NewsLetter 525 del 15/10/2026

 

 

 

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 NewsLetter 525 del 15/10/2026   

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CUMULABILITÀ DELL'IPERAMMORTAMENTO CON IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 dell'8 ottobre 2026, ha fornito un riepilogo della disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB).

Tra gli aspetti affrontati figura anche la possibilità di beneficiare della maggiorazione fiscale prevista dall'iperammortamento in presenza di reddito concordato.

 

Lo Studio non si occupa specificamente della disciplina del Concordato Preventivo Biennale. Riportiamo pertanto un semplice esempio numerico, a scopo esclusivamente informativo, invitando gli interessati a confrontarsi con il proprio consulente fiscale per gli opportuni approfondimenti.

 

Esempio pratico

Si ipotizzi una S.r.l. che abbia aderito al Concordato Preventivo Biennale e realizzi un investimento agevolabile con l'iperammortamento.

Descrizione

Importo

A. Reddito d'impresa concordato

€ 100.000

B. Investimento agevolabile

€ 50.000

C. Aliquota di ammortamento ordinaria

20%

D. Quota di ammortamento ordinaria (B × C)

€ 10.000

E. Maggiorazione iperammortamento del 180% (D × 180%)

€ 18.000

F. Variazione in diminuzione del reddito concordato (E)

€ 18.000

G. Reddito imponibile IRES (A − F)

€ 82.000

H. Risparmio IRES del 24% (F × 24%)

€ 4.320

 

Il beneficio fiscale

Nell'esempio, la maggiorazione dell'iperammortamento consente di ridurre il reddito concordato da € 100.000 a € 82.000, determinando un risparmio IRES di € 4.320  nell'esercizio.

 

L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DEI GIUDICI TRIBUTARI

 

L'intelligenza artificiale entra negli accertamenti fiscali e nelle sentenze tributarie. Ma chi si assume la responsabilità delle decisioni?

In questi giorni la stampa specializzata sta riportando numerosi episodi di utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) nella predisposizione degli accertamenti fiscali e nella redazione delle sentenze delle Corti di giustizia tributaria.

Siamo soltanto all'inizio di una rivoluzione tecnologica della quale, probabilmente, non riusciamo ancora a immaginare tutte le conseguenze.

Una riflessione personale.

Mi sono laureato nel 1987 e ho scritto la tesi con la macchina da scrivere. Nel 1988 ho acquistato il mio primo personal computer.

Poi sono arrivati i fax, la posta elettronica, Internet e i motori di ricerca. Ogni innovazione ha profondamente cambiato il nostro modo di lavorare.

Ma l'intelligenza artificiale rappresenta qualcosa di molto diverso: non si limita ad accelerare il lavoro, ma è già in grado di svolgere attività che fino a poco tempo fa richiedevano necessariamente l'intervento di un professionista.

E siamo soltanto all'inizio!

Forse, in un futuro neppure troppo lontano, noi consulenti non saremo più indispensabili. Ma, seguendo lo stesso ragionamento, potrebbero diventare superflui anche i giudici, i funzionari incaricati degli accertamenti fiscali ecc…

 

RASSEGNA STAMPA

 

Limiti all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale negli accertamenti tributari (Commercialista Telematico – 15 ottobre 2026)

"Con la sentenza n. 4759/16/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha stabilito un importante principio in materia di garanzie per il contribuente. I giudici tributari hanno censurato l'utilizzo automatizzato ed esclusivo di algoritmi ed elementi di intelligenza artificiale per la redazione degli atti di accertamento. L'atto impositivo non può fondarsi su meri elenchi di anomalia elaborati via software senza che vi sia una preventiva e documentata rielaborazione critica condotta dal funzionario umano, pena la nullità del provvedimento per difetto di motivazione."

 

Giudici e avvocati in fibrillazione. Cpgt:tolleranza zero. L'allarme dell'Unicat (ItaliaOggi - 13/10/2026)

"Non solo Palermo e Treviso. Le sentenze delle Corti di giustizia tributaria realizzate grazie all'ausilio dell'Intelligenza artificiale potrebbero essere molte di più. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, sarebbero almeno una cinquantina negli ultimi mesi le decisioni potenzialmente viziate da tracce di chatbot più o meno evidenti (dalle semplici ricerche che i giudici tributari di turno si sono dimenticati di depurare dalle prove più macroscopiche di utilizzo dell'IA conversazionale al vero e proprio ausilio nell'elaborazione della sentenz

 

CREDITO D'IMPOSTA R&S 2015-2019: IL CONSIGLIO DI STATO SMONTA LE INTERPRETAZIONI RESTRITTIVE DEL MIMIT E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Sentenza del Consiglio di Stato n. 5627 del 14 luglio 2026

Ci sono voluti anni di contestazioni, accertamenti e contenziosi per sentir ribadire dal Consiglio di Stato alcuni principi che avrebbero dovuto essere chiari fin dall'inizio.

Dalla fine del 2019, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, sostenuti dalle interpretazioni del Ministero competente e, purtroppo, anche da alcune Corti di giustizia tributaria, hanno preteso che micro, piccole e medie imprese dimostrassero, per beneficiare del credito d'imposta R&S, di aver realizzato innovazioni che rappresentassero un progresso rispetto allo stato delle conoscenze a livello mondiale.

