal relativo decreto interministeriale di attuazione del 27 maggio 2015.»
Una domanda sorge spontanea: quante imprese hanno subito accertamenti, sanzioni e costosi contenziosi sulla base di interpretazioni che oggi vengono smentite da questa pronuncia?
E soprattutto: chi risponde dei costi economici e delle conseguenze subite dalle imprese? Siamo in Italia, sole le impresa sono sanzionte per gli errori !
3. NEPPURE LA PRASSI EUROPEA GIUSTIFICAVA QUELLE INTERPRETAZIONI RESTRITTIVE!
Come se non bastasse, il Consiglio di Stato ha esaminato anche il richiamo alla prassi comunitaria utilizzato dal Ministero per sostenere l'applicazione dei criteri del Manuale di Frascati 2015.
Al punto 13.1 si legge:
«Infatti, neppure la prassi della Commissione europea - richiamata dal Ministero per giustificare l’applicazione retroattiva dei criteri del manuale di Frascati - adotta, ai fini della valutazione degli aiuti di Stato in materia di ricerca e sviluppo, l’edizione del 2015 di tale documento. Al contrario, la comunicazione della Commissione del 27 giugno 2014 fa riferimento all’edizione del manuale di Frascati del 2002, che recepisce una nozione di attività di ricerca e sviluppo significativamente più ampia e flessibile rispetto a quella delineata nella versione del 2015.»
La sentenza prosegue precisando che il Manuale di Frascati 2002 faceva riferimento al conseguimento di miglioramenti tecnici di prodotti o processi, senza richiedere la valutazione della loro realizzabilità sulla base dello stato dell'arte del settore.
Dunque, non soltanto la normativa nazionale, ma neppure la prassi europea richiamata dal Ministero giustificava l'applicazione retroattiva dei criteri più restrittivi del Manuale di Frascati 2015.