In sostanza, una piccola impresa che aveva usufruito di un credito d'imposta di appena 20.000 euro all'anno avrebbe dovuto dimostrare di essere stata la prima al mondo a realizzare una determinata innovazione!

Una pretesa che impese e consulenti hanno sempre considerato assurda e priva di un adeguato fondamento nella normativa applicabile agli anni 2015-2019.

Ora il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5627/2026, fa finalmente chiarezza.

 

1. LE IMPRESE NON DOVEVANO REALIZZARE INNOVAZIONI A LIVELLO MONDIALE

Il Consiglio di Stato, al punto 7 della sentenza, afferma:

«In tale ottica, va ribadito che la disciplina appariva coerente alla finalità dell’agevolazione di sostenere l’impegno dell’impresa nel migliorare processi e prodotti, incrementando la competitività del sistema economico, e non solo a quella di contribuire all’incremento dello stock di conoscenze scientifiche o tecniche a livello sistemico, requisito invece previsto dal manuale di Frascati per qualificare un’attività come ricerca e sviluppo.»

Un passaggio di straordinaria importanza.

Il credito d'imposta era stato introdotto anche per sostenere le imprese che investivano nel miglioramento dei propri prodotti e processi produttivi, non esclusivamente per finanziare attività capaci di ampliare le conoscenze scientifiche e tecnologiche a livello mondiale.

 

2. LE CIRCOLARI NON SONO LEGGI. E LE NORME NON SI APPLICANO RETROATTIVAMENTE A PIACIMENTO!

Il Consiglio di Stato ha dovuto ricordare al MIMIT e all'Agenzia delle Entrate due principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico:

  • Le circolari amministrative non sono fonti del diritto.
  • La spettanza di un'agevolazione deve essere valutata sulla base della normativa vigente nel periodo d'imposta interessato.

Non stiamo parlando di sofisticate interpretazioni giuridiche, ma di principi che sono  l'ABC del diritto.

Il Consiglio di Stato, ai punti 5 e 5.1, precisa:

5. «Pertanto, in assenza di una espressa e specifica disciplina contraria e quindi ostativa, la spettanza del credito di imposta riconosciuto ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 145 del 2013 deve essere valutata esclusivamente, anche in base al principio tempus regit actum, alla luce del quadro normativo vigente nel periodo d’imposta di riferimento.»

5.1. «In particolare, prima delle modifiche introdotte con la legge 160 del 2019, il perimetro oggettivo dell’agevolazione era compiutamente ed esclusivamente definito dall’art. 3 d.l. 45 cit., istitutivo della misura, e dal relativo decreto interministeriale di attuazione del 27 maggio 2015.»

Una domanda sorge spontanea: quante imprese hanno subito accertamenti, sanzioni e costosi contenziosi sulla base di interpretazioni che oggi vengono smentite da questa pronuncia?

E soprattutto: chi risponde dei costi economici e delle conseguenze subite dalle imprese? Siamo in Italia, sole le impresa sono sanzionte per gli errori !

 

3. NEPPURE LA PRASSI EUROPEA GIUSTIFICAVA QUELLE INTERPRETAZIONI RESTRITTIVE!

Come se non bastasse, il Consiglio di Stato ha esaminato anche il richiamo alla prassi comunitaria utilizzato dal Ministero per sostenere l'applicazione dei criteri del Manuale di Frascati 2015.

Al punto 13.1 si legge:

«Infatti, neppure la prassi della Commissione europea - richiamata dal Ministero per giustificare l’applicazione retroattiva dei criteri del manuale di Frascati - adotta, ai fini della valutazione degli aiuti di Stato in materia di ricerca e sviluppo, l’edizione del 2015 di tale documento. Al contrario, la comunicazione della Commissione del 27 giugno 2014 fa riferimento all’edizione del manuale di Frascati del 2002, che recepisce una nozione di attività di ricerca e sviluppo significativamente più ampia e flessibile rispetto a quella delineata nella versione del 2015.»

La sentenza prosegue precisando che il Manuale di Frascati 2002 faceva riferimento al conseguimento di miglioramenti tecnici di prodotti o processi, senza richiedere la valutazione della loro realizzabilità sulla base dello stato dell'arte del settore.

Dunque, non soltanto la normativa nazionale, ma neppure la prassi europea richiamata dal Ministero giustificava l'applicazione retroattiva dei criteri più restrittivi del Manuale di Frascati 2015.  

 
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A partire da giugno 2025 il Dott. Patrizio Astolfi è socio di

OVERNOA Società Tra Professionisti Srl, che unisce professionisti con studi consolidati nelle Marche e in Emilia Romagna, specializzati in finanza agevolata e progetti di investimento nel settore industriale e agricolo, un team multidisciplinare composto da:
•Due ingegneri  con competenze in ambito R&S&I, efficienza energetica, ESG, Industria 4.0, Transizione 5.0;
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•Un avvocato, socio di capitale, esperto in diritto amministrativo;
•Un Dottore Commercialista Revisore, Amministratore Unico.
OVERNOA ha sede Legale in Viale dell'Industria 5 - 60035 – JESI – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – www.overnoa.it ma ogni professionista conserva il suo studio

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PATRIZIO ASTOLFI

VIALE XX SETTEMBRE, 93

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